Guideline of the European Central Bank of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (recast) (ECB/2012/27) (2013/47/EU)

Published date30 January 2013
Subject Mattereuro,union économique et monétaire,euro,unione economica e monetaria,euro,unión económica y monetaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 30, 30 janvier 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 30, 30 gennaio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 30, 30 de enero de 2013
TESTO consolidato: 32012O0027 — IT — 21.11.2021

02012O0027 — IT — 21.11.2021 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (rifusione) (BCE/2012/27) (2013/47/UE) (GU L 030 del 30.1.2013, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 settembre 2013 L 333 82 12.12.2013
►M2 INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 5 giugno 2014 L 168 120 7.6.2014
►M3 INDIRIZZO (UE) 2015/930 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 aprile 2015 L 155 38 19.6.2015
►M4 INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 marzo 2016 L 99 21 15.4.2016
►M5 INDIRIZZO (UE) 2017/2082 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 settembre 2017 L 295 97 14.11.2017
►M6 INDIRIZZO (UE) 2018/1626 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 agosto 2018 L 280 40 9.11.2018
►M7 INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 4 ottobre 2019 L 283 64 5.11.2019
►M8 INDIRIZZO (UE) 2021/1759 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 luglio 2021 L 354 45 6.10.2021




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2012

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(rifusione)

(BCE/2012/27)

(2013/47/UE)



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

▼M8

1.
TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale attraverso conti PM, conti T2S DCA e conti TIPS DCA. TARGET2 è istituito e funziona sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti in modo definitivo con la stessa modalità tecnica. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti T2S DCA, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma T2S. Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei conti TIPS DCA e dei conti tecnici TIPS AS, TARGET2 è istituito tecnicamente e funziona sulla base della piattaforma TIPS.

▼B

2.
TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS.

▼M4

Articolo 1 bis

Operazioni di TARGET2

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:

a)

operazioni di politica monetaria di mercato aperto nel senso di cui all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ),

b)

regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

c)

pagamenti tra enti creditizi.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BCN fornitrici della SSP;

2)

per «sistema componente di TARGET2» si intende qualsiasi sistema RTGS delle BC dell’Eurosistema che fa parte di TARGET2;

3)

per «banca centrale (BC)» si intende una BC dell’Eurosistema e/o una BCN connessa a TARGET2;

4)

per «BCN fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d’Italia nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema;

▼M1

5)

per « ►M3 fornitore dei servizi di rete TARGET2» si intende un fornitore di connessioni informatiche di rete per l’immissione di messaggi di pagamento in TARGET2. Le connessioni informatiche di rete sono fornite tramite SWIFT e, inoltre, per quanto concerne le comunicazioni interne all’Eurosistema, tramite CoreNet;

▼M6

6)

per «partecipante» [o «partecipante diretto»] si intende un soggetto titolare di almeno un conto PM (titolare di conto PM) e/o un conto in contanti dedicato T2S (titolare di conto T2S DCA) e/o un TIPS DCA (titolare di TIPS DCA) presso una BC dell'Eurosistema;

▼B

7)

per «BC dell’Eurosistema» si intende la BCE o una BCN dell’area dell’euro;

8)

per «Payments Module (PM)» si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei ►M3 titolari di conto PM sono regolati sui conti PM;

9)

per «conto PM» si intende un conto detenuto da ►M3 titolari di conto PM a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tali ►M3 titolari di conto PM a TARGET2 di:

a)

immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e

b)

regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema;

10)

per «BCN dell’area dell’euro» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

11)

per «codice identificativo (Business Identifier Code, BIC)» si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;

12)
►M3

per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che:

a)

è intestatario di un BIC;

b)

non è riconosciuto come partecipante indiretto;

c)

è corrispondente o cliente di un titolare di conto PM o succursale di un titolare di conto PM o di una succursale di un titolare di conto PM o di un partecipante indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti nel sistema componente di TARGET2 tramite titolare di conto PM;

▼M6

13)

per «partecipante indiretto» s'intende un ente creditizio insediato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un titolare di conto PM al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso tale titolare di conto PM, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;

▼B

14)
►M3

per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M6

15)

per «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET2» (TARGET2 business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, come stabilito nell'appendice V dell'allegato II e nell'appendice V dell'allegato II bis e nell'appendice III all'allegato II ter;

▼B

16)

per «autorità di certificazione» (certification authorities) si intende una o più BCN designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell’Eurosistema per emettere, gestire, revocare e rinnovare certificati elettronici;

17)

per «certificati elettronici» o «certificati» (electronic certificates or certificates) si intende un documento in formato elettronico, emesso dalle autorità di certificazione, che collega una chiave pubblica a un’identità ed è utilizzato per i seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un dato individuo; autenticare il titolare; controllare una firma proveniente da tale individuo; o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e i riferimenti ai certificati comprendono altresì tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei ►M3 titolari di conto PM che accedono a TARGET2 via Internet e immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo;

18)

per «titolare di certificato» (certificate holder) si intende una singola persona individuata per nome, identificata e designata da ►M3 titolari di conto PM a TARGET2 come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto TARGET2 dei ►M3 titolari di conto PM. La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza dei ►M3 titolari di conto PM e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica alle credenziali che identificano i ►M3 titolari di conto PM;

19)

per «BCN connessa a TARGET2» si intende una BCN, diversa da una BCN dall’area dell’euro, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;

20)

per «gruppo LA» (AL group) si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo di liquidità aggregata (LA) che utilizzano la funzione LA;

21)

per «membro del gruppo LA» (AL group member) si intende ►M3 titolari di conto PM a TARGET2 che soddisfano i criteri per l’utilizzo della funzione LA e che hanno concluso un contratto LA;

22)

per «contratto LA» (AL agreement) si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA;

23)

per «BCN-LA» (AL NCB) si intende la BCN dell’area dell’euro che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito;

24)

per «funzione LA (liquidità aggregata)» (AL mode) si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM;

▼M6

25)

per «liquidità disponibile» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di...

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