Sentenze nº T-332/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 12, 2012

Resolution DateDecember 12, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-332/09

Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che infligge un’ammenda per la realizzazione di un’operazione di concentrazione – Obbligo di sospensione dell’operazione di concentrazione – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Prescrizione – Importo dell’ammenda

Nella causa T‑332/09,

Electrabel, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da M. Pittie e P. Honoré, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2009) 4416 def. della Commissione, del 10 giugno 2009, che infligge un’ammenda per un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie nationale du Rhône), e, in subordine, una domanda di annullamento dell’ammenda, inflitta alla ricorrente con tale decisione, o di riduzione del suo importo,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, da I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Electrabel, è una società di diritto belga che esercita fondamentalmente attività di produzione, di vendita, di commercio e di gestione operativa di reti, nel settore dell’elettricità e del gas naturale. All’epoca dei fatti faceva parte del gruppo Suez, un gruppo industriale attivo nella gestione di servizi di pubblica utilità quale partner di enti, di imprese e di privati nei settori dell’elettricità, del gas, dei servizi all’energia, dell’acqua e dell’igiene. Dal 22 luglio 2008 fa parte del gruppo GDF Suez, sorto dalla fusione tra il gruppo Gaz de France e il gruppo Suez ed esercita le sue attività in Francia attraverso la propria controllata Electrabel France.

2 La Compagnie nationale du Rhône (CNR) è un’impresa pubblica francese avente il compito di svolgere lavori di adattamento e sfruttamento del Rodano nell’ambito di una concessione rilasciata dallo Stato francese e costituente oggetto di un quadro normativo specifico, come emerge, in particolare, dalla legge francese n. 80‑3, del 4 gennaio 1980, che disciplina CNR (JORF del 5 gennaio 1980, pag. 41). CNR produce e commercializza energia elettrica. Offre inoltre prestazioni di ingegneria fluviale in Francia e in un’altra ventina di paesi. Nel suo statuto viene precisato che si tratta di una società per azioni di interesse nazionale, soggetta al controllo dello Stato alle stesse condizioni delle imprese pubbliche nazionali. Essa è dotata di un consiglio di vigilanza e di un comitato di gestione.

3 La legge francese n. 2001‑1168, dell’11 dicembre 2001, recante misure urgenti di riforma di carattere economico-finanziario (JORF del 12 dicembre 2001, pag. 19703; in prosieguo: la «legge Murcef»), precisa, all’articolo 21, che CNR è una società per azioni in cui la maggioranza del capitale e dei diritti di voto è detenuta da enti territoriali, nonché da altre persone giuridiche di diritto pubblico o da imprese appartenenti al settore pubblico. Il capitale di CNR, fino a tutto il 2003, era detenuto esclusivamente da enti o imprese pubbliche il cui capitale era, all’epoca, interamente detenuto dallo Stato. I due azionisti più importanti di CNR erano, fino a quel momento, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) e Électricité de France (EDF).

4 Nell’ambito di un progetto di acquisizione della società tedesca Energie Baden‑Württemberg AG (in prosieguo: «EnBW»), la Commissione delle Comunità europee ha obbligato EDF ad assumere l’impegno di cedere la propria partecipazione nel capitale di CNR in forza della decisione della Commissione, del 7 febbraio 2001, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.1853 – EDF/EnBW) (GU 2002, L 59, pag. 1; in prosieguo: la «decisione EDF/EnBW»).

5 Il 24 giugno 2003 la ricorrente acquistava titoli di CNR, che rappresentavano il 17,86 % del suo capitale e il 16,88 % dei suoi diritti di voto.

6 Il 27 giugno 2003 EDF e la ricorrente firmavano una promessa di vendita e di acquisto di azioni in base alla quale EDF cedeva per intero alla ricorrente la propria partecipazione al capitale di CNR.

