Sentenze nº T-175/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2017

Resolution DateOctober 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-175/15

Nella causa T-175/15,

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, residente a Tunisi (Tunisia), rappresentato da J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avvocati, e S. Crosby, solicitor,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da A. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, successivamente da A. de Elera-San Miguel Hurtado, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 29), nella parte riguardante il ricorrente, della decisione del Consiglio del 16 novembre 2015 che respinge la domanda del ricorrente in data 29 maggio 2015 di cancellare il suo nominativo dall’elenco allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2011, L 28, pag. 62), e della decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio, del 28 gennaio 2016, che modifica la decisione 2011/72 (GU 2016, L 23, pag. 65), nella parte riguardante il ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Origini della controversia e contesto in fatto

1 A seguito delle vicende politiche verificatesi in Tunisia nel corso dei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, il Consiglio dell’Unione europea adottava, il 31 gennaio 2011, sulla base, in particolare, dell’articolo 29 TUE, la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62).

2 I considerando 1 e 2 della decisione 2011/72 così recitano:

(1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha ribadito la sua piena solidarietà e il suo pieno sostegno alla Tunisia e al popolo tunisino negli sforzi intesi a istituire una democrazia stabile, lo stato di diritto, il pluralismo democratico e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

(2) Il Consiglio ha inoltre deciso di adottare misure restrittive nei confronti di persone che sono responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e che in tal modo privano il popolo tunisino dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese

.

3 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione medesima dispone quanto segue:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e da persone fisiche, da persone giuridiche o da entità ad essi associate, elencate nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle, persone fisiche, persone giuridiche o entità elencate nell’allegato

.

4 Il successivo articolo 2 così prevede:

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l’entità interessata

.

5 Ai sensi del successivo articolo 3, paragrafo 1:

L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità nell’elenco

.

6 L’articolo 5 della decisione medesima, nel testo iniziale, così recitava:

La presente decisione si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti

.

7 Nell’elenco inizialmente allegato alla decisione 2011/72, comparivano soltanto il nominativo del sig. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali, ex presidente della Repubblica di Tunisia, e quello della sig.ra Leïla Bent Mohammed Trabelsi, suo coniuge.

8 Il 4 febbraio 2011, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/72 e dell’articolo 31, paragrafo 2, TUE, il Consiglio adottava la decisione di esecuzione 2011/79/PESC, che attua la decisione 2011/72 (GU 2011, L 31, pag. 40). L’articolo 1 di tale decisione di esecuzione disponeva che l’allegato della decisione 2011/72 fosse sostituito dal testo che figura nell’allegato della decisione di esecuzione suddetta. Tale allegato citava il nominativo di 48 persone fisiche tra le quali, in particolare, alla prima e seconda linea, il nominativo delle due persone di cui al punto 7 supra, e alla ventottesima linea, il nominativo del ricorrente, sig. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk. Sempre alla ventottesima linea di tale allegato, era indicato, nella colonna rubricata «Informazioni per l’identificazione»: «Tunisino, nato a Tunisi l’11 marzo 1972, figlio di Jaouida El BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CNI n. 04766495» e, nella colonna rubricata «Motivi»: «Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro».

9 L’inserimento iniziale del nominativo del ricorrente nell’allegato della decisione 2011/72, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79, veniva successivamente prorogato con le decisioni 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012 (GU 2012, L 27, pag. 11), 2013/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2013 (GU 2013, L 32, pag. 20), e 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 28, pag. 38).

10 In seguito alle sentenze del 28 maggio 2013, Trabelsi e a./Consiglio (T-187/11, EU:T:2013:273), del 28 maggio 2013, Chiboub/Consiglio (T-188/11, non pubblicata, EU:T:2013:274), e del 28 maggio 2013, Al Matri/Consiglio (T-200/11, non pubblicata, EU:T:2013:275), il Consiglio modificava le ragioni che avevano determinato l’inserimento del nominativo delle persone menzionate nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/72, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79. Per quanto riguarda il ricorrente, i motivi alla base dell’inserimento del suo nominativo venivano modificati dalla decisione 2014/49 nei seguenti termini: «Persona sottoposta a indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per concorso in distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e complicità in influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona».

11 Con lettera del 12 gennaio 2015 il Consiglio informava il ricorrente del proprio intendimento di prorogare ulteriormente le misure restrittive adottate nei suoi confronti, allegando alla medesima un certificato del 19 dicembre 2014 fornito dalle autorità tunisine e relativo a un procedimento giudiziario nei confronti del ricorrente all’epoca pendente in Tunisia. Con lettera del 15 gennaio 2015 il ricorrente presentava proprie osservazioni, chiedendo al Consiglio di cancellarlo dall’elenco allegato alla decisione 2011/72, come modificata dalla decisione 2014/49, per i motivi esposti in detta lettera.

12 Il 30 gennaio 2015 il Consiglio adottava la decisione (PESC) 2015/157 che modifica la decisione 2011/72 (GU 2015, L 26, pag. 29). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione, il testo dell’articolo 5 della decisione 2011/72 è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2016. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti». Il nominativo del ricorrente e i relativi motivi che ne avevano determinato l’inserimento venivano mantenuti nell’elenco allegato alla decisione 2011/72, come modificata dalla decisione 2014/49.

13 Con lettera del 4 febbraio 2015, il Consiglio rispondeva alle osservazioni del ricorrente del 15 gennaio 2015, ritenendo, in sostanza, che per i motivi ivi enunciati, le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente dovessero restare in vigore ed allegando alla medesima una copia della decisione 2015/157. Tuttavia, il Consiglio faceva presente che, alla luce delle osservazioni del ricorrente sullo stato dell’indagine giudiziaria in corso di cui era oggetto in Tunisia, avrebbe proceduto ad un nuovo esame di tali misure restrittive prima del 31 luglio 2015.

14 Il ricorrente presentava proprie osservazioni il 18 febbraio, il 29 maggio e il 7 settembre 2015. Il Consiglio rispondeva a tali osservazioni con lettera del 16 novembre 2015. In primo luogo, il Consiglio respingeva la domanda di accesso agli atti relativi al ricorrente, da questi presentata nella propria lettera del 18 febbraio 2015, facendo presente che il certificato di cui al punto 11 supra costituiva la base sulla quale era stata decisa la proroga delle misure nei confronti del ricorrente e che non possedeva altri documenti. In secondo luogo, il...

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