Sentenze nº T-644/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-644/14

Nella causa T-644/14,

ADR Center SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata inizialmente da L. Tantalo, successivamente da A. Guillerme, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Estrada de Solà e L. Cappelletti, successivamente da J. Estrada de Solà e S. Delaude, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 4485 final della Commissione, del 27 giugno 2014, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente in esecuzione delle tre convenzioni di sovvenzione concluse nell’ambito del programma specifico «Giustizia civile» e, dall’altro, una domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente il saldo rimanente dovuto in forza delle tre convenzioni di sovvenzione, di importo pari a EUR 49 172,52 nonché il risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová, E. Buttigieg (relatore), S. Gervasoni e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 La ADR Center SpA, ricorrente, è una società avente sede in Italia che fornisce servizi nel settore della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

    1. Sulle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi

      2 Nel dicembre del 2008 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e i consorzi di cui la ricorrente era il coordinatore, hanno concluso tre convenzioni di sovvenzione vertenti, rispettivamente, sui riferimenti JLS/CJ/2007-1/18, JLS/CJ/2007-1/19 e JLS/CJ/2007-1/21 (in prosieguo, rispettivamente: la «convenzione di sovvenzione A», la «convenzione di sovvenzione B» e la «convenzione di sovvenzione C» e, collettivamente, le «convenzioni di sovvenzione»), nell’ambito dell’attuazione del programma specifico stabilito con la decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU 2007, L 257, pag. 16).

      1. Convenzione di sovvenzione A

        3 La convenzione di sovvenzione A riguardava un’azione intitolata «I costi del mancato ricorso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie - Studio ed esposizione dei costi reali delle controversie intracomunitarie di natura commerciale (The costs of non ADR - Surveying and showing the actual costs of intra-community commercial litigation)». Tale azione consisteva in uno studio diretto ad analizzare il costo del mancato ricorso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie nel settore commerciale.

        4 L’articolo I.2.2 della convenzione di sovvenzione A stabiliva che l’azione di cui trattasi aveva una durata di dodici mesi. Tale durata è stata portata a sedici mesi, vale a dire fino al 10 aprile 2010, mediante una clausola firmata il 17 dicembre 2009.

        5 Dagli articoli I.4.2 e I.4.3 della convenzione di sovvenzione A risulta che l’importo totale dei costi ammissibili è stato stimato in EUR 216 880 e che la sovvenzione è stata fissata in un importo massimo di EUR 173 000, corrispondente al tasso del 79,8% dei costi ammissibili stimati.

      2. Convenzione di sovvenzione B

        6 La convenzione di sovvenzione B riguardava un’azione intitolata «Facilitare l’accesso, nell’Unione europea, alle sessioni di informazione sul ricorso alla mediazione: guida audiovisiva destinata a facilitare la risoluzione delle controversie (Making information sessions on the use of mediation easily available throughout the EU: A video guide to facilitate settlement)». Tale azione consisteva nella creazione di video specializzati diretti a sensibilizzare i giuristi e le parti in causa sulla natura e sull’utilità della mediazione nelle controversie transfrontaliere.

        7 Dall’articolo I.2.2 della convenzione di sovvenzione B risulta che l’azione aveva una durata di 18 mesi e doveva concludersi il 9 giugno 2010.

        8 Dagli articoli I.4.2 e I.4.3 della convenzione di sovvenzione B risulta che l’importo totale dei costi ammissibili è stato stimato in EUR 243 500 e che la sovvenzione è stata fissata in un importo massimo di EUR 194 000, corrispondente al tasso del 79,7% dei costi ammissibili stimati.

      3. Convenzione di sovvenzione C

        9 La convenzione di sovvenzione C riguardava un’azione intitolata «Al di là della vittoria: per un ricorso efficace alla mediazione nell’ambito della rappresentazione dei clienti (Beyond winning: successful mediation advocacy in representing clients)». L’obiettivo principale dell’azione consisteva nell’informare gli avvocati della possibilità di ricorrere alla mediazione e di consentire loro di comprenderne meglio i vantaggi.

        10 Dall’articolo I.2.2 della convenzione di sovvenzione C risulta che l’azione aveva una durata di 18 mesi e doveva concludersi il 9 giugno 2010.

        11 Dagli articoli I.4.2 e I.4.3 della convenzione di sovvenzione C risulta che l’importo totale dei costi ammissibili è stato stimato in EUR 241 856 e che la sovvenzione è stata fissata in un importo massimo di EUR 193 000, corrispondente al tasso del 79,8% dei costi ammissibili stimati.

