Sentenze nº T-88/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 05, 2018

Resolution DateJuly 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-88/17

Nella causa T-88/17,

Regno di Spagna, rappresentato da M.A. Sampol Pucurull e M.J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Aquilina e M. Morales Puerta, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione, del 30 novembre 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013 (GU 2016, L 327, pag. 79), con cui la Commissione ha qualificato come «importo non riutilizzabile» l’importo di EUR 5 364 682,52 nell’ambito della liquidazione dei conti dell’organismo pagatore dell’Estremadura;

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva e G. De Baere (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (UE) n. 1306/2013

1 Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), costituiva il regolamento di base per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituiti nell’ambito di detto regolamento.

2 Il regolamento n. 1290/2005 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

3 Gli articoli 23 e 29 del regolamento n. 1290/2005, relativi, rispettivamente, agli impegni di bilancio e al disimpegno automatico, resterebbero applicabili ai fatti del caso di specie verificatisi prima dell’entrata in vigore, il 20 dicembre 2013, del regolamento n. 1306/2013.

4 Gli articoli 37 e 51 del regolamento n. 1306/2013, relativi, rispettivamente, al versamento del saldo e alla chiusura del programma e alla liquidazione dei conti, erano applicabili al momento dell’adozione della decisione impugnata, poiché, in forza dell’articolo 121 del regolamento citato, quest’ultimo è applicabile al 1º gennaio 2014 per la maggior parte delle sue disposizioni.

5 L’articolo 23, primo e secondo comma, del regolamento n. 1290/2005 così disponeva:

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (...) sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro (...) costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico (...)

.

6 L’articolo 29, paragrafi 1 e 7, del regolamento n. 1290/2005, intitolato «Disimpegno automatico», così disponeva:

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni [previste] (...), a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno dell’impegno di bilancio.

(…)

7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l’anno considerato, dell’importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l’importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma (...)

.

7 L’articolo 37 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Versamento del saldo e chiusura del programma», al suo paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità (...) e riguardano le spese effettuate dall’organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese

.

8 L’articolo 51, primo comma, del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Liquidazione contabile», così dispone:

Anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi (…)

.

Regolamento (CE) n. 1698/2005, come modificato dai regolamenti (CE) n. o 74/2009 e (CE) n. o 473/2009

9 Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (GU 2005, L 277, pag. 1), stabiliva le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR.

10 Il regolamento n.o1698/2005è stato abrogatodal regolamento (UE) n.o1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (GU 2013, L 347, pag. 487). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, il regolamento n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione europea ai sensi di quest’ultimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014, il che è avvenuto nella fattispecie.

11 A norma dell’articolo 15 del regolamento n. 1698/2005, ciascun programma di sviluppo rurale ha attuato una strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate in diversi assi. Il programma copriva un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Lo Stato membro poteva presentare un unico programma per l’insieme del suo territorio, oppure una serie di programmi regionali. Ai sensi dell’articolo 19 del medesimo regolamento, i programmi venivano riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dagli Stati membri, previa approvazione del comitato di sorveglianza. I riesami venivano effettuati sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

12 L’articolo 69 del regolamento n.o1698/2005, intitolato «Risorse e loro ripartizione», al paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

L’importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo

.

13 L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005 stabiliva che la decisione diretta ad adottare un programma di sviluppo rurale fissava il contributo massimo del Feader per ciascun asse entro limiti di flessibilità e specificava chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza. Il paragrafo 2 di tale articolo precisava che la partecipazione del FEASR veniva calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

14 Il 19 gennaio 2009, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 74/2009, che modifica il regolamento n. 1698/2005 (GU 2009, L 30, pag. 100).

15 Il regolamento n. 74/2009 ha inserito l’articolo 16 bis nel regolamento n. 1698/2005. Tale articolo, al paragrafo 1, lettere da a) a f), ha definito determinate priorità (in prosieguo: le «nuove sfide») che dovevano orientare gli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

16 L’articolo 16 bis del regolamento n.o1698/2005 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica i regolamenti n. 1698/2005 e n. 1290/2005 (GU 2009, L 144, pag. 3), con l’aggiunta di una priorità supplementare definita al suddetto articolo, lettera g).

17 L’articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1698/2005, come modificato, così disponeva:

Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

a) cambiamenti climatici;

b) energie rinnovabili;

c) gestione delle risorse idriche;

d) biodiversità;

e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;

f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d);

g) infrastrutture per Internet a banda larga nelle zone rurali (…)

.

18 In seguito alla definizione delle nuove sfide e in previsione della messa a disposizione degli Stati membri di fondi supplementari per consentire loro di rispondere alle priorità in questione nei loro programmi di sviluppo rurale, l’articolo 69 del regolamento n. 1698/2005 è stato modificato. Il regolamento n...

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