Sentenze nº T-350/13 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2017

Resolution DateSeptember 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-350/13

Nella causa T-350/13,

Jordi Nogues, SL, con sede a Barcellona (Spagna), rappresentata da J. Fernández Castellanos, M.J. Sanmartín Sanmartín e E. López Parés, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da V. Melgar e J. Crespo Carrillo, successivamente da J. Crespo Carillo, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Grupo Osborne, SA, con sede a El Puerto de Santa María (Spagna), rappresentata da J. M. Iglesias Monravá, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 16 aprile 2013 (procedimento R 1446/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Grupo Osborne e la Jordi Nogues,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Ulloa Rubio e A. Marcoulli (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2013,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2013,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2013,

vista l’ordinanza di sospensione del procedimento del 18 dicembre 2013,

vista la lettera del Tribunale del 1° marzo 2016 con la quale le parti sono state informate del fatto che il Tribunale aveva preso conoscenza della decisione del tribunale dei marchi dell’Unione europea n. 1 di Alicante (Spagna) e che la fase scritta del procedimento era stata chiusa,

vista la domanda di riunione, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, della presente causa con la causa T-386/15 e viste le osservazioni delle parti al riguardo,

vista la decisione del 13 maggio 2016 di diniego di riunione della presente causa con la causa T-386/15,

in seguito all’udienza del 15 dicembre 2016,

vista l’ordinanza del 15 febbraio 2017 di riapertura della fase orale del procedimento,

viste le osservazioni dell’EUIPO e dell’interveniente depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 1° e il 6 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° dicembre 2010 la Jordi Nogues, SL, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

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3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 34 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato e corrispondono, per ciascuna di dette classi, alla seguente descrizione:

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

- classe 34: «Tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi»;

- classe 35: «Importazione; esportazione; rappresentanze commerciali; vendita in negozio e tramite reti informatiche mondiali di articoli di libreria e cartoleria, biancheria, utensileria e recipienti per la casa e la cucina, oggetti di arredo, articoli per fumatori e articoli da regalo; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 9/2011, del 14 gennaio 2011.

5 Il 12 aprile 2011 la Grupo Osborne, SA, interveniente, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

- il marchio spagnolo figurativo anteriore, depositato il 15 luglio 2010 e registrato il 13 dicembre 2010 con il numero 2939631, che designa «accendini e articoli per fumatori», rientranti nella classe 34, qui di seguito riprodotto:

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- il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TORO, depositato il 13 settembre 2002 e registrato il 5 agosto 2010 con il numero 2844264, che designa «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture», rientranti nella classe 25;

- il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TORO, depositato il 23 giugno 2000 e registrato il 3 gennaio 2007 con il numero 1722362, che designa «servizi di pubblicità; gestione d’affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; vendita al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, nessuno dei suddetti servizi e/o prodotti deriva o è connesso con i tori» rientranti nella classe 35;

- il marchio spagnolo denominativo anteriore EL TORO, depositato il 17 giugno 1998 e registrato l’8 ottobre 2003 con il numero 2169043, che designa «indumenti confezionati per uomo, donna o bambino e scarpe (escluse scarpe ortopediche), cappelleria», rientranti nella classe 25;

- il marchio spagnolo figurativo anteriore, depositato il 16 marzo 2010 e registrato il 22 giugno 2010 con il numero 2919417, che designa «vendita al dettaglio in negozi e via Internet di articoli di tutti i generi», rientranti nella classe 35, qui di seguito riprodotto:

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7 Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era l’esistenza di un rischio di confusione come contemplato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

8 Il 7 giugno 2012 la divisione di opposizione ha accolto integralmente l’opposizione. Essa ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, tenuto conto dei marchi dell’Unione europea denominativi anteriori nn. 2844264 e 1722362 e del marchio spagnolo figurativo anteriore n. 2939631.

9 Il 1° agosto 2012, la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione del 16 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente. In particolare, essa ha ritenuto che i prodotti designati dai segni in conflitto fossero in parte identici, in parte simili. Inoltre, tenuto conto del carattere distintivo normale dei marchi anteriori, sebbene diversi marchi spagnoli registrati includessero il termine «toro», dell’importanza dell’elemento comune «toro», che giustifica l’esistenza di somiglianze fonetiche, concettuali e, in misura minore, visive e, in ogni caso, in assenza di dimostrata coesistenza pacifica dei segni in conflitto nel mercato spagnolo, essa ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

12 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A suo parere, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Osservazioni preliminari

14 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o della sua somiglianza col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

15 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contrassegnati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

16 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i segni in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

17 Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e...

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