Sentenze nº T-136/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2017

Resolution DateDecember 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-136/15

Nella causa T-136/15,

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata inizialmente da I. Ampazis e M. Sfyri, successivamente da M. Sfyri e C.-N. Dede, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Svezia, rappresentato da E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente da N. Görlitz, N. Rasmussen e L. Darie, successivamente da N. Görlitz, L. Darie e C. Burgos, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del Parlamento del 13 febbraio 2015 che nega l’accesso alle domande di offerta attinenti a tutti i lotti del bando di gara ITS 08 - Prestazione di servizi informatici esterni 2008S/149-199622,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e I. Reine (relatore), giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e decisione impugnata

1 La ricorrente, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, ha partecipato al bando di gara indetto dal Parlamento europeo con riferimento ITS 08 - Prestazione di servizi informatici esterni 2008S/149-199622, relativo a sedici lotti differenti per un valore totale di EUR 300 milioni (in prosieguo: il «bando di gara ITS 08»). Ad esito di tale bando di gara, essa ha sottoscritto, il 26 ottobre 2009, un contratto quadro con il Parlamento vertente sul lotto n. 7 dal titolo «Competenze nello sviluppo di applicazioni documentarie e di sistemi di gestione del contenuto» (in prosieguo: il «lotto n. 7»).

2 Con lettera del 14 novembre 2014 la ricorrente ha chiesto al Parlamento l’accesso a «tutte le informazioni disponibili attinenti a tutte le domande di offerta inviate dal [Parlamento] per ogni lotto [del bando di gara] ITS 08» (in prosieguo: le «domande di offerta» o i «documenti richiesti»). La ricorrente richiedeva una copia delle domande di offerta, inclusi i loro allegati tecnici, entro un termine di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della sua lettera. A sostegno della sua domanda, la ricorrente affermava di sospettare un’assegnazione irregolare, da parte del Parlamento, di taluni incarichi del lotto n. 7 ai contraenti selezionati per altri lotti, in particolare il lotto n. 6, e che essa intendeva verificare la portata del danno subìto in seguito a tali attribuzioni asseritamente illegittime.

3 Con messaggio di posta elettronica del 17 novembre 2014 e con lettera del medesimo giorno, il Parlamento ha confermato la ricezione della domanda iniziale di accesso alle domande di offerta e ha comunicato alla ricorrente che tale domanda sarebbe stata esaminata alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

4 Con messaggio di posta elettronica del 3 dicembre 2014 il Parlamento ha informato la ricorrente che, alla luce della considerevole mole di documenti che dovevano essere individualmente esaminati, «di lunga superiore a 1 000», esso non avrebbe potuto rispettare il termine di quindici giorni lavorativi di cui al regolamento n. 1049/2001. In tale contesto, lo stesso ha proposto alla ricorrente di cercare una soluzione equa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, consistente nell’analisi e nella comunicazione dei documenti richiesti per ciascun lotto secondo un calendario da definire. Il Parlamento ha anche suggerito di esaminare dapprima, entro il 31 gennaio 2015, i documenti del lotto n. 7, poi di analizzare, in una fase successiva, quelli del lotto n. 6.

5 Il 5 dicembre 2014 la ricorrente ha risposto al Parlamento affermando che essa non poteva accettare la sua proposta. Infatti, a suo avviso, tutti i documenti richiesti erano catalogati e registrati in forma elettronica, sicché la loro divulgazione non comportava un lavoro eccessivo per il Parlamento. Inoltre, la ricorrente ha precisato che, se l’analisi di ciascun lotto richiedeva due mesi, alla stregua del termine proposto dal Parlamento per l’esame dei documenti del lotto n. 7, essa avrebbe dovuto attendere circa tre anni per ottenere tutti i documenti richiesti. La ricorrente ha così precisato che, a suo parere, la proposta del Parlamento equivaleva a un diniego di accesso. Di conseguenza, essa ha formulato una domanda di conferma di accesso finalizzata a ottenere tutti i documenti richiesti entro il 31 gennaio 2015.

