2013/177/EU: Commission Implementing Decision of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and amending Annexes II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially brucellosis-free and certain regions of Italy and Poland as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2013) 1951) Text with EEA relevance
Published date | 12 April 2013 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, R 103, 12 April 2013 |
12.4.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 103/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2013
che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni della Spagna e modifica gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi alcune regioni della Spagna e come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica alcune regioni dell’Italia e della Polonia
[notificata con il numero C(2013) 1951]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/177/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in tema di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte II, punto 7, e l’allegato D, capitolo I, parte E,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, punto II,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione e stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri o loro regioni possono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi. |
(2) | La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che verifica il rispetto da parte di alcuni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca nell’allegato II le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE. |
(3) | La Spagna ha presentato alla Commissione documentazioni comprovanti la conformità alle condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE affinché la Comunità autonoma delle Asturie, la Comunità autonoma di Cantabria, la Comunità autonoma di Castiglia e Leon, la Comunità autonoma di Galizia e la Comunità autonoma dei Paesi Baschi possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis). |
(4) | In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno riconoscere la Comunità autonoma delle Asturie, la Comunità autonoma di Cantabria, la Comunità autonoma di Castiglia e Leon, la Comunità autonoma di Galizia e la Comunità autonoma dei Paesi Baschi come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis). |
(5) | La voce relativa alla Spagna dell’allegato II della decisione 93/52/CEE va pertanto modificata. |
(6) | La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni in funzione delle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(7) | Gli allegati della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) elencano gli Stati membri e le loro regioni che sono stati dichiarati ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica. |
(8) | La Spagna ha presentato alla Commissione documenti attestanti che la Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Comunità autonoma dei Paesi Baschi, la Comunità autonoma di Murcia e la Comunità autonoma di La Rioja soddisfano le condizioni per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi ex direttiva 64/432/CEE. |
(9) | In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna è opportuno dichiarare la Comunità autonoma delle Isole Baleari, la Comunità autonoma dei Paesi Baschi, la Comunità autonoma di Murcia e la Comunità autonoma di La Rioja ufficialmente indenni da brucellosi. |
(10) | L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della provincia di Benevento come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(11) | In seguito alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia è opportuno riconoscere la provincia di Benevento come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(12) | La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di ventiquattro regioni amministrative (powiaty) comprese nelle unità amministrative superiori (voivodati) di pomorskie e di wielkopolskie come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(13) | In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(14) | È opportuno quindi modificare gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE. |
(15) | I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64;
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO I
Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:
«In Spagna:
— | Comunità autonoma delle Asturie, |
— | Comunità autonoma delle Isole Baleari, |
— | Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas, |
— | Comunità autonoma di Cantabria, |
— | Comunità autonoma di Castiglia e Leon, |
— | Comunità autonoma di Galizia |
— | Comunità autonoma dei Paesi Baschi.» |
ALLEGATO II
Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue.
1) | nell’allegato |
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