      4. Struttura e disposizioni comuni pertinenti delle convenzioni di sovvenzione

        1. Struttura

          12 Le convenzioni di sovvenzione erano tutte costituite da condizioni speciali, tra le quali quella secondo cui la numerazione degli articoli comprendeva il numero romano I, da condizioni generali, tra cui quella in base alla quale la numerazione degli articoli comprendeva il numero romano II, e da quattro allegati. Era altresì precisato che le clausole contenute nelle condizioni speciali prevalevano sul resto della convenzione, che le clausole contenute nelle condizioni generali prevalevano su quelle contenute negli allegati e che le clausole della convenzione prevalevano sul contenuto dell’invito a presentare proposte e sul contenuto della guida relativa alla presentazione di una domanda di sovvenzione (in prosieguo: la «guida per i richiedenti le sovvenzioni»). Era tuttavia indicato che gli ultimi due documenti dovevano essere utilizzati «a fini supplementari».

        2. Consegna delle relazioni e di altri documenti

          13 Dalla lettura combinata degli articoli I.6 e II.15.4 delle convenzioni di sovvenzione risulta che il coordinatore, entro due mesi dalla chiusura dell’azione, era tenuto a consegnare, in primo luogo, una relazione finale sull’esecuzione tecnica dell’azione, in secondo luogo, un conteggio finanziario finale dei costi ammissibili realmente sostenuti secondo la struttura del bilancio di previsione e utilizzando la stessa descrizione nonché, in terzo luogo, un conteggio riepilogativo completo delle entrate e delle spese dell’azione (in prosieguo: i tre documenti considerati congiuntamente: la «relazione finale»).

        3. Pagamenti della Commissione

          14 L’articolo I.5 delle convenzioni di sovvenzione stabiliva che la Commissione concedeva un prefinanziamento ai beneficiari e che il pagamento del saldo veniva effettuato dopo la conclusione dell’azione. La domanda di pagamento del saldo doveva essere corredata, in particolare, dalla relazione finale sull’esecuzione tecnica dell’azione e dal conteggio finanziario definitivo, e la Commissione disponeva di 90 giorni per approvare o respingere la relazione e pagare il saldo o per richiedere documenti e informazioni supplementari. Il beneficiario disponeva di 30 giorni di calendario per presentare informazioni aggiuntive o una nuova relazione.

        4. Diritto applicabile e tribunali competenti

          15 L’articolo I.9 delle convenzioni di sovvenzione disponeva quanto segue:

          La sovvenzione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, dalle disposizioni comunitarie applicabili e, in subordine, dalla normativa belga in materia di sovvenzioni.

          Le decisioni della Commissione riguardanti l’applicazione delle disposizioni della convenzione nonché le modalità della sua attuazione possono essere oggetto di un ricorso da parte dei beneficiari dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee

          .

        5. Costi ammissibili

          16 Riguardo ai costi ammissibili, l’articolo II.14.1 delle convenzioni di sovvenzione stabiliva quanto segue:

          Per poter essere considerati costi ammissibili dell’azione, i costi devono soddisfare i seguenti criteri generali:

          - essere correlati all’oggetto del contratto e previsti nel bilancio di previsione ad esso allegato;

          - essere necessari per la realizzazione dell’azione oggetto del contratto;

          - essere ragionevoli e giustificati (...);

          - essere generati durante la realizzazione dell’azione (...);

          - essere effettivamente sostenuti dai beneficiari, registrati nella loro contabilità conformemente ai principi contabili applicabili e dichiarati in base a quanto prescritto nella normativa tributaria e sociale applicabile;

          - essere identificabili e controllabili.

          Le procedure di contabilità e di controllo interno dei beneficiari devono consentire una corrispondenza diretta tra, da un lato, i costi e i ricavi dichiarati per l’azione e, dall’altro, i prospetti contabili e i relativi documenti giustificativi

          .

        6. Decisioni esecutive

          17 L’articolo II.19.5 delle convenzioni di sovvenzione disponeva quanto segue:

          I beneficiari sono informati del fatto che, in forza dell’articolo 256 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può formalizzare l’accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Tale decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

          .

        7. Controlli e audit

          18 L’articolo II.20 delle convenzioni di sovvenzione stabiliva, nelle parti...

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