6 Con messaggio di posta elettronica del 9 dicembre 2014 il Parlamento ha precisato che la sua proposta del 3 dicembre 2014 non costituiva per nulla un diniego di accesso ai documenti richiesti. Esso ha inoltre richiesto una proroga del termine di quindici giorni lavorativi al fine di rispondere alla domanda iniziale di accesso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

7 Con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2014 la ricorrente ha reiterato la sua domanda di divulgazione di «tutte le informazioni domandate» entro la fine del mese di gennaio 2015. Essa ha anche segnalato al Parlamento che, con la sua proposta del 3 dicembre 2014, quest’ultimo non aveva seriamente tentato di cercare una soluzione equa, dato che la stessa disponeva già dei documenti del lotto n. 7, che il Parlamento suggeriva di esaminare in prima battuta. Secondo la ricorrente, sarebbe stato necessario iniziare dall’analisi dei documenti del lotto n. 6.

8 Con decisione del 18 dicembre 2014 il Parlamento ha respinto la domanda iniziale di accesso alle domande di offerta della ricorrente con la motivazione che, ad esito della valutazione individuale di alcuni dei numerosi documenti richiesti, era risultato che informazioni contenute negli stessi erano coperte da eccezioni al diritto di accesso previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Inoltre, ad avviso del Parlamento, si poteva presumere che tali eccezioni si applicassero agli altri documenti richiesti, poiché questi avevano la stessa natura di quelli che erano stati esaminati. In via subordinata, il Parlamento affermava che una valutazione individuale di tutti i documenti richiesti avrebbe rappresentato un carico di lavoro sproporzionato.

9 Con lettera del 12 gennaio 2015 la ricorrente ha formulato una domanda di conferma di accesso a tutte le domande di offerta. Il Parlamento ha accusato la ricezione di tale domanda di conferma di accesso con messaggio di posta elettronica del successivo 19 gennaio.

10 Con messaggio di posta elettronica del 2 febbraio 2015 il Parlamento ha prorogato il termine per rispondere alla domanda di conferma della ricorrente di quindici giorni lavorativi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

11 Con decisione del 13 febbraio 2015, il Parlamento ha negato l’accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12 Nella decisione impugnata il Parlamento ha sostenuto, in limine, che nessun obbligo di divulgazione delle domande di offerta derivava dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), o dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario (GU 2012, L 362, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delegato»).

13 Quanto ai limiti al diritto di accesso, il Parlamento ha segnalato, in sostanza, che il proseguimento della valutazione dei documenti richiesti aveva confermato che talune domande di offerta contenevano informazioni coperte dalle eccezioni al diritto di accesso contemplate all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

14 In primo luogo, alcuni documenti recherebbero i dettagli dell’architettura informatica del Parlamento che, congiuntamente alle informazioni pubblicamente disponibili a tale proposito, potrebbero mettere a rischio la sicurezza di tale sistema. Il Parlamento ha segnatamente fatto riferimento ai software di sicurezza, alle applicazioni utilizzate per gestire i parametri di sicurezza degli edifici, come l’ubicazione delle telecamere di sorveglianza, e al nome delle applicazioni utilizzate a fini logistici. Pertanto, secondo il Parlamento, la protezione della pubblica sicurezza giustificava il diniego di accesso ai documenti richiesti.

15 In secondo luogo, talune domande di offerta esaminate conterrebbero dati personali, quali nomi, profili professionali e livelli di anzianità dei consulenti al servizio del Parlamento. Dato che l’esigenza di una comunicazione di tali dati non era, ad avviso del Parlamento, affatto dimostrata, l’accesso ai documenti richiesti doveva essere negato al fine di tutelare la vita privata delle persone interessate.

16 In terzo luogo, i documenti richiesti includerebbero informazioni di natura economica e tecnica la cui comunicazione potrebbe rivelare il profilo di committente del Parlamento sul mercato. Per giunta, le domande di offerta potrebbero contenere informazioni inerenti alle competenze specifiche dei fornitori selezionati per ciascun lotto nonché dettagli riguardanti la loro strategia commerciale e le alleanze o i rapporti con terzi. La protezione degli interessi commerciali, vale a dire quelli degli attori economici coinvolti e del Parlamento, giustificava così, a suo avviso, anche il diniego di qualsiasi accesso ai documenti richiesti.

17 In quarto luogo, la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT