Comunicazioni sulla GU nº T-337/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 27, 2018
Resolution Date | July 27, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-337/18 |
Ricorso proposto il 1° giugno 2018 - Laboratoire Pareva / Commissione
(Causa T-337/18)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/619 1 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 ai sensi del regolamento 528/2012 2 (la «decisione controversa»); e
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
La ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata dalla convenuta in violazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il diritto derivato dell’UE e i principi di diritto dell’UE. Pertanto, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa in base ai tre motivi di seguito riportati:
Primo motivo, vertente su vizi procedurali sostanziali:
la convenuta non ha seguito le fasi procedurali richieste prima di adottare la decisione controversa. La convenuta ha violato norme procedurali sostanziali di cui all’articolo 6, paragrafo 7, lettera a) e all’articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento delegato (UE) 1062/2014 3 che, se rispettate, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.
La convenuta è occorsa in un errore manifesto di valutazione avendo preso in considerazione elementi irrilevanti nel proprio esame del PHMB e non avendo attribuito sufficiente e dovuto rilievo ad elementi specifici e rilevanti per il PHMB della ricorrente.
Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione e del diritto di difesa.
La convenuta non ha assicurato che fosse data alla ricorrente una piena, adeguata ed effettiva possibilità di depositare commenti nel corso del procedimento.
[1] Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di...
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