Sentenze nº T-384/06 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 24, 2011

Resolution DateMarch 24, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-384/06

Nella causa T‑384/06,

IBP Ltd, con sede in Tipton (Regno Unito),

International Building Products France SA, con sede in Sartrouville (Francia),

rappresentate dai sigg. M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con decisione 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (riassunto in GU 2007, L 283, pag. 63; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha accertato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, nel corso di vari periodi compresi tra il 31 dicembre 1988 ed il 1° aprile 2004, ad un’infrazione unica, complessa e continuata delle norme comunitarie in materia di concorrenza sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, che coprivano il territorio del SEE. L’infrazione consisteva nel fissare i prezzi, nel concordare listini prezzi, sconti e riduzioni, in meccanismi di applicazione degli aumenti dei prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e nello scambio di altre informazioni commerciali, nonché nella partecipazione a riunioni regolari e in altri contatti diretti a facilitare l’infrazione.

2 Le ricorrenti, l’IBP Ltd e l’International Building Products France SA (in prosieguo: l’«IBP Francia»), figurano tra i destinatari della decisione impugnata.

3 L’IBP Francia è una filiale al 100% dell’IBP. Quest’ultima è stata fondata nel 2001 dall’Oystertec plc al fine di acquistare, il 23 novembre 2001, dalla Delta plc, gli attivi dell’ex società holding IBP (denominata anche IBP Ltd, successivamente denominata Aldway Nine Ltd) e le azioni delle sue filiali, tra cui l’IBP Francia. Il 1° giugno 2005, l’Oystertec ha modificato la sua denominazione in Advanced Fluid Connections plc (in prosieguo: l’«AFC»). Il 24 marzo 2006, quest’ultima è stata posta sotto sequestro. Il 25 marzo 2006, gli amministratori sequestratari hanno venduto tutti gli attivi dell’AFC alla Celestial Wing Ltd, tra cui figurano quelli delle ricorrenti e dell’International Building Products GmbH (in prosieguo: l’«IBP Germania»). All’epoca, la Celestial Wing era una filiale al 100% di un fondo di capitale investimento, l’Endless LLP. Il 15 settembre 2006, la Celestial Wing è diventata Pearl Fittings Ltd (punto 35 della decisione impugnata). Con due ordinanze datate 2 marzo 2007, il giudice Richards della High Court of Justice (England & Wales) (Tribunale di secondo grado, Inghilterra e Galles, Regno Unito) ha avviato un procedimento di insolvenza nei confronti delle ricorrenti e ha designato due amministratori per la durata di detto procedimento.

4 Il 9 gennaio 2001 la Mueller Industries Inc., un altro produttore di raccordi in rame, ha informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore dei raccordi e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame, ed ha espresso il desiderio di collaborare ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») (punto 114 della decisione impugnata).

5 Il 22 e il 23 marzo 2001, nel contesto di un’indagine sui tubi e sui raccordi in rame, la Commissione ha effettuato, ai sensi del art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), degli accertamenti a sorpresa nei locali di diverse imprese (punto 119 della decisione impugnata).

6 In seguito a questi primi accertamenti, nell’aprile 2001 la Commissione ha scisso la sua indagine sui tubi in rame in tre distinti procedimenti, ossia il procedimento relativo al caso COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), quello relativo al caso COMP/F-1/38.121 (Raccordi) e quello relativo al caso COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) (punto 120 della decisione impugnata).

7 Il 24 e il 25 aprile 2001 la Commissione ha effettuato ulteriori accertamenti a sorpresa nei locali della Delta plc, società a capo di un gruppo di ingegneria internazionale il cui dipartimento «Ingegneria» riuniva diversi produttori di raccordi. Tali accertamenti vertevano unicamente sui raccordi (punto 121 della decisione impugnata).

8 A partire da febbraio/marzo 2002, la Commissione ha rivolto alle parti coinvolte diverse richieste di informazioni in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 17 e poi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 122 della decisione impugnata).

9 Nel settembre 2003 l’IMI plc ha presentato una domanda diretta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 1996. Tale domanda è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e della FRA.BO SpA (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata nel maggio 2005 dall’AFC (punti 115‑118 della decisione impugnata).

10 Il 22 settembre 2005 la Commissione, nel contesto del caso COMP/F‑1/38.121 (Raccordi), ha avviato una procedura di infrazione e ha emanato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata, in particolare, alle ricorrenti (punti 123 e 124 della decisione impugnata).

11 Il 20 settembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

12 All’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che le ricorrenti avevano violato le disposizioni di cui all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, nel caso dell’IBP, dal 23 novembre 2001 al 1° aprile 2004 e, nel caso dell’IBP Francia, dal 4 aprile 1998 al 23 novembre 2001 (in seno all’impresa Delta) e dal 23 novembre 2001 al 1° aprile 2004 (in seno all’impresa AFC).

13 Per tale infrazione, la Commissione ha irrogato all’AFC un’ammenda di un importo di 18,08 milioni di euro, per il cui pagamento l’IBP era ritenuta responsabile in solido per un importo pari a 11,26 milioni di euro [art. 2, lett. c), i), della decisione impugnata] e l’IBP Francia per un importo pari a 5,63 milioni di euro [art. 2, lett. c), ii), della decisione impugnata]. Per suddetta infrazione, la Commissione ha altresì inflitto alla Delta un’ammenda di un importo pari a 28,31 milioni di euro, per la quale l’IBP Francia è stata ritenuta responsabile in solido a concorrenza di 5,63 milioni di euro [art. 2, lett. d), iii), della decisione impugnata].

14 Per fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato il metodo definito negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

15 Per quanto concerne, anzitutto, la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave a causa della sua stessa natura e della sua estensione geografica (punto 755 della decisione impugnata).

16 Reputando poi che esistesse una considerevole disparità tra le imprese coinvolte, la Commissione ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tal fine sulla loro importanza relativa nel mercato in questione, determinata dalle loro quote di mercato. Su tale fondamento essa ha ripartito le imprese coinvolte in sei categorie (punto 758 della decisione impugnata).

17 L’impresa Delta è stata classificata nella seconda categoria, categoria per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 46 milioni di euro, mentre l’AFC è stata classificata nella terza categoria, per la quale l’importo di partenza è stato fissato a 36 milioni di euro (punto 765 della decisione impugnata).

18 In considerazione della durata della partecipazione all’infrazione delle ricorrenti, la prima parte dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta all’IBP Francia, a causa della sua partecipazione all’infrazione in seno all’impresa Delta, è stata maggiorata del 35% e la seconda, a causa della sua partecipazione all’infrazione in seno all’impresa AFC, del 20%. L’importo di partenza dell’ammenda inflitta all’IBP è stato maggiorato del 20%.

19 La continuazione della partecipazione all’infrazione dopo gli accertamenti della Commissione è stata poi considerata una circostanza aggravante tale da giustificare una maggiorazione del 60% dell’importo di base dell’ammenda inflitta a tutte le imprese della Delta e dell’AFC (punto 785 della decisione impugnata). Del pari, l’importo di base dell’AFC è stato maggiorato del 50% a causa delle informazioni ingannevoli che quest’ultima avrebbe fornito alla Commissione (punto 790 della decisione impugnata).

20 Per quanto riguarda l’IBP, il limite del 10%, di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, ossia 11,26 milioni di euro, è stato calcolato in base al fatturato mondiale totale di quest’ultima. Nel caso dell’IBP Francia, tale limite del 10% è...

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