2013/641/EU: Commission Decision of 7 November 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals (notified under document C(2013) 7317) Text with EEA relevance

Published date09 November 2013
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 9 November 2013
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9.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/38

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d’acqua e agli orinatoi

[notificata con il numero C(2013) 7317]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/641/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
(2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3) Poiché il consumo d’acqua contribuisce in modo rilevante all’impatto ambientale complessivo degli edifici residenziali e non residenziali, è opportuno stabilire criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi». Tali criteri dovrebbero promuovere in particolare prodotti ad alta efficienza idrica che contribuiscono a ridurre il consumo d’acqua assicurando altri benefici associati quali la riduzione del consumo di energia.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» comprende gli elementi dei vasi sanitari a scarico d’acqua e degli orinatoi definiti nell’articolo 2. Il gruppo di prodotti comprende prodotti sia per uso domestico, sia per uso non domestico.

2. Dal gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» sono esclusi i seguenti prodotti:

a) sedili e coperchi di vasi sanitari, soltanto quando essi sono immessi sul mercato o commercializzati indipendentemente da un vaso a scarico d’acqua o da un orinatoio;
b) elementi di vasi sanitari che non utilizzano acqua, il cui sistema di scarico usa prodotti chimici e acqua, e i vasi sanitari il cui sistema di scarico richiede l’uso di energia.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «elemento di vaso sanitario a scarico d’acqua», vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico, vaso sanitario ad alimentazione indipendente, sistema di scarico dell’acqua per vaso sanitario;
2) «vaso sanitario accoppiato a un sistema di scarico», apparecchio sanitario che abbina in un’unità funzionale un sistema di scarico dell’acqua e un vaso sanitario, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina e le feci umane convogliandole in un sistema di evacuazione;
3) «vaso sanitario ad alimentazione indipendente», apparecchio sanitario destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina e le feci umane convogliandole in un sistema di evacuazione;
4) «elemento di orinatoio», orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio, orinatoio senza sistema di scarico d’acqua o sistema di scarico dell’acqua per orinatoio;
5) «elemento di orinatoio a scarico d’acqua», orinatoio accoppiato a un sistema di scarico, orinatoio o sistema di scarico dell’acqua per orinatoio;
6) «orinatoio accoppiato a un sistema di scarico», apparecchio sanitario che combina in un’unità funzionale un sistema di scarico dell’acqua e un orinatoio, destinato a ricevere e rimuovere mediante scarico d’acqua l’urina convogliandola in un sistema di evacuazione;
7) «orinatoio», apparecchio sanitario destinato a ricevere l’urina e l’acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di evacuazione;
8) «orinatoio a colonna», apparecchio sanitario, dotato o no di sistema di scarico d’acqua, costituito da un canaletto a pavimento e da una colonna o una placca fissata a parete, destinato a ricevere l’urina e l’acqua utilizzata per lo scarico convogliando entrambe in un sistema di evacuazione;
9) «orinatoio senza scarico d’acqua», apparecchio sanitario funzionante senz’acqua, destinato a ricevere l’urina convogliandola in un sistema di evacuazione;
10) «sistema di scarico dell’acqua», sia per gli elementi di vaso sanitario che per gli elementi di orinatoi a scarico d’acqua, cassetta in cui sia previsto un attacco per il dispositivo di segnalazione/sicurezza perdite — o dispositivo ritenuto non meno efficiente – con immissione e scarico, o valvola di scarico a pressione;
11) «meccanismo di risparmio d’acqua», dispositivo di scarico dell’acqua che consente di erogare una parte della capacità di scarico totale, che agisce per esempio come meccanismo a comando unico interrompibile o come meccanismo a doppio comando (doppio scarico);
12) «capacità di scarico completa», quantità totale d’acqua scaricata dal sistema di scarico dell’acqua durante un ciclo di scarico;
13) «capacità di scarico ridotta», la parte, non superiore a due terzi, della capacità di scarico completa dell’acqua scaricata da un meccanismo di risparmio d’acqua durante un ciclo di scarico;
14) «capacità di scarico media», media aritmetica di una capacità di scarico completa e tre capacità di scarico ridotte, calcolata seguendo la metodologia indicata nell’appendice 1 dell’allegato;
15) «comando di scarico dell’acqua a richiesta», dispositivo di scarico dell’acqua di un apparecchio sanitario azionabile manualmente dall’utilizzatore per mezzo di una maniglia, una leva, un pulsante, un pedale o qualsiasi altro dispositivo di azionamento equivalente, o da un sensore che rileva l’uso dell’apparecchio sanitario;
16) «dispositivo di regolazione», dispositivo che permette di regolare la capacità di scarico completa e, se del caso, la capacità di scarico ridotta di un sistema di scarico dell’acqua.

Articolo 3

I criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto rientrante nel gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi», definito nell’articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato sono validi per quattro anni a decorrere dal 7 novembre 2013.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi» è il numero 41.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE E REQUISITI DI VALUTAZIONE

Criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE a elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi:

1. uso efficiente dell’acqua
2. prestazione del prodotto
3. sostanze e miscele escluse o soggette a limitazioni
4. impiego di legno a gestione sostenibile come materia prima
5. durabilità del prodotto
6. impatti ridotti a fine vita
7. istruzioni per l’installazione e informazioni per gli utilizzatori
8. informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE.

La tabella 1 indica l’applicabilità dei diversi criteri a ciascuna categoria di elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi.

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Ove il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità è effettuata da laboratori che rispettano i requisiti generali della norma europea EN ISO 17025 o requisiti equivalenti.

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente a esaminare la richiesta.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto alle disposizioni di legge del paese o dei paesi in cui è prevista l’immissione sul mercato dello stesso.

Nelle norme relative alle prove, si distinguono classi e/o tipi di vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico, vasi sanitari indipendenti, orinatoi e sistemi di scarico dell’acqua. La classe o le classi e il tipo o i tipi del prodotto devono essere dichiarati all’organismo competente incaricato della valutazione della richiesta e tutte le prove previste devono essere eseguite per ciascuna classe e/o ciascun tipo dichiarati dal richiedente in conformità alla norma applicabile.

Tabella 1

Applicabilità dei diversi criteri a ciascuna categoria di apparecchi elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi

Elementi di vasi sanitari a scarico d’acqua e di orinatoi Criteri Vasi sanitari accoppiati a un sistema di scarico Vasi sanitari ad alimentazione
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