Comunicazioni sulla GU nº T-337/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 27, 2018

Resolution DateJuly 27, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-337/18

Ricorso proposto il 1° giugno 2018 - Laboratoire Pareva / Commissione

(Causa T-337/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/619 1 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ai sensi del regolamento 528/2012 2 (la «decisione controversa»); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

La ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata dalla convenuta in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il diritto derivato dell’UE e i principi di diritto dell’UE. Pertanto, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa in base ai tre motivi di seguito riportati:

Primo motivo, vertente su vizi procedurali sostanziali:

la convenuta non ha seguito le fasi procedurali richieste prima di adottare la decisione controversa. La convenuta ha violato norme procedurali sostanziali di cui all’articolo 6, paragrafo 7, lettera a) e all’articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 1062/2014 3 che, se rispettate, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.

La convenuta è occorsa in un errore manifesto di valutazione avendo preso in considerazione elementi irrilevanti nel proprio esame del PHMB e non avendo attribuito sufficiente e dovuto rilievo ad elementi specifici e rilevanti per il PHMB della ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto di difesa.

La convenuta non ha assicurato che fosse data alla ricorrente una piena, adeguata ed effettiva possibilità di depositare commenti nel corso del procedimento.

____________

[1] Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di...

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