Sentenze nº T-424/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 07, 2012

Resolution DateFebruary 07, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-424/10

Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo che rappresenta elefanti in un rettangolo – Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori che rappresentano un elefante e marchio nazionale denominativo anteriore elefanten – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Carattere distintivo dei marchi anteriori

Nella causa T‑424/10,

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, con sede in Dietikon (Svizzera), rappresentata da O. Rauscher, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Mannucci, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Sisma SpA, con sede in Mantova, rappresentata da F. Caricato, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008‑4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport e la Sisma SpA,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, e K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2010,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2011,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2011,

vista la decisione del 28 aprile 2011, che nega l’autorizzazione al deposito di una replica,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’interveniente, Sisma SpA, è titolare del marchio comunitario figurativo registrato con il numero 4279295 (in prosieguo: il «marchio contestato»), la cui domanda di registrazione è stata presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) il 9 febbraio 2005, ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Il marchio contestato è stato registrato il 30 novembre 2006, inter alia per i prodotti delle classi 24 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 24: «Tessuti; tessuti elastici; tessuti adesivi incollabili a caldo; tessuti imitanti la pelle di animali; tessuti di lana; coperte da letto; coperte da viaggio; tovaglie; articoli tessili; tappezzeria in tessuto; fazzoletti di tela; bandiere; salviettine di tessuto e di tessuto non tessuto; tovagliette in tessuto; tovaglioli in tessuto; teli sintetici cambiabebè»;

– classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali; pannolini in materie tessili; bavaglini per neonati».

2 Il marchio contestato è il segno figurativo seguente:

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3 Il 20 febbraio 2007 la ricorrente, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, presentava dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009].

4 La domanda di dichiarazione di nullità riguardava la registrazione del marchio contestato per i prodotti elencati al punto 1 supra. Essa si basava sulla sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], tra il suddetto marchio ed i seguenti marchi anteriori:

– il marchio tedesco denominativo elefanten, richiesto il 14 marzo 1987 e registrato il 24 gennaio 1989 con il numero 1133678, che contrassegna i prodotti rientranti nella classe 25 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Scarpe»;

– il marchio internazionale figurativo di seguito riprodotto, con effetti in particolare nella Repubblica ceca, registrato il 29 maggio 1999 con il numero 715019, che contraddistingue i prodotti rientranti nella classe 25 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Scarpe e calzature»:

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– il marchio tedesco figurativo di seguito riprodotto, richiesto il 9 novembre 2000 e registrato il 22 gennaio 2001, con il numero 30082400, che contraddistingue in particolare i prodotti «coperte per bambini, lenzuola per bambini, asciugamani per bambini, sacchi a pelo per bambini; borse in tessuto e marsupi in tessuto per il trasporto di bambini» della classe 24 e «capi di abbigliamento per bambini, copricapi per bambini; cinture per bambini» della classe 25:

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5 Con decisione del 9 settembre 2008, la divisione di annullamento dell’UAMI respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, a motivo dell’assenza di rischio di confusione tra il marchio contestato ed i marchi anteriori. Il 12 novembre 2008 la ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento.

6 Con decisione del 15 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso.

7 In primo luogo, la commissione di ricorso riteneva, al punto 16 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento fosse costituito da utilizzatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti, residenti in Germania e in Repubblica ceca.

8 In secondo luogo, la commissione di ricorso condivideva, al punto 17 della decisione impugnata, la valutazione della divisione di annullamento secondo cui taluni dei prodotti contrassegnati, da un lato, dal marchio contestato e, dall’altro, dai marchi anteriori erano identici o simili, mentre altri erano diversi.

9 In terzo luogo, la commissione di ricorso dichiarava, ai punti 20‑24 della decisione impugnata, che il marchio contestato non era simile ai marchi anteriori sul piano visivo, alla luce, in particolare, delle differenze esistenti tra le rappresentazioni della figura dell’elefante nel marchio contestato e nei marchi figurativi anteriori.

10 In quarto luogo, la commissione di ricorso rilevava, ai punti 25‑27 della decisione impugnata, che i marchi in questione non erano simili sul piano fonetico, dato che, da un lato, i marchi figurativi – fra cui il marchio contestato – non verrebbero pronunciati e, dall’altro, le descrizioni orali dei marchi interessati non coincidevano.

11 In quinto luogo, la commissione di...

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