Sentenze nº T-825/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2018

Resolution DateJuly 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-825/16

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.o207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-825/16,

Repubblica di Cipro, rappresentata da S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Gája, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Papouis Dairies Ltd, con sede in Nicosia (Cipro), rappresentata da N. Korogiannakis, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 2065/2014-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2017,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2017,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 14 luglio e 25 settembre 2017,

vista la decisione del 15 ottobre 2017, che ha disposto la riunione delle cause T-825/16 e T-847/16 ai fini della fase orale del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 settembre 2012, l’interveniente, la Papouis Dairies Ltd, operante con una denominazione sociale precedente, vale a dire Halloumis POC Farmers Milk Industry Ltd ora Halloumis, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo contenente le indicazioni di colore «giallo, rosso, blu, bianco e grigio», corrispondenti alla seguente raffigurazione:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, dopo la limitazione notificata all’EUIPO con lettera dell’11 ottobre 2016 e accettata da quest’ultimo, alla seguente descrizione: «Formaggio lavorato a base di latte di mucca e/o latte di pecora e/o latte di capra (in tutte le proporzioni e combinazioni di latte), presamico».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 190/2012, del 4 ottobre 2012.

5 Il 3 gennaio 2013, la Repubblica di Cipro ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L’opposizione si basava segnatamente sul marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI, registrato il 22 febbraio 2002 con il numero 14511888 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), che contrassegna i prodotti della classe 29, corrispondenti alla seguente descrizione: «Formaggio prodotto da latte di pecora e/o latte di capra; formaggio prodotto da miscele di latte di mucca, tutti i prodotti citati sono compresi nella classe 29».

7 L’opposizione era anche fondata sui marchi di certificazione ciprioti denominativi anteriori XAΛΛOYMI e HALLOUMI, registrati rispettivamente con i numeri 36675 e 36766. Tali marchi sono tuttavia stati considerati privi di fondamento sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso e la Repubblica di Cipro non li ha più fatti valere a sostegno dell’opposizione, il che è stato interpretato dalla commissione di ricorso come una rinuncia. Tali marchi non sono stati presi in considerazione nel caso di specie e la Repubblica di Cipro ha d’altronde confermato nel ricorso che avrebbe cessato di farli valere nel presente procedimento.

8 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

9 Il 7 luglio 2014, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e condannato la Repubblica di Cipro alle spese.

10 L’8 agosto 2014, la Repubblica di Cipro ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

11 Con decisione del 22 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso e condannato la Repubblica di Cipro a sopportare le spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

12 La commissione di ricorso ha anzitutto osservato che, sebbene il marchio anteriore fosse un marchio di certificazione nazionale, la condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativa alla somiglianza dei segni in conflitto, doveva essere soddisfatta per quanto riguarda tutti i marchi anteriori, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).

13 La commissione di ricorso ha poi ritenuto che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non sussistesse alcun rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. Essa ha ritenuto che il termine «halloumi» avesse un debole carattere distintivo intrinseco, rilevando, in primo luogo, che il Tribunale, nella sentenza del 7 ottobre 2015, Cipro/UAMI (XAΛΛOYMI e HALLOUMI) (T-292/14 e T-293/14, EU:T:2015:752), aveva considerato che esso designava agli occhi del pubblico cipriota un particolare tipo di formaggio prodotto a Cipro e ritenendo poi che tale conclusione dovesse essere estesa al pubblico del Regno Unito, il pubblico di riferimento nel caso di specie. Detto termine sarebbe più vecchio di tutti i marchi di cui trattasi e, per il pubblico di riferimento, sarebbe di per sé descrittivo delle caratteristiche e della composizione del prodotto e non farebbe rinvio all’eventuale appartenenza dell’utilizzatore del marchio anteriore a un gruppo di licenziatari autorizzati ad utilizzarlo.

14 Per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, siccome l’elemento dominante del marchio richiesto era la parola «pallas», esisterebbe solo una somiglianza visiva debole, una somiglianza fonetica media e nessuna somiglianza concettuale pertinente. Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, essa ha ritenuto che la Repubblica di Cipro non fosse riuscita a provare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, né che quest’ultimo sarebbe percepito dal pubblico del Regno Unito come un riferimento a una certificazione qualsiasi. Alla luce della sua valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, essa ha considerato che le differenze tra quest’ultimo e l’elemento dominante del marchio richiesto, nella specie il termine «pallas», fossero sufficienti affinché non sussistesse alcun rischio di confusione.

15 Infine, la commissione di ricorso ha considerato che i requisiti di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non fossero soddisfatti. La notorietà del marchio anteriore non sarebbe stata provata dalla Repubblica di Cipro. Il pregiudizio a quest’ultima non potrebbe inoltre essere valutata con riferimento alle norme poste dal regime di certificazione, ma, nell’ambito del regolamento n. 207/2009, unicamente in relazione alla percezione dei prodotti da parte del pubblico di riferimento.

Conclusioni delle parti

16 La Repubblica di Cipro chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

17 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere integralmente il ricorso;

- condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità del ricorso

18 A norma dell’articolo 177, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorrente non era l’unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l’atto introduttivo del ricorso doveva anche contenere i nomi di tutte le parti di detto procedimento e i recapiti da loro indicati ai fini delle notifiche.

19 Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del ricorso, la Repubblica di Cipro ha designato, per errore, la Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (POCF) Ltd come titolare del marchio Pallas Halloumi e controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso. Tale erronea designazione dell’interveniente nella presente causa non comporta tuttavia l’irricevibilità del ricorso, poiché quest’ultimo contiene elementi che consentono di individuare senza ambiguità l’altra parte nel procedimento dinanzi alla...

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