Sentenze nº T-222/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 09, 2011

Resolution DateFebruary 09, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-222/09

Nella causa T‑222/09,

Ineos Healthcare Ltd, con sede in Warrington, Cheshire (Regno Unito), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con sede a Gerusalemme (Israele),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Ineos Healthcare Ltd,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, in camera di consiglio, dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2009,

vista la lettera della ricorrente del 14 maggio 2010, con cui essa precisava di non voler più essere sentita in udienza,

viste le questioni scritte del Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale l’11 e il 14 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 marzo 2005 la ricorrente, Ineos Healthcare Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo ALPHAREN.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati; prodotti farmaceutici e veterinari per la dialisi renale e per la cura di malattie renali e disturbi del rene; leganti di fosfato per la cura dell’iperfosfatemia».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 49/2005 del 5 dicembre 2005.

5 Il 6 marzo 2006 la Teva Pharmaceutical Industries Ltd (in prosieguo: l’«opponente») ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– marchio denominativo ungherese ALPHA D3 n. 134972 per «prodotti farmaceutici per regolare il calcio», rientranti nella classe 5;

– marchio denominativo lituano ALPHA D3 n. 20613 per «prodotti farmaceutici per regolare il calcio», rientranti nella classe 5;

– marchio denominativo lettone ALPHA D3 registrato con il riferimento M30407 per «prodotti farmaceutici aventi proprietà di regolazione del calcio», rientranti nella classe 5.

7 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8 Il 9 ottobre 2007 la divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione nel suo complesso sulla base del marchio anteriore ungherese.

9 Contro la decisione della divisione di opposizione il 29 novembre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

10 Con decisione 24 marzo 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha in particolare ritenuto che il marchio ungherese anteriore non potesse essere preso in considerazione per l’assenza di traduzione del certificato di registrazione nella lingua processuale. Il fatto che l’opposizione fosse stata accolta sulla sola base del marchio ungherese anteriore avrebbe giustificato, di per sé, l’annullamento della decisione della divisione d’opposizione. Tuttavia, ritenendo che si potesse adottare una decisione avente il medesimo dispositivo di quella della divisione d’opposizione nel momento in cui si statuiva sul ricorso, la commissione di ricorso, esercitando il suo potere discrezionale, ha proceduto all’esame degli altri marchi su cui si basava l’opposizione. Essa ha fatto valere in proposito, in particolare, che i prodotti coperti dalle registrazioni lettone e lituana erano identici a quelli di cui al marchio ungherese anteriore e che le parti avevano avuto modo di esprimere le loro osservazioni su tutte le circostanze della fattispecie. Essa ha rilevato che i segni in conflitto presentavano un certo grado di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale. Del pari, essa ha concluso che i prodotti erano in parte identici e in parte simili. La commissione di ricorso ha precisato che tale fattore prevaleva sul minor grado di somiglianza tra i marchi. Essa ha concluso, in sostanza, che sussisteva un rischio di confusione in capo al consumatore medio, il quale fa parte del pubblico di riferimento e, non disponendo dello stesso livello di conoscenze e di competenze in biochimica e in farmacologia dei professionisti in tali settori, è ancora più esposto a un rischio di tal genere.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

12 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il...

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