2014/679/EU: Commission Implementing Decision of 25 September 2014 amending Implementing Decision 2012/270/EU as regards its period of application and as regards the movement to packing facilities of potato tubers originating in areas demarcated in order to prevent the spread within the Union of Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) (notified under document C(2014) 6731)

Published date27 September 2014
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 27 September 2014
L_2014283IT.01006101.xml
27.9.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/61

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il trasporto verso gli impianti di imballaggio dei tuberi di patate originari di zone delimitate al fine di impedire la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

[notificata con il numero C(2014) 6731]

(2014/679/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione (2) prevede l'adozione di misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner).
(2) Gli sviluppi della situazione dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione 2012/270/UE hanno dimostrato che le misure da essa previste sono efficaci e che dovrebbero continuare ad essere applicate. È pertanto opportuno che tale decisione di esecuzione si applichi senza alcun limite temporale.
(3) L'esperienza insegna che è necessario accordare maggiore flessibilità per quanto riguarda l'impianto in cui i tuberi di patate sono sottoposti a un trattamento volto a garantire che i residui di terra che li ricoprono non siano superiori allo 0,1 % e che gli organismi specificati siano rimossi. Si dovrebbe pertanto permettere che tali tuberi siano trasportati al di fuori delle zone delimitate prima che abbia luogo il summenzionato trattamento. Il trasferimento verso tali impianti dovrebbe tuttavia essere subordinato a prescrizioni intese a garantire che il relativo rischio fitosanitario sia ridotto a livelli accettabili.
(4) Al fine di garantire che gli organismi specificati non possano radicarsi o diffondersi al di fuori di una zona delimitata, dovrebbero essere stabilite prescrizioni concernenti lo smaltimento dei residui di terra e di altri materiali di scarto. Per lo stesso motivo si dovrebbero inoltre stabilire prescrizioni concernenti i veicoli e l'imballaggio per il trasporto o la movimentazione di tali tuberi di patate prima che essi siano trasferiti al di fuori della zona delimitata o da un impianto di imballaggio situato al di fuori di detta zona. È altresì necessario che i macchinari utilizzati per la movimentazione dei tuberi di patate negli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano puliti, in modo da evitare l'infestazione di altre patate trattate con gli stessi macchinari.
(5) Per facilitare il controllo da parte degli Stati membri dell'imballaggio effettuato al di fuori di una zona delimitata dei tuberi di patate originari di tale zona, è importante che gli impianti di imballaggio situati al di fuori delle zone delimitate siano autorizzati a tal fine e che siano tenuti a registrare e conservare i dati relativi alla movimentazione dei tuberi di patate originari delle zone delimitate.
(6) La decisione di esecuzione 2012/270/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione 1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 5, imballati all'interno di tali zone o negli impianti di cui all'articolo 3 ter, possono circolare
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