Ordinanze nº T-265/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2018

Resolution DateFebruary 01, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-265/17

Nella causa T-265/17,

ExpressVPN Ltd, con sede in Glen Vine (Île de Man), rappresentata da A. Muir Wood, barrister,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 febbraio 2017 (procedimento R 1352/2016-5), concernente la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1265562 del marchio figurativo EXPRESSVPN,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso e la richiesta di riservatezza depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2017,

vista l’eccezione di irricevibilità depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2017,

viste le osservazioni della ricorrente depositate presso la cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2017,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Il 3 luglio 2015 la Express VPN Ltd, ricorrente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di protezione della registrazione internazionale n. 1 265 562, in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 42 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Fornitura di servizi di consulenza, informazioni e servizi di consulenti in tecnologie dell’informazione; servizi di sicurezza dei dati; sviluppo di software».

4 Il 26 maggio 2016 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001], per il motivo che il segno richiesto era, da un lato, descrittivo e, dall’altro, privo di carattere distintivo. L’esaminatore ha anche respinto l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il segno richiesto aveva acquisito carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).

5 Il 25 luglio 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore.

6 Con decisione del 16 febbraio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Anzitutto, essa ha considerato sostanzialmente che il segno richiesto era descrittivo, in quanto esso, nei confronti di un pubblico anglofono avente un livello di attenzione superiore alla media, descriveva le caratteristiche dei servizi richiesti. Essa, poi, ha ritenuto che detto segno fosse anche privo di carattere distintivo. Infine, la commissione di ricorso ha rilevato che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non suffragavano l’affermazione secondo cui l’elemento «expressvpn» era divenuto riconoscibile come marchio della titolare della registrazione internazionale.

Conclusioni delle parti

7 Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- «riformare la decisione impugnata in modo da consentire la registrazione del marchio per il motivo che il marchio non è descrittivo né privo di carattere distintivo e tenuto conto della prova del carattere distintivo acquisito fornita all’esaminatore e alla quinta commissione di ricorso»;

- condannare l’EUIPO alle spese.

8 Nell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile;

- condannare la ricorrente alle spese;

- in subordine, qualora il Tribunale considerasse il ricorso ricevibile, fissare un nuovo termine per la prosecuzione del procedimento.

9 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità. Essa precisa di aver chiesto unicamente la riforma della decisione impugnata, «consentendo in tal modo la registrazione del marchio nel registro dei marchi dell’Unione europea da parte del[l’EUIPO] e garantendo una protezione per quanto concerne l’Unione europea». La ricorrente chiede altresì l’accoglimento della domanda presentata in subordine dall’EUIPO e volta alla prosecuzione del procedimento nonché la condanna dell’EUIPO alle spese relative all’eccezione di irricevibilità.

In diritto

10 In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.

11 Nel caso di specie, poiché l’EUIPO ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità del ricorso, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di pronunciarsi su tale domanda senza proseguire il procedimento.

12 A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, l’EUIPO fa valere, in sostanza, che il ricorso è irricevibile in quanto l’unico capo delle conclusioni è volto ad ottenere la riforma della decisione impugnata affinché il...

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