Sentenze nº T-653/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 03, 2018

Resolution DateMay 03, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-653/16

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso della Commissione - Documenti promananti da uno Stato membro - Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca - Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 - Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Leale cooperazione - Scelta della base giuridica

Nella causa T-653/16,

Repubblica di Malta, rappresentata da A. Buhagiar, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale della Commissione del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un’azienda di allevamento di tonni situata a Malta, nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti provenienti dalle autorità maltesi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 Nel marzo del 2010 l’organizzazione ambientale Greenpeace ha inviato alla Commissione europea informazioni relative a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un’azienda di allevamento di tonni situata a Malta.

    2 Sulla base di tali informazioni, la Commissione, con la decisione C(2010) 7791 definitivo, del 12 novembre 2010, ha informato la Repubblica di Malta di irregolarità riscontrate nel settore dei controlli delle attività connesse al tonno rosso e le ha chiesto di avviare un’indagine amministrativa ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).

    3 In esito all’indagine amministrativa condotta dalla Repubblica di Malta (in prosieguo: l’«indagine amministrativa»), la Commissione, mediante la decisione C(2011) 6257 definitivo, del 12 settembre 2011, e sul fondamento dell’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento n. 1224/2009, ha stabilito con tale Stato membro un piano d’azione inteso a colmare le lacune del sistema maltese di controllo della pesca (in prosieguo: il «piano d’azione»). Secondo la Commissione, la Repubblica di Malta ha attuato in modo soddisfacente tale piano d’azione a partire dal mese di febbraio del 2013.

    4 Nel frattempo, con lettera del 14 aprile 2010, Greenpeace ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), di concederle l’accesso ai documenti relativi alla spedizione di tonno rosso indicata al punto 1 della presente sentenza, compresi i documenti scambiati al riguardo tra la Repubblica di Malta e la Commissione (in prosieguo: la «domanda del 14 aprile 2010»). La Commissione le ha negato, da ultimo, tale accesso con una decisione di conferma del 3 marzo 2011. Pertanto, il 23 maggio 2012 Greenpeace ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.

    5 Con lettera del 19 aprile 2012, Greenpeace ha chiesto alla Commissione di darle accesso a vari documenti successivi alla presentazione della sua domanda del 14 aprile 2010 e, in particolare, alla corrispondenza intercorsa tra la Repubblica di Malta e la Commissione redatta o ricevuta da quest’ultima dopo il 3 marzo 2011 (in prosieguo: la «domanda del 19 aprile 2012»). La Commissione ha negato, da ultimo, a Greenpeace l’accesso a tali documenti in una decisione di conferma del 25 settembre 2012. Pertanto, il 26 aprile 2013 Greenpeace ha presentato al Mediatore una nuova denuncia.

    6 Con raccomandazione del 29 giugno 2015, il Mediatore ha concluso che la Commissione non aveva sufficientemente giustificato il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti oggetto delle domande del 14 aprile 2010 e del 19 aprile 2012 e ha invitato la Commissione a dare accesso ai documenti di cui trattasi o a fornire valide ragioni per motivare il diniego.

    7 Con lettera del 29 luglio 2015 (in prosieguo: la «domanda iniziale»), Greenpeace ha ribadito le sue domande del 14 aprile 2010 e del 19 aprile 2012, facendo riferimento alle raccomandazioni del Mediatore e richiedendo nuovamente l’accesso all’insieme dei documenti oggetto di queste due domande nonché delle due denunce istruite dal Mediatore, vale a dire:

    - ogni documento scritto relativo al trasferimento di tonno rosso (…) dalla Tunisia verso Malta, nonché al suo ulteriore ingabbiamento e/o macellazione avvenuti a Malta il 20, 21 e 22 marzo [2010], incluse, per esempio, le copie delle dichiarazioni di cattura e di trasferimento, le relazioni di osservatori, ecc.;

    - ogni contenuto video che documenti il trasporto, l’ingabbiamento e, se del caso, la macellazione di detto tonno (…);

    - ogni comunicazione scritta riguardante le questioni sopracitate tra la Commissione e [il governo] maltese (…);

    - la decisione C(2010) 7791 [definitivo] della Commissione[,] del 12 novembre 2010 (…), compresi tutti i suoi allegati;

    - la relazione delle autorità maltesi in risposta a detta domanda [conformemente al]l’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento [n. 1224/2009];

    - ogni documento relativo alla valutazione da parte della Commissione della relazione menzionata nel [trattino] precedente;

    - il piano d’azione (…), e

    - l’intera corrispondenza intercorsa tra [la Repubblica di] Malta e la Commissione [relativa alle] irregolarità riscontrate nel settore dei controlli delle attività connesse al tonno rosso avvenute a Malta, redatta o ricevuta dopo il 3 marzo 2011

    .

