Sentenze nº T-480/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Prima Sezione, May 16, 2017

Resolution DateMay 16, 2017
Issuing OrganizationPrima Sezione
Decision NumberT-480/15

Concorrenza - Intesa - Abuso di posizione dominante - Mercato della distribuzione di prodotti fitosanitari - Decisione di rigetto di una denuncia - Asserito comportamento anticoncorrenziale di produttori e di distributori - Azione concertata o coordinata di deposito di denunce, da parte di produttori e di distributori, dinanzi alle autorità amministrative e penali - Denuncia di asserite violazioni della normativa applicabile da parte di importatori paralleli - Controlli amministrativi effettuati conseguentemente dalle autorità amministrative - Imposizione agli importatori paralleli di sanzioni amministrative e penali da parte delle autorità nazionali - Depositi di denunce da parte dei produttori e dei distributori assimilati a ricorsi vessatori o ad abusi del processo amministrativo - Mancanza di interesse dell’Unione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Nella causa T-480/15,

Agria Polska sp. z o.o., con sede in Sosnowiec (Polonia),

Agria Chemicals Poland sp. z o.o., con sede in Sosnowiec,

Star Agro Analyse und Handels GmbH, con sede in Allerheiligen bei Wildon (Austria),

Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, con sede in Allerheiligen bei Wildon,

rappresentate inizialmente da S. Dudzik e J. Budzik, successivamente da P. Graczyk e W. Rocławski, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Szczodrowski, A. Dawes e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 4284 final della Commissione, del 19 giugno 2015 [caso AT.39864 - BASF (precedentemente AGRIA e a./BASF e a.)], che respinge la denuncia presentata dalle ricorrenti in merito alle violazioni dell’articolo 101 e/o dell’articolo 102 TFUE asseritamente commesse, essenzialmente, da tredici imprese produttrici e distributrici di prodotti fitosanitari, con l’aiuto o l’intermediazione di quattro organizzazioni professionali e di uno studio legale,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Le ricorrenti, Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH e Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, sono, rispettivamente, due società di diritto polacco, una società di diritto tedesco e una società di diritto austriaco, operanti nel settore della vendita di prodotti fitosanitari effettuata nell’ambito di importazioni parallele di tali prodotti che consentono, in particolare, di realizzare introiti dalle differenze di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate a tali prodotti nei diversi Stati membri. Tali operazioni consistono essenzialmente nell’importazione in Polonia di tale tipo di prodotti provenienti da Stati membri nei quali sono già stati autorizzati, nel loro stoccaggio nei depositi delle ricorrenti in Polonia e nella loro successiva esportazione verso altri Stati membri, ivi compresi quelli in cui tali prodotti erano stati autorizzati inizialmente, nella specie per lo più in Germania e in Austria.

Procedimento dinanzi all’UOKiK

2 Il 1º luglio 2010, l’Agria Polska ha presentato dinanzi all’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori, Polonia; in prosieguo: l’«UOKiK»), una denuncia (in prosieguo: la «denuncia nazionale») vertente sulla violazione dell’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (legge sulla concorrenza e la tutela dei consumatori), del 16 febbraio 2007 (Dz. U. n. 50, posizione 331), da parte di 13 imprese produttrici o distributrici di prodotti fitosanitari, cioè la BASF SE, la Bayer CropScience, la RWA Raiffeisen Ware Austria AG (in prosieguo: la «RWA»), la Deutscher Raiffeisenverband, la Sumi-Agro, la Monsanto, la Nufarm, la Rokita Agro, la DuPont, l’Arysta, la Syngenta, la Dow e la Makhteshim Agan, con l’aiuto o l’intermediazione di quattro organizzazioni professionali, cioè l’Industrieverband Agrar (in prosieguo: l’«organizzazione IVA»), il Fachverband der chemischen Industrie - Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP), l’European Crop Protection Association e la Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), stabilite, rispettivamente, in Germania, in Belgio e in Polonia, nonché di uno studio legale.

3 Con lettera del 10 agosto 2010, il presidente dell’UOKiK ha informato l’Agria Polska che le pratiche cui si riferiva la denuncia nazionale non potevano più essere sottoposte ad indagine da tale ufficio in quanto riguardavano gli anni 2005 e 2006. Infatti, in forza dell’articolo 93 della legge sulla concorrenza e la tutela dei consumatori, l’avvio di un procedimento in materia di pratiche restrittive della concorrenza non era più possibile oltre il termine di un anno a decorrere dalla fine dell’anno in cui era cessata l’infrazione denunciata.

