Sentenze nº T-236/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 26, 2010

Resolution DateOctober 26, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-236/07

Nella causa T‑236/07,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dai sigg. M. Lumma e J. Möller, successivamente dai sigg. Möller e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 27 aprile 2007, 2007/327/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 122, pag. 51),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento (CEE) n. 595/91

1 L’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1991, n. 595, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema di informazioni in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), dispone quanto segue:

1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

– la disposizione alla quale si è trasgredito;

– la natura e l’entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l’irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria;

– le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;

– il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;

– le pratiche seguite per commettere l’irregolarità;

– il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;

– i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell’irregolarità;

– le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero;

– la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l’esistenza di un’irregolarità;

– la data in cui si è accertata l’irregolarità;

– se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

– l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.

2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l’irregolarità ed al modo in cui l’irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all’atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente

.

2 L’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento enuncia che, «entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate in applicazione dell’articolo 3 nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti (…)». L’art. 5, n. 2, dispone che, «qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell’ambito di una comunicazione speciale, l’importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro», che «tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull’imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70» e che «tale decisione è presa secondo la procedura prevista all’articolo 5 di detto regolamento».

Regolamento (CE) n. 1287/95

3 L’art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 125, pag. 1), enuncia quanto segue:

Il testo dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(…)

2. (…)

c) (…) Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

– da casi di irregolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 2,

– (…)

.

Regolamento (CEE) n. 1258/1999

4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), quale modificato in ultimo con regolamento n. 1287/95, ha stabilito le norme generali applicabili al finanziamento della politica agricola comune. Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), ha sostituito il regolamento n. 729/70 e si applica alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

5 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), e dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 729/70, nonché dell’art. 1, n. 2, lett. b), e dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 1258/1999, la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, gli interventi destinati a regolarizzare detti mercati effettuati secondo le norme comunitarie.

6 L’art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 così dispone:

La Commissione decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all’articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure o azioni di cui all’articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche.

La norma di cui al quinto comma non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:

a) dai casi di irregolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 2;

b) da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli [88 CE] e [226 CE]

.

7 L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1258/1999 prevede quanto segue:

In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versate al Fondo

.

Regolamento (CE) n. 1290/2005

8 A norma dell’art. 32, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1): «All’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità». Nella medesima norma si precisa inoltre che «gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati».

9 L’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 è del seguente tenore:

Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT