Sentenze nº T-120/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2017

Resolution DateDecember 06, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-120/16

Nella causa T-120/16,

Tulliallan Burlington Ltd, con sede a Saint-Hélier (Jersey), rappresentata da A. Norris, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Burlington Fashion GmbH, con sede a Schmallenberg (Germania), rappresentata da A. Parr, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2016 (procedimento R 94/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Tulliallan Burlington e la Burlington Fashion,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester e E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2016,

in seguito all’udienza del 28 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 novembre 2009 la Burlington Fashion GmbH, interveniente, ha presentato una domanda di tutela nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1017273 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. La registrazione per la quale la tutela è stata richiesta è per il marchio figurativo seguente:

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2 I prodotti per i quali era stata domandata la tutela rientrano nelle classi 3, 14, 18, e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 3: «Saponi, saponi per fibre tessili, prodotti di profumeria, oli essenziali, prodotti per la pulizia, la cura e il miglioramento della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli, toiletteria, compresa in detta classe, deodoranti personali, prodotti prebarba e lozioni dopobarba»;

- classe 14: «Articoli di bigiotteria, orologi da polso»;

- classe 18: «Pelle e finta pelle, ossia valigie, borse (incluse in tale classe), piccoli articoli in pelle (inclusi in tale classe), segnatamente borsellini, portafogli, astucci portachiavi; parapioggia e parasole»;

- classe 25: «Scarpe, abbigliamento, cappelleria, cinture».

3 Il 16 agosto 2010 la Tulliallan Burlington Ltd, ricorrente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento n. 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 3, 14 e 18. Essa è proprietaria, nel centro di Londra (Regno Unito), della galleria commerciale «Burlington Arcade».

4 L’opposizione si basava, in particolare, sui marchi e sui diritti anteriori seguenti:

- il marchio denominativo BURLINGTON, registrato nel Regno Unito con il numero 2314342 il 5 dicembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, che designa i servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 35: «Noleggio e leasing di spazi pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali; servizi pubblicitari e promozionali e relativi servizi di informazione; raccolta, a beneficio di terzi di una varietà di prodotti, in modo da consentire ai clienti di vederli e acquistarli agevolmente in vari punti di vendita al dettaglio di prodotti generici»;

- classe 36: «Affitto di negozi e uffici; leasing o gestione di immobili; leasing di edifici o di spazi all’interno di edifici; amministrazione di immobili; servizi di informazione riguardanti la locazione di negozi e di uffici; servizi immobiliari; investimento di fondi, fondi comuni d’investimento»;

- il marchio denominativo BURLINGTON ARCADE, registrato nel Regno Unito con il numero 2314343 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, che designa i servizi rientranti nelle classi 35, 36 e 41 e corrispondenti, per quest’ultima classe, alla descrizione seguente: «Servizi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; organizzazione di spettacoli; fornitura di informazioni in materia di attività ricreativa; spettacoli dal vivo; fornitura di impianti sportivi; offerta di musica e di intrattenimento dal vivo; fornitura di strutture e impianti per esibizioni di gruppi musicali dal vivo; intrattenimento dal vivo; musica dal vivo, esibizioni musicali dal vivo; organizzazione di spettacoli dal vivo»;

- il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il numero 2330341 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 25 aprile 2013, che designa i servizi compresi nelle classi 35, 36 e 41, come di seguito riprodotto:

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- il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 3618857 il 16 ottobre 2006 e limitato, a seguito del procedimento di annullamento n. 8715 C, ai servizi rientranti nelle classi 35, 36 e 41 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente: «Servizi di pubblicità e promozione delle vendite e relativo servizio di informazione; raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti d’esaminare e acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi [di vendita al dettaglio] di prodotti vari» (classe 35); «Affitto di negozi; affitto o gestione d’immobili; affitto di spazi tra o all’interno d’edifici; gestione di beni immobiliari; servizi di informazioni in materia d’affitto di negozi» (classe 36); «Servizi di intrattenimento; intrattenimento dal vivo» (classe 41), come di seguito riprodotto:

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5 Gli impedimenti invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 2017/1001].

6 Il 22 novembre 2013 la divisione di opposizione, dopo aver esaminato l’opposizione della ricorrente sulla base del marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 3618857, ha accolto tale opposizione per i prodotti compresi nelle classi 3, 14 e 18, condannando, di conseguenza, l’interveniente alle spese.

7 Il 2 gennaio 2014 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento n. 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione.

8 Con decisione dell’11 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione di opposizione, condannando pertanto la ricorrente a sopportare le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

9 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha, in primo luogo, ritenuto che, quanto all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la notorietà dei marchi anteriori fosse dimostrata nel territorio di riferimento per i servizi rientranti nelle classi 35 e 36, ad eccezione, tuttavia, del servizio «raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti […] d’esaminare e acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi [di vendita al dettaglio] di prodotti vari» compreso nella classe 35. In secondo luogo, quanto all’impedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del suddetto regolamento, essa ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente non avesse dimostrato, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni necessarie per accertare la riproduzione ingannevole e il pregiudizio nei confronti del pubblico di riferimento. In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, essa ha ritenuto, in sostanza, che i prodotti e i servizi in questione fossero diversi e che fosse escluso ogni rischio di confusione, a prescindere, peraltro, dalla somiglianza dei marchi interessati.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

11 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, su un vizio di procedura e su una violazione di norme procedurali, il secondo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto al contraddittorio nonché su una violazione dell’articolo 8 paragrafo 4, del suddetto regolamento e, il terzo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo

13 In primo luogo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver commesso un errore di interpretazione in riferimento a una parte di servizi compresi nella classe 35 e per i quali la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata. In secondo luogo, essa sostiene che detta commissione ha commesso un errore quanto alla definizione dei servizi compresi nelle classi 35 e 36. In terzo luogo, essa deduce una violazione delle norme procedurali da parte di detta commissione.

14 A sostegno della prima censura, la ricorrente afferma che il servizio «raggruppamento per conto di terzi...

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