Sentenze nº T-472/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 03, 2010

Resolution DateSeptember 03, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-472/08

Nella causa T‑472/08,

Companhia Muller de Bebidas, con sede a Pirassununga (Brasile), rappresentata dagli avv.ti G. Da Cunha Ferreira e I. Bairrão,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Missiato Industria e Comercio Ltda, con sede a Santa Rita Do Passa Quatro (Brasile),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 luglio 2008 (procedimento R 1687/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Companhia Muller de Bebidas e la Missiato Industria e Comercio Ltda,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

vista la riapertura della fase scritta,

visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale il 1° e il 10 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 2 dicembre 2003 la Missiato Industria e Comercio Ltda ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio richiesto») è il segno figurativo di seguito riprodotto:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».

4 La domanda di registrazione è stata pubblicata il 27 settembre 2004 nel Bollettino dei marchi comunitari n. 39/2004.

5 Il 27 dicembre 2004 la ricorrente, Companhia Muller de Bebidas, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti designati nella domanda di registrazione. Tale opposizione si fondava, in particolare, sui seguenti diritti anteriori (in prosieguo: i «marchi anteriori»):

– il marchio figurativo portoghese, depositato il 19 aprile 1991 e registrato il 30 marzo 1993 con il numero 273105, relativo a «bevande alcoliche» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo portoghese, depositato il 10 agosto 1998 e registrato il 21 agosto 2001 con il numero 331952, relativo a «bevande alcoliche» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo danese, depositato il 30 giugno 1995 e registrato il 10 novembre 1998 con il riferimento VR 199803649, relativo a «liquore a base di canna da zucchero» rientrante nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– la serie di marchi figurativi del Regno Unito, depositati e registrati l’11 ottobre 2000 con il numero 2248316, relativi a «bevande alcoliche a base di canna da zucchero» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotti:

– il marchio figurativo spagnolo, registrato il 22 ottobre 2001 con il numero 2354943, relativo a «bevande alcoliche (tranne le birre) a base di canna da zucchero» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo austriaco, depositato il 29 giugno 1995 e registrato il 18 dicembre 1995 con il numero 161564, relativo a «bevande alcoliche a base di canna da zucchero distillata» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– il marchio figurativo notoriamente conosciuto in Portogallo, relativo a «bevande alcoliche» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, di seguito riprodotto:

– il marchio denominativo notoriamente conosciuto in Portogallo CACHAÇA 51, relativo a «bevande alcoliche» rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

6 Dinanzi alla divisione d’opposizione la ricorrente ha sostenuto che esisteva rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], tra i marchi in conflitto. La ricorrente si è altresì fondata su i due propri marchi a suo dire notoriamente conosciuti in Portogallo, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 207/2009].

7 Con decisione 4 settembre 2007 la divisione d’opposizione ha respinto integralmente l’opposizione. Tale decisione ha costituito oggetto di un ricorso dinanzi all’UAMI, proposto dalla ricorrente il 29 ottobre 2007 ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

8 Con decisione 4 luglio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Condividendo gli argomenti esposti dalla divisione d’opposizione, essa ha ritenuto che le differenze esistenti tra i marchi in conflitto escludessero qualsiasi rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata ove conferma la decisione della divisione di opposizione che ha autorizzato la registrazione del marchio richiesto;

– condannare l’UAMI alle spese.

10 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2010, la ricorrente ha rinunciato alle proprie conclusioni in riforma della decisione impugnata e per la dichiarazione di nullità della registrazione del marchio richiesto.

11 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

12 La ricorrente ha prodotto, negli allegati 9-11 del ricorso, documenti che contengono dichiarazioni giurate nel senso che i marchi denominativo e figurativo anteriori CACHAÇA 51 e Cachaça 51 sono notoriamente conosciuti in Portogallo (v. supra, punto 5).

13 L’UAMI sostiene che tali documenti, se fossero esaminati, modificherebbero l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

14 I documenti presentati negli allegati 9-11 del ricorso, che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Invero, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

15 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata la ricorrente deduce un unico motivo, suddiviso in due capi. Il primo capo è relativo ad una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, mentre il secondo verte sulla violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009].

  1. Sul secondo capo dell’unico motivo di annullamento della decisione impugnata, relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94

    16 Come giustamente ha rilevato l’UAMI, il secondo capo dell’unico motivo d’annullamento della decisione impugnata, relativo ad una violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, è privo d’oggetto. Infatti, detta disposizione elenca le cause di nullità relativa di un marchio comunitario che è stato già registrato, ma non è il caso del marchio richiesto.

    17 Occorre pertanto respingere, in quanto infondato, il secondo capo dell’unico motivo d’annullamento della decisione impugnata.

  2. Sul primo capo dell’unico motivo di annullamento della decisione impugnata, relativo ad una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

    18 Con il primo capo dell’unico motivo d’annullamento della decisione impugnata, relativo ad una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la ricorrente accusa la commissione di ricorso di aver erroneamente ritenuto che le differenze tra i segni in conflitto fossero sufficienti ad evitare un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento nei territori interessati, compreso il Portogallo, per il quale la ricorrente aveva...

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