Sentenze nº T-824/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 13, 2018

Resolution DateMarch 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-824/16

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo K - Marchio Benelux figurativo anteriore K - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-824/16,

Kiosked Oy Ab, con sede a Espoo (Finlandia), rappresentata da L. Laaksonen, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da P.-Y. Thoumsin e E. Van Melkebeke, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016 (procedimento R 279/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la VRT e la Kiosked,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e P. G. Xuereb, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2017,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 febbraio 2012 la Kiosked Oy Ab, ricorrente, ha ottenuto presso l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969.

2 La registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969 è stata ottenuta per il seguente segno figurativo:

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3 I prodotti e i servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione appartengono alle classi 9, 35 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, dì pesata, di misura, di segnalazione, di controllo, di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti di conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi di registrazione, di trasmissione e/o di riproduzione di suoni e/o di immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer; software; estintori»;

- classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

- classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

4 La registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1112969 è stata notificata il 3 maggio 2012 all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)]. Essa è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 2012/085, del 7 maggio 2012. Il 7 febbraio 2013 la De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie [emittente radiotelevisiva fiamminga (VRT)], interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi oggetto di quest’ultimo.

5 L’opposizione era basata su quattro marchi anteriori, tra cui il marchio figurativo registrato il 10 agosto 2010 presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP) con il numero 882400, qui di seguito riprodotto:

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6 Il marchio Benelux anteriore n. 882400 era registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, in particolare per i seguenti prodotti e servizi:

- classe 9: «Dispositivi e strumenti fotografici, cinematografici, ottici e di segnalazione; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di dati magnetici; supporti a forma di disco per le registrazioni audio o video; videocassette, CD, CD-I, CD-ROM e DVD; tessere di club e di socio magnetiche o codificate; dispositivi video, audio e informatici; apparecchi per giochi concepiti per essere utilizzati unicamente con apparecchi riceventi per la televisione»;

- classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

- classe 41: «Educazione, servizi di insegnamento, formazione e corsi»;

- classe 42: «Programmazione informatica; servizi di progettazione e di sviluppo di siti Web che non presentano immagini in movimento; progettazione e sviluppo di software per applicazioni multimediali».

7 Gli altri tre marchi anteriori su cui era basata l’opposizione sono i seguenti:

- il marchio figurativo registrato il 10 agosto 2010 presso il BOIP con il numero 882402, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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- il marchio figurativo registrato il 7 giugno 2006 presso il BOIP con il numero 796522, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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- il marchio figurativo registrato il 7 giugno 2006 presso il BOIP con il numero 796523, per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 38 e da 41 a 43, qui di seguito riprodotto:

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8 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]. L’opposizione riguardava l’insieme dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio richiesto ed era basata sull’insieme dei prodotti e dei servizi designati dai marchi anteriori.

9 Con decisione del 10 dicembre 2015, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l’opposizione, in particolare, per i seguenti servizi:

- classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio»;

- classe 42: «Progettazione e sviluppo di software».

10 Il 9 febbraio 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11 Con decisione del 19 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso per quanto concerne i servizi menzionati al punto 9 supra.

12 Tenendo conto di un grado inferiore alla media riguardo alla somiglianza visiva, dell’impossibilità di confrontare i marchi sul piano fonetico e del carattere «neutro» del confronto concettuale, da un lato, e alla luce della circostanza che il carattere distintivo intrinseco del marchio Benelux anteriore n. 882400 sarebbe «normale», o «tutt’al più medio», dall’altro, la commissione di ricorso ha constatato sostanzialmente l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra il marchio richiesto e il marchio Benelux anteriore n. 882400 per quanto concerneva i servizi delle classi 35 e 42, che ha considerato identici.

13 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione anche riguardo ai prodotti della classe 9 oggetto del marchio richiesto e del marchio Benelux anteriore n. 882400, che possono essere considerati identici.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella misura in cui la commissione di ricorso ha respinto il suo ricorso per quanto concerne i servizi «pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di ufficio», appartenenti alla classe 35, e i servizi «progettazione e sviluppo di software» appartenenti alla classe 42;

- autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tali servizi;

- condannare l’interveniente a tutte le spese che la ricorrente ha sostenuto nell’ambito del procedimento di opposizione, incluse le spese di rappresentanza legale, secondo l’elenco dettagliato delle spese che essa deve presentare entro il termine previsto all’articolo 85 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 109 del regolamento 2017/1001) e, in mancanza di presentazione di tale descrizione, conformemente alla normativa applicabile;

- condannare l’interveniente alle spese che la ricorrente ha sostenuto nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento n. 207/2009.

15 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere...

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