Sentenze nº T-57/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 18, 2017

Resolution DateJuly 18, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-57/16

Nella causa T-57/16,

Chanel SAS, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata da C. Sueiras Villalobos, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Zaera Cuadrado, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Li Jing Zhou, residente in Fuenlabrada (Spagna),

e

Golden Rose 999 Srl, con sede in Roma (Italia),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 novembre 2015 (procedimento R 2346/2014-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Chanel e, dall’altro, il sig. Li Jing Zhou e la Golden Rose 999,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e I. Reine (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 febbraio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2016,

in seguito all’udienza del 7 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 marzo 2010 il sig. Li Jing Zhou ha presentato una domanda di registrazione di un disegno comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Il disegno di cui è stata chiesta la registrazione è raffigurato come segue:

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3 Il disegno raffigurato al precedente punto 2, registrato con il numero 1689027-0001 e destinato ad essere applicato a «ornamenti», di cui alla classe 32 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, come modificato, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 97/2010, del 5 maggio 2010.

4 Il 24 gennaio 2014, è stato comunicato all’EUIPO che la Golden Rose 999 Srl era divenuta contitolare del disegno raffigurato al precedente punto 2.

5 Il 4 dicembre 2013 la Chanel SAS, ricorrente, ha presentato dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO una domanda di nullità del disegno contestato, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002. Il motivo dedotto a sostegno della domanda era quello contemplato all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, letto in combinato disposto con gli articoli da 4 a 9 dello stesso regolamento.

6 Nella memoria scritta con i motivi della domanda di nullità, la ricorrente ha fatto valere che il disegno contestato non era caratterizzato da novità ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Essa riteneva che il disegno contestato fosse molto simile al suo monogramma e quasi identico a quest’ultimo, registrato come marchio commerciale in Francia dal 1989 e raffigurato come segue:

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7 Inoltre, essa ha invocato l’insussistenza di carattere individuale del disegno contestato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

8 Con decisione del 15 luglio 2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di nullità, per il motivo che il disegno anteriore non privava il disegno contestato né di novità, né di carattere individuale.

9 Per quanto riguarda la novità del disegno contestato, la divisione di annullamento ha considerato, in sostanza, che le differenze tra i disegni in conflitto non erano irrilevanti. Per quanto concerne il carattere individuale, la divisione di annullamento ha affermato che il disegno contestato suscitava nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa dal disegno anteriore.

10 Il 10 settembre 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione del 18 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che il disegno contestato non era manifestamente identico al monogramma Chanel, che le differenze tra i due disegni non potevano essere equiparate a dettagli insignificanti e che, di conseguenza, il disegno contestato era nuovo.

12 Essa ha ritenuto anche che il disegno anteriore non privasse il disegno contestato del suo carattere individuale. La commissione di ricorso ha esaminato anzitutto il concetto di «utilizzatore informato» applicato nel caso di specie. Essa ha affermato che il prodotto nel quale era applicato il disegno contestato costituiva un ornamento e che tale prodotto era utilizzato come ornamento di altri prodotti tanto dai professionisti quanto dagli utenti finali.

13 La commissione di ricorso ha osservato, poi, che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella realizzazione di quest’ultimo. Tuttavia, la differenza tra le parti centrali dei due monogrammi costituirebbe una caratteristica essenziale che l’utilizzatore informato conservava nella sua memoria, come correttamente definito dalla divisione di annullamento. Di conseguenza, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da ciascuno dei disegni in conflitto era differente.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- dichiarare la nullità del disegno contestato;

- condannare alle spese l’EUIPO, nonché qualsiasi altra parte principale o interveniente che possa comparire nel presente procedimento a sostegno della decisione impugnata.

15 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

16 Con il suo secondo capo delle conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare la nullità del disegno contestato.

17 Occorre ricordare che, a termini dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. Inoltre, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 6, dello stesso regolamento, l’EUIPO è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Da quest’ultima disposizione discende che non spetta al Tribunale emettere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’EUIPO, il quale ha, infatti, l’obbligo di trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [sentenza del 12 maggio 2010, Beifa Group/UAMI - Schwan-Stabilo Schwanhäuf‌ler (Strumento di scrittura), T-148/08, EU:T:2010:190, punto 40].

18 Si deve, dunque, respingere il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, in quanto irricevibile [v., per analogia, sentenza dell’11 febbraio 2009, Bayern Innovativ/UAMI - Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, non pubblicata, EU:T:2009:34, punto 17].

Nel merito

19 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, motivo suddiviso in due parti vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 6 di detto regolamento e, la seconda, sulla violazione dell’articolo 5 del medesimo regolamento. È opportuno esaminare la prima parte di detto motivo unico.

20 Nell’ambito della prima parte del motivo unico, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’analisi della commissione di ricorso è manifestamente incompleta e che le sue conclusioni sono viziate da più errori.

21 Ad avviso della ricorrente, nel quadro dell’analisi del carattere individuale del disegno contestato, la commissione di ricorso non ha menzionato in alcun modo il prodotto nel quale tale disegno era destinato ad essere applicato. Non sarebbe stato precisato neanche chi sia l’utilizzatore informato nel caso di specie. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove fornite, le quali dimostrano che i disegni in conflitto erano riprodotti su effettivi prodotti, nonché il fatto che vi erano solo differenze minime tra tali disegni. La ricorrente fa valere altresì che il disegno contestato può essere utilizzato con un cambiamento di orientamento di 90 gradi rispetto alla sua raffigurazione nella domanda di registrazione.

22 In tal senso, sebbene abbia affermato che l’autore del disegno contestato disponeva di ampia libertà nella sua realizzazione, la commissione di ricorso avrebbe ciononostante deciso che i disegni in conflitto non suscitavano la medesima impressione generale, il che costituirebbe una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

23 L’EUIPO chiede che la prima parte sia respinta. A tal riguardo, anzitutto, esso osserva che la ricorrente non contesta la definizione di utilizzatore informato, né il margine di libertà dell’autore del disegno e definisce come ornamento il prodotto nel quale il disegno contestato è destinato ad essere applicato.

24 L’EUIPO sostiene, poi, l’irricevibilità di taluni elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale nonché l’irricevibilità dell’argomento secondo cui la commissione di ricorso sarebbe stata tenuta a prendere in considerazione i disegni in conflitto come raffigurati in taluni prodotti commercializzati. In ogni caso, siffatta considerazione non sarebbe possibile, in quanto le condizioni di utilizzo dei disegni in conflitto dipenderebbero interamente dalla volontà delle parti.

25 Infine, l’EUIPO ritiene che la commissione di ricorso abbia tenuto in considerazione l’ampia libertà di cui aveva disposto l’autore del disegno contestato. Nonostante tale constatazione, essa avrebbe tenuto conto delle differenze tra le parti centrali dei disegni in conflitto, senza che dette differenze fossero contestate dalla ricorrente. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe affermato giustamente...

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