2014/12/EU: Commission Implementing Decision of 14 January 2014 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom (notified under document C(2014) 26) Text with EEA relevance

Published date16 January 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 011, 16 January 2014
L_2014011IT.01000601.xml
16.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11/6

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2014

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia, della Svezia e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2014) 26]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/12/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/221/UE della Commissione (2) autorizza taluni Stati membri a limitare l’immissione sul mercato e l’importazione di partite di tali animali, al fine di impedire l’introduzione di talune malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o talune zone delimitate del loro territorio, sono indenni da tali malattie. Inoltre, gli Stati membri che dispongono di un programma di eradicazione approvato possono applicare le stesse limitazioni fino al 31 dicembre 2013.
(2) La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro regioni elencati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, la decisione 2010/221/UE ha approvato i programmi di eradicazione adottati da taluni Stati membri in relazione alle zone e alle malattie elencate nel suo allegato II. Tale decisione ha inoltre approvato i programmi di sorveglianza per l’ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar) adottati da alcuni Stati membri per quanto riguarda le zone di cui al suo allegato III.
(3) Talune parti continentali del territorio della Finlandia e tutte le parti continentali del territorio della Svezia figurano nell’allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territori che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD).
(4) Le zone costiere del territorio della Svezia figurano nell’allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto dispongono di un programma approvato di eradicazione per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).
(5) La Finlandia ha comunicato alla Commissione che sono stati compiuti progressi nel programma di eradicazione della BKD. Dal 2012 non sono stati riscontrati nuovi focolai di BKD nell’area soggetta al programma di eradicazione della BKD. Due aziende, tuttavia, rimangono soggette a restrizioni, poiché si trovano ancora nella fase di pulizia e di verifica finale volta a confermare il loro status di indenni dalla BKD. Per tenere conto di tale situazione la Finlandia ha chiesto l’estensione del periodo nel quale si possono applicare restrizioni all’immissione sul mercato e alle importazioni, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE, di partite di determinati animali di acquacoltura introdotte in zone del suo territorio soggette ad un programma di eradicazione della BKD, affinché sia possibile ultimare il programma di eradicazione approvato.
(6) La Svezia ha comunicato alla Commissione che nel corso degli ultimi tre anni di sorveglianza nelle aree soggette al programma di eradicazione approvato, una sola azienda è risultata positiva per quanto riguarda la BKD. L’azienda agricola è stata poi svuotata e sono attualmente in corso le operazioni di pulizia e disinfezione. Per tenere conto di tale situazione la Svezia ha segnalato che lo status in relazione alla BKD di tale zona del suo territorio, elencata nell’allegato II della decisione 2010/221/UE, sarà valutato nel 2014. Di conseguenza la Svezia ha chiesto l’estensione del periodo nel quale si possono applicare restrizioni all’immissione sul mercato e alle importazioni, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE, di partite di determinati animali di acquacoltura introdotte in zone del suo territorio soggette ad un programma di eradicazione della BKD, affinché sia possibile ultimare il programma di eradicazione approvato.
(7) Sulla base delle informazioni fornite dalla Finlandia e dalla Svezia, è opportuno
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