7 Il 24 luglio 2003 la ricorrente concludeva un patto fra azionisti (in prosieguo: il «patto») con la Caisse des dépôts et consignations (CDC) nell’ambito dell’acquisto, da parte di quest’ultima, della partecipazione della SNCF nel capitale di CNR. In forza di detto patto, erano previsti, in particolare:

– un’opzione di vendita e di acquisto di azioni di CNR, in caso di abrogazione della norma di cui all’articolo 21 della legge Murcef, che concedeva alla ricorrente un diritto di prelazione per acquistare, in tutto o in parte, azioni appartenenti ad un azionista pubblico, che fossero divenute disponibili, nonché la partecipazione della CDC;

– il voto concertato in assemblea generale e nel consiglio di vigilanza per designare i rappresentanti degli azionisti nel consiglio di vigilanza e i membri del comitato di gestione di CNR;

– un diritto di opposizione reciproco qualora la controparte avesse previsto di concludere una convenzione di voto con uno o più fra gli altri azionisti.

8 Il 23 dicembre 2003 la ricorrente entrava in possesso dei titoli detenuti fino a quel momento da EDF e dalla chambre de commerce et d’industrie de Villefranche et du Beaujolais (Francia), portando così la propria partecipazione al 49,95 % del capitale e al 47,92 % dei diritti di voto di CNR.

9 Il 9 agosto 2007 la ricorrente chiedeva alla Commissione di formulare un parere riguardo all’acquisizione, da parte sua, del controllo esclusivo di fatto su CNR. Veniva avviato un dialogo con i servizi della Commissione onde stabilire la sussistenza o meno di siffatto controllo e precisare gli elementi di informazione necessari al deposito di un modulo di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1). Il 26 marzo 2008 veniva depositato il modulo di notifica formale in cui la ricorrente comunicava di aver assunto il controllo esclusivo di fatto di CNR nel corso del 2007 (in prosieguo: il «formulario CO»). Con decisione del 29 aprile 2008 (Caso COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie nationale du Rhône) (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»), la Commissione non si opponeva e dichiarava la suddetta concentrazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004, pur lasciando aperta la questione della data precisa di acquisizione del controllo esclusivo di fatto su CNR da parte della ricorrente.

10 Il 17 dicembre 2008 la ricorrente riceveva una comunicazione degli addebiti secondo la quale la Commissione era pervenuta provvisoriamente alla conclusione che la concentrazione tra la ricorrente e CNR era stata posta in essere il 23 dicembre 2003 prima di esserle stata notificata e prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune, il che avrebbe configurato un’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 180, pag. 1).

11 Il 13 febbraio 2009 la ricorrente rispondeva alla comunicazione degli addebiti.

12 L’11 marzo 2009 si teneva un’audizione.

13 Il 10 giugno 2009 la Commissione adottava la decisione C(2009) 4416 che infligge un’ammenda per realizzazione anticipata di un’operazione di concentrazione, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 4064/89 (Caso COMP/M.4994 – Electrabel/Compagnie nationale du Rhône) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

14 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

Articolo 1

[La ricorrente] ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, del [regolamento n. 4064/89], realizzando un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di notificarla e prima che questa fosse dichiarata compatibile con il mercato comune, per il periodo compreso tra il 23 dicembre 2003 e il 9 agosto 2007.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1 viene inflitta [alla ricorrente] un’ammenda di EUR 20 000 000.

Articolo 3

L’ammenda inflitta all’articolo 2 deve essere versata in euro entro tre mesi (…)

.

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2009, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

16 La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

– in via principale, annullare in toto la decisione impugnata;

– in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata o, quanto meno, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta ai sensi dell’articolo 2;

– condannare la Commissione alle spese.

17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti e ha chiesto alla ricorrente di produrre taluni documenti. È stata data risposta a tali quesiti entro il termine impartito.

19 Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 30 novembre 2011.

In diritto

20 A sostegno del ricorso, la ricorrente formula conclusioni in via principale e conclusioni in subordine. A sostegno delle conclusioni...

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