Sentenze nº T-384/10 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 29, 2013

Resolution DateMay 29, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-384/10

Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Progetti riguardanti l’approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana nella regione di Andévalo, il risanamento e la depurazione del bacino del fiume Guadalquivir e l’approvvigionamento idrico dei sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga – Soppressione parziale del contributo finanziario – Appalti pubblici di lavori e di servizi – Nozione di opera – Scissione degli appalti – Determinazione delle rettifiche finanziarie – Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 – Proporzionalità

Nella causa T‑384/10,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da J.M. Rodríguez Cárcamo, successivamente da A. Rubio González, abogados del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė, D. Kukovec e B. Conte, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da J. Rivas Andrés, X. García García, avvocati, e da M. Vilarasau Slade, solicitor, successivamente da Rivas Andrés e García García,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2010) 4147 della Commissione, del 30 giugno 2010, che riduce il contributo finanziario concesso nell’ambito del Fondo di coesione ai seguenti (gruppi di) progetti: «Approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana: comarca di Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Risanamento e depurazione del bacino del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066), «Approvvigionamento idrico dei sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi, presidente, S. Frimodt Nielsen e M. Kancheva (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Disposizioni riguardanti il Fondo di coesione

1 L’articolo 158 CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 174 TFUE) dispone quanto segue:

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali

.

2 Ai sensi dell’articolo 161, secondo comma, CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 177, secondo comma, TFUE):

Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio (…) per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti

.

3 Il Fondo di coesione è stato istituito con il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1).

4 L’articolo 4 del regolamento n. 1164/94, nella versione modificata, fissa gli importi delle risorse finanziarie che potranno essere destinate a progetti ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2000‑2006.

5 L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94, come modificato, prevede che il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dal Fondo di coesione sia compreso tra l’80% e l’85% delle spese pubbliche o delle spese a queste assimilabili.

6 L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94, nella versione modificata, così stabilisce:

I progetti finanziati dal Fondo devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell’ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici

.

7 L’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1164/94 prevede, nella versione modificata, quanto segue:

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario dei progetti. A tal fine essi adottano segnatamente le misure seguenti:

(…)

c) si accertano che i progetti siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria;

(…)

.

8 Le norme in materia di gestione del Fondo di coesione sono esposte in dettaglio nell’allegato II del regolamento n. 1164/94, come modificato.

9 L’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94, come modificato, dispone quanto segue:

Rettifiche finanziarie

1. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

a) l’attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l’approvazione della Commissione; o

b) si riscontra un’irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive, la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre.

2. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

a) ridurre l’acconto di cui all’articolo D, paragrafo 2 o

b) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto.

Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l’importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell’incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate.

3. Gli importi oggetto di ripetizione dell’indebito vengono riversati alla Commissione. Vengono addebitati interessi di mora, secondo le disposizioni decise dalla Commissione.

4. La Commissione adotta le modalità d’attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo

.

10 Gli articoli da 17 a 21 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201, pag. 5), precisano l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento e contengono le disposizioni dettagliate relative al procedimento da osservare per l’applicazione delle rettifiche ai contributi percepiti dal Fondo di coesione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

11 L’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1386/2002 dispone quanto segue:

1. L’entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del [regolamento n. 1164/94] per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, quando ciò sia possibile e attuabile, sulla base dei singoli fascicoli e deve essere pari all’importo della spesa erroneamente imputata al Fondo, in base al principio di proporzionalità.

2. Quando non è possibile o attuabile quantificare con esattezza l’importo della spesa irregolare, ovvero la soppressione totale della spesa in questione appare sproporzionata, la Commissione determina le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria. In tal caso essa procede come segue:

a) in caso di estrapolazione, utilizza un campione rappresentativo di operazioni con caratteristiche simili;

b) in caso di base forfettaria, valuta l’importanza della violazione delle norme, nonché l’entità e le conseguenze finanziarie dovute alle eventuali carenze dei sistemi di gestione e di controllo che hanno condotto all’irregolarità riscontrata.

(…)

.

12 Gli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle tabelle indicative che devono essere applicati dai servizi della Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie previste all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione [C(2002) 2871] (in prosieguo: gli «orientamenti del 2002») espongono i criteri e i principi generali utilizzati nella prassi dalla Commissione europea per la determinazione delle rettifiche finanziarie summenzionate. Peraltro, gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione per mancata osservanza delle norme in materia di appalti pubblici (in prosieguo: gli «orientamenti del 2007») prevedono importi e tabelle da applicare specificamente alle irregolarità individuate nell’applicazione della normativa dell’Unione europea relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici cofinanziati dal Fondo di coesione.

Disposizioni pertinenti in materia di appalti pubblici

13 La normativa di riferimento in materia di appalti pubblici, pertinente in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94 (v. punto 6 supra), è costituita...

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