2014/87/EU: Commission Implementing Decision of 13 February 2014 as regards measures to prevent the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Well and Raju) (notified under document C(2014) 726)

Published date15 February 2014
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,Législation phytosanitaire,Legislación fitosanitaria,Pflanzenschutzrecht
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 045, 15 febbraio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 045, 15 février 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 045, 15 de febrero de 2014,Amtsblatt der Europäischen Union, L 045, 15. Februar 2014
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15.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45/29

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)

[notificata con il numero C(2014) 726]

(2014/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) la Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l’organismo specificato») figura nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell’Unione e la cui introduzione e diffusione in tutti gli Stati membri è proibita.
(2) Il 21 ottobre 2013 l’Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza dell’organismo specificato nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce nella regione Puglia. Sono stati successivamente individuati due ulteriori focolai distinti nella stessa provincia. La presenza dell’organismo specificato è stata confermata in relazione a diverse specie vegetali, tra cui Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus sp. L. che manifestano sintomi di bruciatura fogliare e deperimento rapido. Si tratta della prima volta in cui viene confermata la presenza dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione. Per diverse altre specie vegetali non sono ancora conclusi i controlli volti ad accertarne la presenza. L’individuazione del vettore dell’organismo specificato in Puglia è in corso.
(3) Il 29 ottobre 2013 la regione Puglia ha adottato misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione dell’organismo specificato (2) in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.
(4) L’Italia ha comunicato che le ispezioni eseguite non hanno rilevato nessuna presenza dell’organismo specificato nelle province limitrofe di Brindisi e Taranto.
(5) In risposta ad una richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo, «l’Autorità») ha adottato il 25 novembre 2013 una dichiarazione (3) che contiene le conclusioni riportate di seguito. L’organismo specificato ha probabilmente una varietà molto ampia di piante ospiti, tra cui molte piante coltivate e spontanee diffuse in Europa.
(6) La principale via d’ingresso dell’organismo specificato consiste nello spostamento delle piante destinate alla piantagione, ad esclusione delle sementi. Desta preoccupazione anche la via di diffusione dei vettori d'infezione dell’organismo specificato, trasportati in partite di piante. Frutta e legna costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità trascurabile d'introduzione. Sementi, fiori tagliati e verdura ornamentale costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità bassa di introduzione. Lo spostamento di piante infette destinate alla piantagione costituisce il modo più efficiente di diffusione su grandi distanze dell’organismo specificato.
(7) Data la natura dell’organismo specificato, è verosimile che esso si diffonderà rapidamente e su ampi territori. Al fine di garantire che l’organismo specificato non si diffonda al resto dell’Unione è necessario adottare misure immediatamente. Fino a quando non saranno disponibili informazioni più specifiche in merito alla varietà degli ospiti, ai vettori, alle vie di diffusione e alle opzioni di riduzione del rischio, è opportuno proibire gli spostamenti in uscita da zone che potrebbero contenere piante infette.
(8) Tenuto conto delle località in cui è presente l’organismo specificato, della particolare situazione geografica della provincia amministrativa di Lecce e delle incertezze relative ai criteri di demarcazione, per poter applicare tale divieto con rapidità ed efficacia esso dovrebbe riguardare l’intera provincia.
(9) Tale divieto dovrebbe riguardare le piante destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, in quanto tali piante costituiscono le principali vie di diffusione dell’organismo specificato. Campionamenti e controlli su ampia scala nella provincia di Lecce hanno però appurato che le piante destinate alla piantagione che appartengono a determinati generi e specie, anche se originarie di zone infette della provincia, non sono state colpite dall’organismo specificato. In base a tali risultanze il divieto non dovrebbe applicarsi a lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti a generi e specie che sono stati campionati e controllati per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato. Sarebbe inoltre opportuno esentare da tale divieto le piante destinate alla piantagione che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato, e che appartengono a generi e specie soggetti a un sistema di certificazione che impone di sottoporli a controlli ufficiali in rapporto all’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.
(10) In considerazione della scarsità d'informazioni sulla possibile presenza dell’organismo specificato nel resto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero svolgere ispezioni annuali in rapporto alla presenza di tale organismo nei loro territori. Data l’ampia varietà di piante potenziali ospiti, tali ispezioni andrebbero adattate alle particolarità di ciascuna zona, ciascuna pianta ospite e ciascuna tipologia di prodotti vegetali, come anche alle caratteristiche dei vettori potenziali.
(11) Al fine di raccogliere quante più informazioni possibile sull’organismo specificato e sulla sua presenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano loro comunicate tutte le informazioni pertinenti.
(12) Gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione, in modo da garantire una supervisione efficace della sua attuazione.
(13) È opportuno che tali misure siano riviste non oltre il 30 aprile 2014
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