Sentenze nº T-126/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 24, 2016

Resolution DateMay 24, 2016
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-126/15

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 maggio 2016

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Supeco - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SUPER COR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Portata dell’esame operato dalla commissione di ricorso - Prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Regola 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Comunicazione n. 2/12

Nella causa T-126/15,

El Corte Inglés, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da J.L. Rivas Zurdo, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Scheffer e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Grup Supeco Maxor, SL, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2014 (procedimento R 1112/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Grup Supeco Maxor, SL,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2015,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 aprile 2012 la Grup Supeco Maxor, SL, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano in particolare nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e comprendono in particolare le «vendite all’asta» ed i servizi di «raggruppamento per conto terzi (eccetto il loro trasporto) di prodotti (...) in modo da consentire ai consumatori di vederli, sceglierli e acquistarli comodamente in un esercizio al dettaglio, anche in negozi, servizi di vendita al dettaglio di prodotti» (in prosieguo: i «servizi di vendita al dettaglio»).

4 Il 16 agosto 2012 la El Corte Inglés, SA, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei servizi oggetto della domanda.

5 L’opposizione si basava in particolare sul seguente marchio dell’Unione europea figurativo, depositato il 18 giugno 2008 e registrato il 1° febbraio 2012 con il numero 6997407, per prodotti e servizi rientranti segnatamente nella classe 35:

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6 L’opposizione era basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Nell’atto di opposizione risultavano in particolare le menzioni «Elenco dei prodotti e dei servizi» e «[opposizione] [b]asata su una parte dei prodotti e dei servizi», seguite dal seguente elenco di servizi rientranti nella classe 35: «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

7 Il 28 febbraio 2014 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione, reputando che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. In particolare, essa ha negato la registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei servizi contestati rientranti nella classe 35. Basandosi sulla comunicazione n. 2/12, del 20 giugno 2012, relativa all’utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari (GU UAMI 7/2012), la divisione di opposizione ha ritenuto che l’intenzione della ricorrente fosse di coprire tutti i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica della classificazione di Nizza di cui trattasi. Essa ha così messo a confronto i servizi rientranti nella classe 35 coperti dal marchio...

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