2013/76/EU: Commission Implementing Decision of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes (notified under document C(2013) 435) Text with EEA relevance
Published date | 06 February 2013 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 35, 6 February 2013 |
6.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 35/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2013
recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE
[notificata con il numero C(2013) 435]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/76/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 i programmi annuali per la sorveglianza relativi agli Stati membri che abbiano dimostrato un miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio possono essere rivisti. |
(2) | L’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2), quale modificata dalla decisione di esecuzione 2011/358/UE (3), elenca 25 Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 (di seguito «i paesi UE-25»). |
(3) | Per quanto riguarda il controllo dei bovini soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/719/CE dispone che i paesi UE-25 sottopongono al test di controllo della BSE tutti i bovini di età superiore a 72 mesi, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che dal 1o gennaio 2013 i paesi UE-25 possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo degli animali macellati sani di età superiore a 72 mesi. |
(4) | In data 8 ottobre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato una relazione di assistenza tecnica e scientifica sulle dimensioni minime dei campioni da sottoporre al test qualora sia autorizzato un regime annuale di test della BSE su base statistica per i bovini macellati sani (4). |
(5) | Nella sua relazione l’EFSA ha concluso che, secondo le stime basate su un modello elaborato |
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