Sentenze nº T-406/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 14, 2014

Resolution DateMay 14, 2014
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-406/09

Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta un'infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Capacità contributiva

Nella causa T‑406/09,

Donau Chemie AG, con sede a Vienna (Austria), rappresentata dagli avvocati S. Polster, W. Brugger e M. Brodey,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da N. von Lingen e M. Kellerbauer, in qualità di agenti, assistiti da T. Eilmansberger, professore, e successivamente da von Lingen e Kellerbauer,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'articolo 2 della decisione C (2009) 5791 definitivo. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta con tale decisione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz, presidente, I. Labucka e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con la sua decisione C (2009) 5791 definitivo del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto che i principali fornitori di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas avessero violato l'articolo 81, paragrafo 1, CE e l'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007, a un'infrazione unica e continuata, consistente in una ripartizione dei mercati, in una fissazione di quote, in una ripartizione dei clienti, in una fissazione dei prezzi e in uno scambio di informazioni commerciali sensibili relative ai prezzi, ai clienti e ai volumi di vendita nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito.

2 Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), depositata il 20 novembre 2006 dalla Akzo Nobel NV.

3 La ricorrente, Donau Chemie AG, ha depositato il 25 gennaio 2007 una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale (considerando 342 della decisione impugnata), ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (in prosieguo: la «domanda di trattamento favorevole della ricorrente»).

4 Con la decisione impugnata [articolo 1, lettera c)], la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse partecipato all'infrazione dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007. In particolare, dai considerando 57, da 64 a 92, 114 e 214 della decisione impugnata risulta che, secondo la Commissione, durante il suddetto periodo, la ricorrente è stata coinvolta, da alcuni membri della sua direzione o del suo personale, nelle parti degli accordi o delle pratiche concordate relative al carburo di calcio in polvere e in granuli . Per contro, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non fosse stata coinvolta nell'altra parte, relativa al magnesio, di tali accordi e pratiche concordate.

5 All'articolo 2, lettera c), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 5 milioni di euro per l'infrazione sopra menzionata.

6 Al fine di determinare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente e agli altri destinatari della decisione impugnata, la Commissione ha applicato la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»).

7 Tale metodologia prevede due fasi. In primo luogo, la Commissione stabilisce un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese, sulla base del valore delle vendite di beni o servizi effettuate dall'impresa interessata, in relazione diretta o indiretta con l'infrazione, nell'area geografica in questione. L’importo di base dell’ammenda è legato a una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione stessa. Peraltro, conformemente al punto 25 degli orientamenti, indipendentemente dalla durata della partecipazione di un'impresa all'infrazione, la Commissione inserirà nell'importo di base una somma, denominata «diritto di ingresso», compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione. In secondo luogo, la Commissione può modificare l'importo di base dell'ammenda, fissato nella prima fase, aumentandolo o diminuendolo, per tener conto di circostanze aggravanti o attenuanti.

8 Nel caso di specie, la Commissione ha fissato al 17% la proporzione del valore delle vendite effettuate in relazione all'infrazione, di cui occorreva tener conto ai fini sia dell'importo di base dell'ammenda che del diritto di ingresso (considerando 301 e 306 della decisione impugnata). Inoltre, dalla tabella presente al considerando 288 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che il valore delle vendite di carburo di calcio, sia in polvere che in granuli, effettuate dalla ricorrente, di cui occorreva tener conto ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda, era compreso, per ciascuno di tali due prodotti, tra 5 e 10 milioni di euro.

9 Risulta peraltro, rispettivamente dai considerando da 55 a 91 e da 92 a 112 della decisione impugnata, che la partecipazione della ricorrente alla parte dell'intesa relativa al carburo di calcio in polvere è durata dal 22 aprile 2004 al 16 gennaio 2007 (vale a dire due anni, otto mesi e 24 giorni) e che la sua partecipazione alla parte dell'intesa relativa al carburo di calcio in granuli è durata dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007 (due anni, nove mesi e nove giorni). Su tale base, dalla tabella presente al considerando 304 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che occorresse moltiplicare per 2,5 la proporzione (fissata al 17%) del valore delle vendite di carburo di calcio in polvere effettuate dalla ricorrente, per determinare la componente relativa a tale prodotto dell'importo di base dell'ammenda. Per quanto riguarda il carburo di calcio in granuli, dalla stessa tabella risulta che la Commissione ha scelto un moltiplicatore pari a 3.

10 L'importo di base dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, quale risulta dalla tabella presente al considerando 308 della decisione impugnata, ammontava quindi a 7,7 milioni di euro. Tuttavia, per i motivi esposti ai considerando da 342 a 346 della decisione impugnata, la Commissione ha deciso di concedere alla ricorrente una riduzione del 35% dell'importo di base dell'ammenda in considerazione della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (vedi supra, punto 3).

11 Peraltro, ai considerando da 362 a 378 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato le domande di diversi partecipanti all'intesa volte ad ottenere una riduzione dell'importo dell'ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti. La Commissione ha respinto la domanda presentata in tal senso dalla ricorrente (considerando 373 e 374 della decisione impugnata). Essa ha invece concesso a un altro partecipante all'intesa, l'Almamet GmbH, una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda (considerando 372 della decisione impugnata).

12 È sulla base delle considerazioni riassunte ai precedenti punti 9 e 10 che la Commissione ha fissato a 5 milioni di euro l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14 A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore inizialmente designato è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. In ragione del rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, appartenente alla stessa sezione.

15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato la Commissione a fornire determinati documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

16 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 16 ottobre 2013.

17 In udienza, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a depositare estratti della dichiarazione che aveva presentato alla Commissione nell'ambito...

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