2013/76/EU: Commission Implementing Decision of 4 February 2013 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes (notified under document C(2013) 435) Text with EEA relevance

Published date06 February 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 6 February 2013
L_2013035IT.01000601.xml
6.2.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/6

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2013) 435]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/76/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 i programmi annuali per la sorveglianza relativi agli Stati membri che abbiano dimostrato un miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio possono essere rivisti.
(2) L’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2), quale modificata dalla decisione di esecuzione 2011/358/UE (3), elenca 25 Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 (di seguito «i paesi UE-25»).
(3) Per quanto riguarda il controllo dei bovini soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/719/CE dispone che i paesi UE-25 sottopongono al test di controllo della BSE tutti i bovini di età superiore a 72 mesi, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che dal 1o gennaio 2013 i paesi UE-25 possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo degli animali macellati sani di età superiore a 72 mesi.
(4) In data 8 ottobre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato una relazione di assistenza tecnica e scientifica sulle dimensioni minime dei campioni da sottoporre al test qualora sia autorizzato un regime annuale di test della BSE su base statistica per i bovini macellati sani (4).
(5) Nella sua relazione l’EFSA ha concluso che, secondo le stime basate su un modello elaborato
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