Sentenze nº T-98/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 16, 2017

Resolution DateFebruary 16, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-98/15

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario che raffigura un radiatore - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 - Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso - Diritto di essere ascoltato - Invito a presentare prove e osservazioni a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale - Affollamento dello stato dell’arte

Nella causa T-98/15,

Tubes Radiatori Srl, con sede a Resana (Italia), rappresentata da S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da P. Bullock e S. Di Natale, successivamente da S. Di Natale e L. Rampini, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Antrax It Srl, con sede a Resana, rappresentata da L. Gazzola, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 9 dicembre 2014 (procedimento R 1643/2014-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Antrax It e la Tubes Radiatori,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da S. Gervasoni, facente funzione di presidente, L. Madise e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2015,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2015,

vista la controreplica dell’EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015,

vista la controreplica dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2015,

in seguito all’udienza del 4 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Tubes Radiatori Srl, è titolare del disegno o modello comunitario n. 000169370-0002, depositato il 13 aprile 2004 presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), trasmesso il 26 aprile 2004 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 24 agosto 2004 e rinnovato il 14 aprile 2014.

2 Il disegno o modello contestato si riferisce, in base ai termini della domanda di disegno o modello, a un radiatore per riscaldamento ed è rappresentato nel modo seguente:

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3 Il 3 novembre 2009, l’interveniente, Antrax It Srl, ha presentato all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello contestato. Detta domanda di nullità era basata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sugli articoli da 4 a 9 del regolamento n. 6/2002. L’interveniente ha fatto valere che il disegno o modello comunitario contestato era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

4 L’interveniente, a sostegno della propria domanda di nullità presentata avverso il disegno o modello contestato, ha invocato i disegni o modelli anteriori D1 e D4, compresi nella registrazione multipla tedesca n. DE 40110481.8, effettuata a nome della società The Heating Company BVBA, estesa alla Francia, all’Italia e al Benelux quale registrazione internazionale multipla n. DM/060899 e pubblicata nel Bollettino dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) il 30 settembre 2002.

5 L’interveniente ha allegato alla propria domanda di nullità le viste seguenti:

- Viste 1.1 e 1.2 corrispondenti al disegno o modello anteriore D060899-0001 o «D1»:

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- Viste 4.1 e 4.2 corrispondenti al disegno o modello anteriore D060899-0004 o «D4»:

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6 L’interveniente ha altresì allegato alla propria domanda di nullità i seguenti ingrandimenti delle suddette viste 1.2 e 4.2:

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7 Con decisione del 7 marzo 2011 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, per assenza di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

8 Tale decisione è stata oggetto di un ricorso presentato dalla ricorrente il 4 maggio 2011 (procedimento R 953/2011-3).

9 Con decisione del 3 aprile 2012 la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione del 3 aprile 2012»).

10 La decisione del 3 aprile 2012 è stata oggetto di un ricorso da parte della ricorrente, presentato il 13 luglio 2012 dinanzi al Tribunale.

11 Con sentenza del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI - Antrax It (Radiatore) (T-315/12, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza del 12 marzo 2014», EU:T:2014:115), il Tribunale ha ricordato che un affollamento dello stato dell’arte, sebbene non possa essere considerato un limite alla libertà dell’autore, può essere tale, ove accertato, da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze di dettaglio dei disegni o modelli in questione, con la conseguenza che un disegno o un modello può, in ragione di un affollamento siffatto, presentare carattere individuale a motivo di caratteristiche che, in mancanza di detto affollamento, non sarebbero atte a suscitare una differenza di impressione generale sull’utilizzatore informato.

12 Il Tribunale ha dichiarato che, dal momento che, in primo luogo, l’affollamento dello stato dell’arte era stato dedotto dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento, in secondo luogo, la divisione di annullamento aveva svolto determinate considerazioni tali da suggerire che essa conveniva in merito all’esistenza di un certo affollamento, in terzo luogo, l’argomento era stato ribadito dalla ricorrente dinanzi alla terza commissione di ricorso, e, in quarto luogo, una precedente decisione del 17 aprile 2008 (procedimento R 976/2007-3) della terza commissione di ricorso aveva riconosciuto il carattere «notoriamente affollato» di tale settore, la commissione di ricorso aveva erroneamente affermato, nella decisione del 3 aprile 2012, che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale, senza aver menzionato affatto tale questione dell’affollamento dello stato dell’arte, non foss’altro che per dissociarsi dalle valutazioni precedentemente effettuate. In tale contesto, dal quale emergeva che la commissione di ricorso non aveva motivato la decisione del 3 aprile 2012 relativamente ad una questione sollevata dinanzi ad essa e pertinente ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, il Tribunale ha annullato tale decisione (sentenza del 12 marzo 2014, T-315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punti 87, 100 e 101).

13 A seguito di detta sentenza, il procedimento R 953/2011-3 è stato nuovamente deferito, con decisione del Presidium del 1° luglio 2014, alla terza commissione di ricorso, con il nuovo numero R 16432/2014-3, ai fini dell’adozione di una decisione che desse esecuzione alla sentenza del 12 marzo 2014 (T-315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115).

14 Con decisione del 9 dicembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

15 La commissione di ricorso ha fondato la propria valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato sul raffronto tra quest’ultimo e il disegno o modello anteriore D4, riprodotto al punto 5 supra (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), in quanto, a suo avviso, tra i due disegni o modelli anteriori il numero D4 era quello dotato di «maggiore forza invalidante».Essa ha ritenuto che l’impressione generale che il disegno o modello contestato suscita nell’utilizzatore informato non differisse in modo significativo dall’impressione generale suscitata in quest’ultimo dal disegno o modello anteriore, giacché entrambi sono caratterizzati da: un elevato numero di tubi radianti; tubi che presentano un identico andamento rettilineo verticale; una sezione quadrangolare dei tubi; un’analoga proporzione nei «pieni» e nei «vuoti»; l’assenza di elementi ornamentali o decorativi (punti da 41 a 43 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha sottolineato che la valutazione del carattere individuale doveva essere effettuata in base all’impressione generale e che non doveva quindi dipendere unicamente da una certa angolazione visiva bensì corrispondere ad una sintesi di tutte le angolazioni visibili nel momento in cui il prodotto era utilizzato. A tale riguardo, essa ha sottolineato che, a seconda del modo in cui il prodotto era utilizzato, talune angolazioni erano meno visibili di altre. Nel caso di specie, le angolazioni meno visibili erano, secondo la commissione di ricorso, la vista dal basso e la vista della parte posteriore, le quali avevano meno importanza della vista frontale, laterale e delle angolazioni intermedie. La commissione di ricorso ha in seguito ritenuto che la differenza relativa allo spazio occupato, dovuta alla differenza delle forme della sezione dei tubi, quadrata nel caso del disegno o modello contestato e rettangolare nel caso del disegno o modello anteriore, potesse essere osservata solo se visti lateralmente, da una determinata angolazione. La commissione ha concluso, in sostanza, che l’impressione sintetica dei disegni o modelli in conflitto dalle angolazioni esposte alla vista al momento dell’utilizzazione del prodotto (frontale, laterale, superiore e intermedie) suscitava nell’utilizzatore informato un’impressione generale che non variava in modo...

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