    8 Con messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2015, la Commissione ha portato a conoscenza della Repubblica di Malta la domanda iniziale e le ha chiesto di farle sapere, entro un termine di cinque giorni lavorativi, se si opponesse alla divulgazione dei documenti da essa provenienti e individuati dalla Commissione in tale fase.

    9 Il 30 settembre 2015 la Repubblica di Malta ha chiesto una proroga del suo termine di risposta.

    10 Il 5 novembre 2015 la Commissione ha prorogato di quindici giorni lavorativi il termine di risposta impartito alla Repubblica di Malta. In tale occasione, essa l’ha informata di aver deciso, da un lato, di dare a Greenpeace l’accesso ai documenti provenienti dalla Commissione e, dall’altro, di proseguire la consultazione in corso con la Repubblica di Malta in merito ai documenti delle autorità maltesi.

    11 Con lettera del 30 novembre 2015, la Repubblica di Malta ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione, esponendo i motivi per i quali riteneva che i suoi documenti nonché quelli provenienti dalla Commissione non potessero essere divulgati.

    12 Il 23 dicembre 2015 il direttore generale della Direzione Generale (DG) «Affari marittimi e pesca» della Commissione ha negato a Greenpeace l’accesso ai documenti della Repubblica di Malta e individuati in tale fase, essendosi quest’ultima opposta alla divulgazione di tutti i propri documenti (in prosieguo: la «decisione iniziale»).

    13 Il 20 gennaio 2016 Greenpeace ha presentato una domanda di conferma (in prosieguo: la «domanda di conferma»).

    14 Con lettera del 13 aprile 2016, la Commissione ha informato la Repubblica di Malta della presentazione della domanda di conferma. Nella medesima lettera la Commissione ha precisato, a seguito di un riesame dell’ambito della domanda iniziale, di aver individuato altri documenti provenienti sia dai suoi servizi sia dalle autorità maltesi e oggetto di tale domanda. Di conseguenza, sempre in detta lettera, la Commissione ha chiesto alla Repubblica di Malta di farle sapere, entro cinque giorni lavorativi, se continuasse ad opporsi alla divulgazione totale o parziale dei documenti provenienti da essa, inclusi i nuovi documenti individuati.

    15 Il 18 aprile 2016 la Repubblica di Malta ha chiesto una proroga del suo termine di risposta.

    16 Il 27 aprile 2016 la Commissione ha prorogato di dieci giorni lavorativi il termine di risposta impartito alla Repubblica di Malta.

    17 Il 3 maggio 2016 la Repubblica di Malta ha informato la Commissione che si opponeva alla divulgazione dell’insieme dei documenti provenienti dalle autorità maltesi, inclusi quelli individuati in fase di esame della domanda di conferma.

    18 Il 19 maggio 2016 la Commissione ha invitato la Repubblica di Malta a precisare, entro un termine di dieci giorni lavorativi, i motivi e la portata della sua opposizione alla comunicazione dei documenti di cui trattasi.

    19 Il 27 maggio 2016 la Repubblica di Malta ha risposto che manteneva integralmente la posizione espressa, a suo parere in modo sufficientemente preciso, nella sua lettera del 3 maggio 2016.

    20 Il 13 luglio 2016 il Segretario generale della Commissione ha adottato una decisione in merito alla domanda di conferma di Greenpeace (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con lettera dello stesso giorno, la Commissione ha informato la Repubblica di Malta dell’adozione della decisione impugnata.

    21 Con la decisione impugnata, la Commissione, in particolare, ha dato a Greenpeace l’accesso, eliminando i dati personali...

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