4 Il 30 agosto 2010, l’Agria Polska ha reiterato dinanzi all’UOKiK la sua domanda di avvio di un procedimento di indagine avente ad oggetto l’asserita intesa tra i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari, facendo valere che la denuncia nazionale, presentata il precedente1º luglio, riguardava anch’essa una violazione da parte di questi ultimi delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione europea.

5 Con lettera del 22 novembre 2010, il presidente dell’UOKiK ha mantenuto la sua posizione precisando che il termine di prescrizione di un anno previsto dal diritto polacco era applicabile anche ad indagini richieste aventi ad oggetto disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione.

Procedimento dinanzi alla Commissione

6 Il 30 novembre 2010, le ricorrenti e l’Agro Nova Polska sp. z o.o. hanno presentato una denuncia dinanzi alla Commissione europea (in prosieguo: la «denuncia») ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Tale denuncia si riferiva alle stesse entità oggetto della denuncia nazionale presentata dinanzi all’UOKiK. L’Agro Trade Handelsgesellschaft mbH e la Cera Chem S.a.r.l., società rispettivamente di diritto tedesco e lussemburghese, si sono unite alla denuncia, circostanza di cui è stata informata la Commissione nelle osservazioni comuni supplementari depositate congiuntamente da tali società (in prosieguo: le «denuncianti iniziali») il 15 dicembre 2010. Il 27 aprile 2011 tali medesime società hanno presentato alla Commissione informazioni supplementari.

7 Il 29 luglio 2011, le denuncianti iniziali hanno fornito alla Commissione un sunto della denuncia.

8 Emerge dai documenti così presentati dalle denuncianti iniziali che la denuncia aveva essenzialmente ad oggetto una violazione dell’articolo 101 TFUE. Tale denuncia sollevava inoltre una violazione dell’articolo 102 TFUE da parte della RWA.

9 In via generale, le denuncianti iniziali hanno fatto valere che le entità menzionate nella denuncia avevano posto in atto nei loro confronti pratiche contrarie al diritto della concorrenza dell’Unione. Tali pratiche avrebbero essenzialmente preso la forma di un accordo e/o di pratiche concertate tra tali entità e sarebbero consistite in denunce abusive presentate in modo coordinato dinanzi alle autorità amministrative e penali, austriache e polacche, con le quali si metteva in dubbio la legalità delle attività commerciali delle denuncianti iniziali, in relazione sia ai requisiti previsti nelle normative applicabili ai prodotti fitosanitari sia alle condizioni di esercizio del commercio parallelo di siffatti prodotti, anche sul piano fiscale.

10 Ad avviso delle denuncianti iniziali, sarebbe proprio a causa di dichiarazioni errate, incomplete o calunniose, rese dalle entità di cui trattasi nella denuncia per eliminarle dal mercato, che esse sarebbero state sottoposte, ingiustamente, a numerosi controlli amministrativi da parte delle autorità amministrative, tributarie e penali austriache e polacche, nonché a controlli in loco e a confische di prodotti fitosanitari nei loro depositi, e che nei loro confronti sarebbero stati avviati procedimenti penali, per di più in un momento dell’anno strategico per il commercio dei prodotti fitosanitari, dipendente dalle stagioni, cioè durante la prima parte dell’anno.

11 Tali procedimenti amministrativi e penali avrebbero dato luogo all’irrogazione di ingenti multe alle denuncianti iniziali, il che avrebbe peraltro condotto al fallimento di una di loro, l’Agria Polska, nonché a misure di divieto di commercializzazione di prodotti fitosanitari in un momento chiave dell’anno per il commercio di tale tipo di prodotti. Ciò avrebbe avuto come conseguenza una perdita rilevante, e difficilmente reversibile, di quote di mercato per le denuncianti iniziali.

12 Le denuncianti iniziali, che hanno dovuto subire l’irrogazione di sanzioni amministrative e penali, avrebbero tuttavia ottenuto in taluni casi, mediante ricorsi presentati dinanzi ai giudici nazionali competenti, l’annullamento delle citate sanzioni o sostanziali riduzioni dell’importo di queste ultime, il che dimostrerebbe il carattere abusivo e calunnioso delle dichiarazioni delle entità di cui trattasi nella denuncia, considerate dalle denuncianti iniziali come «procedimenti vessatori» ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 luglio 1998, ITT Promedia/Commissione (T-111/96, EU:T:1998:183).

13 Le denuncianti iniziali hanno parimenti fatto valere che tali azioni di accusa poste in essere dalle entità di cui trattasi nella denuncia sarebbero state agevolate dall’intervento attivo sia delle autorità tedesche, in particolare di un rappresentante dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania presso la Repubblica di Polonia, sia delle autorità polacche. Tali autorità nazionali...

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