2013/177/EU: Commission Implementing Decision of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and amending Annexes II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially brucellosis-free and certain regions of Italy and Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2013) 1951) Text with EEA relevance

Published date12 April 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 103, 12 April 2013
L_2013103IT.01000501.xml
12.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/5

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2013

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni della Spagna e modifica gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni della Spagna e come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica alcune regioni dell’Italia e della Polonia

[notificata con il numero C(2013) 1951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/177/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in tema di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte II, punto 7, e l’allegato D, capitolo I, parte E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione e stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri o loro regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi.
(2) La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che verifica il rispetto da parte di alcuni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca nell’allegato II le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE.
(3) La Spagna ha presentato alla Commissione documentazioni comprovanti la conformità alle condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE affinché la Comunità autonoma delle Asturie, la Comunità autonoma di Cantabria, la Comunità autonoma di Castiglia e Leon, la Comunità autonoma di Galizia e la Comunità autonoma dei Paesi Baschi possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).
(4) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la Comunità autonoma delle Asturie, la Comunità autonoma di Cantabria, la Comunità autonoma di Castiglia e Leon, la Comunità autonoma di Galizia e la Comunità autonoma dei Paesi Baschi come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).
(5) La voce relativa alla Spagna dell’allegato II della decisione 93/52/CEE va pertanto modificata.
(6) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni in funzione delle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(7) Gli allegati della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) elencano gli Stati membri e le loro regioni che sono stati dichiarati ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
(8) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti attestanti che la Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Comunità autonoma dei Paesi Baschi, la Comunità autonoma di Murcia e la Comunità autonoma di La Rioja soddisfano le condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi ex direttiva 64/432/CEE.
(9) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno dichiarare la Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Comunità autonoma dei Paesi Baschi, la Comunità autonoma di Murcia e la Comunità autonoma di La Rioja ufficialmente indenni da brucellosi.
(10) L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della provincia di Benevento come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
(11) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia è opportuno riconoscere la provincia di Benevento come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
(12) La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di ventiquattro regioni amministrative (powiaty) comprese nelle unità amministrative superiori (voivodati) di pomorskie e di wielkopolskie come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(13) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.
(14) È opportuno quindi modificare gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE.
(15) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64;

(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO I

Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Asturie,
Comunità autonoma delle Isole Baleari,
Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas,
Comunità autonoma di Cantabria,
Comunità autonoma di Castiglia e Leon,
Comunità autonoma di Galizia
Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»

ALLEGATO II

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.

1) nell’allegato
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