Sentenze nº T-380/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 16, 2013

Resolution DateSeptember 16, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-380/10

Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Distorsione della concorrenza – Prova – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Immunità dalle ammende – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Principio di irretroattività

Nella causa T‑380/10,

Wabco Europe, con sede in Bruxelles (Belgio),

Wabco Austria GesmbH, con sede in Vienna (Austria),

Trane Inc., con sede in Piscataway, New Jersey (Stati Uniti),

Ideal Standard Italia Srl, con sede in Milano (Italia),

Ideal Standard GmbH, con sede in Bonn (Germania),

rappresentate da S. Völcker, F. Louis, A. Israel e N. Niejahr, avvocati, C. O’Daly e E. Batchelor, solicitors, e F. Carlin, barrister,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e G. Koleva, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente le ricorrenti e alla riduzione dell’ammenda inflitta alle medesime,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con la decisione C (2010) 4185 def., del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Quest’infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 2 e 3 e articolo 1 della decisione impugnata).

2 In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ha esposto che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte dei suddetti produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli aumenti annuali dei prezzi e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nell’ambito di regolari riunioni in seno ad associazioni nazionali di settore, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro nonché l’istituzione di pedaggi autostradali e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate (punti da 152 a 163 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In quest’ambito, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti (punti da 152 a 163 della decisione impugnata).

3 I prodotti interessati dall’intesa sono le ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti») (punti 5 e 6 della decisione impugnata).

4 L’American Standard Inc., divenuta Trane Inc. nel 2007, è un gruppo americano che produce e commercializza articoli in ceramica e rubinetteria con il marchio Ideal Standard. Le attività europee di tale gruppo nel suddetto settore sono state rilevate, a partire dal 29 ottobre 2001, dall’American Standard Europe BVBA, divenuta, nel 2007, Wabco Europe. Tale gruppo deteneva interamente controllate attive in sei Stati membri dell’Unione europea, vale a dire, in primo luogo, la Ideal Standard GmbH e la Ideal-Standard Produktions-GmbH in Germania, in secondo luogo, la Ideal Standard SAS in Francia, in terzo luogo, la Ideal Standard Italia Srl in Italia, in quarto luogo, a partire dal 2001, la Metaalwarenfabriek Venlo BV, divenuta nel 2005 Ideal Standard Nederland BV Europe, nei Paesi Bassi, in quinto luogo, la Wabco Austria GesmbH, ceduta nel 2007 alla Ideal Standard GmbH, in Austria e, in sesto luogo, una controllata di quest’ultima in Belgio (punti da 21 a 26 e da 1043 a 1049 della decisione impugnata).

5 La Wabco Europe, la Wabco Austria, la Trane, la Ideal Standard Italia e la Ideal Standard sono indicate congiuntamente in prosieguo come le «ricorrenti».

6 Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole»), o, in alternativa, di una riduzione del loro importo. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha deciso di concedere un’immunità condizionale alla Masco, conformemente al punto 8, lettera a), e al punto 15 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punti da 126 a 128 della decisione impugnata).

7 Il 9 e il 10 novembre 2004, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di alcune società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria (punto 129 della decisione impugnata).

8 Il 15 e il 19 novembre 2004 la Grohe Beteiligungs GmbH e le sue controllate (in prosieguo: la «Grohe»), nonché le ricorrenti hanno chiesto l’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, la riduzione del loro importo (punti 131 e 132 della decisione impugnata).

9 Tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, a diverse società e associazioni attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, comprese le ricorrenti (punto 133 della decisione impugnata).

10 Il 17 e il 19 gennaio 2006 la Roca SARL nonché la Hansa Metallwerke AG e le sue controllate hanno chiesto rispettivamente di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo. Il 20 gennaio 2006 la Aloys Dornbracht GmbH & Co KG Armaturenfabrik (in prosieguo: la «Dornbracht») ha parimenti chiesto di beneficiare di tale immunità dalle ammende oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo.

11 Il 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata alle ricorrenti (punto 139 della decisione impugnata).

12 Dal 12 al 14 novembre 2007 si è tenuta un’audizione, cui hanno partecipato le ricorrenti (punto 143 della decisione impugnata).

13 Il 9 luglio 2009 la Commissione ha inviato a talune società, comprese le ricorrenti, una lettera di esposizione dei fatti, richiamando la loro attenzione su talune prove specifiche sulle quali la Commissione pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva (punti 147 e 148 della decisione impugnata).

14 Tra il 19 giugno 2009 e l’8 marzo 2010 la Commissione ha inviato alcune richieste di informazioni supplementari, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, a varie società, comprese le ricorrenti (punti da 149 a 151 della decisione impugnata).

15 Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

16 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le pratiche descritte nel precedente punto 2 facessero parte di un piano generale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di una violazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 778 e 793 della decisione impugnata; in prosieguo: l’«infrazione accertata»). A questo riguardo, essa ha evidenziato segnatamente che dette pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dalle indagini della Commissione (punti 778 e 793 della decisione impugnata). Essa ha parimenti rilevato l’esistenza di associazioni nazionali di settore riguardanti l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava...

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