Sentenze nº T-62/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 26, 2018

Resolution DateSeptember 26, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-62/16

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA - Marchi internazionali figurativi anteriori PUMA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-62/16,

Puma SE, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

interveniente dinanzi al Tribunale, autorizzata a sostituirsi all’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO,

Doosan Machine Tools Co. Ltd, con sede a Seongsan-gu (Corea del Sud), rappresentata da R. Böhm e S. Overhage, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2015 (procedimento R 1052/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puma e la Doosan Infracore Co. Ltd,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2016,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2016,

vista l’ordinanza del 19 settembre 2016 che autorizza la sostituzione della Doosan Machine Tools alla Doosan Infracore,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale e la riassegnazione della causa alla Quarta Sezione,

in seguito all’udienza del 20 settembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 novembre 2012 la Doosan Infracore Co. Ltd, a cui è subentrata, la Doosan Machine Tools Co. Ltd, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Torni; Torni a controllo numerico; Centri di lavorazione a macchina; Centri di tornitura; Macchine a scarica elettrica».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 12/2013 del 17 gennaio 2013.

5 Il 16 aprile 2013 la Puma SE, ricorrente, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

- il marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 22 luglio 1991 con il numero 582886 e rinnovato fino al 22 luglio 2021, con effetto in Germania, Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Regno unito, Slovacchia e Slovenia, e di seguito riprodotto:

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- il marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 12 aprile 1978 con il numero 437626 e rinnovato fino al 12 aprile 2028, con effetto in Germania, Austria, Benelux, Francia, Spagna, Ungheria, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia, e di seguito riprodotto:

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7 Il marchio internazionale figurativo anteriore n. 582886 designa, in particolare, i prodotti delle classi 7, 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 7: «Macchinari per la lavorazione del legno, del cuoio, delle materie plastiche; macchine per cucire, macchine per la produzione di carta, macchine per levigare (uso non domestico), presse (macchine), macchine per fucinatura a stampo e per punzonatura, macchine per l’affinatura e la punzonatura, trinciatrici a scopo industriale, macchine tessili, impianti di imballaggio, macchine tritarifiuti; macchine utensili; motori (diversi da quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto per veicoli terrestri); strumenti e apparecchi agricoli azionati manualmente; macchine agricole»;

- classe 18: «Prodotti in cuoio e/o in imitazioni del cuoio (inclusi in tale classe); borse e altri astucci non adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, nonché piccoli articoli in cuoio, in particolare borse, portafogli, astucci per chiavi; borsette, portadocumenti, borse con classificatore e per provviste, zaini scolastici e cartelle, zaini da campeggio, zaini, zainetti, sacche da competizione, borse da trasporto e contenitori per uso permanente nonché borse da viaggio in cuoio, in materiali sintetici e/o in stoffa e in tessuti; borsette da viaggio (pelletteria); cinghie da tracolla (cinghie); pelli d’animali; bauli e valigie; porta chiavi da tasca in cuoio o in succedanei del cuoio; ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni da passeggio, fruste, articoli da selleria; borse di stoccaggio per biciclette»;

- classe 25 «Abbigliamento, scarpe, cappelleria; parti e componenti per calzature, suole, false suole e suole da correzione, tacchi, tomaie di stivali; antisdrucciolevoli per calzature, morsetti e chiodi; strati intermedi, tasche confezionate per indumenti; articoli di corsetteria; stivali, calzerotti ciabatte e pantofole; articoli finiti per calzature, calzature da città, da sport, svago, allenamento fisico, jogging, ginnastica, scarpe da bagno e fisiologiche (comprese in questa classe), scarpe da tennis; scaldamuscoli per le gambe e ghette, scaldamuscoli per le gambe e ghette in cuoio, leggings, fasce, ghette per calzature; indumenti da ginnastica, calzoncini e maglie da ginnastica, calzoncini e maglie da calcio, camice e pantaloncini da tennis, abbigliamento e costumi da bagno e da spiaggia, boxer e calzoncini da bagno e costumi bagno, compresi costumi a due pezzi, abbigliamento e tenute da sport e svago (compresi maglieria e maglie), anche per allenamento fisico, jogging o corsa di resistenza e ginnastica, calzoncini e pantaloni sportivi, magliette, maglioni, magliette di cotone, felpe, abbigliamento da tennis e sci; tute sportive e tute per il tempo libero, vestaglie e tute, calze (calzetteria), calzettoni da calcio, guanti, compresi guanti in cuoio, finto cuoio o cuoio sintetico, berretti e cuffie, fasce per capelli e per la fronte, fasce tergisudore, sciarpe, fazzoletti da collo, foulard, passamontagna, cravatte; cinture, giacche a vento con cappuccio e parka, giacconi da marinaio e impermeabili, cappotti, bluse, giacche e giacconi, gonne, mutande e pantaloni, compresi i pantaloni di jeans, pullover e insiemi coordinati di diversi pezzi di abbigliamento e biancheria intima; guanti per lo sci di fondo o per l’escursionismo e per la bicicletta»;

- classe 28 «Giochi, giocattoli, incluse scarpe in miniatura e palline in miniatura (come giocattoli); palloni; articoli per ginnastica e sportivi (compresi in questa classe); apparecchi e motori per allenamento fisico, ginnastica e sport; equipaggiamento da sci, da tennis e da pesca; sci, attacchi da sci, bacchette da sci; spigoli di sci, rivestimenti per sci; palle e palloni da gioco, inclusi le palle e i palloni da sport e da gioco; manubri da palestra, pesi, dischi e giavellotti da lancio; racchette da tennis loro parti ed elementi, in particolare, impugnature e leve a mano, corde, fasce e nastri per impugnature e leve e fasce di piombo per racchette da tennis, racchette da ping-pong o da tennis da tavola, da badminton e da squash, mazze da cricket, da golf e da hockey; palle da tennis e volani; pattini a rotelle, pattini, tavole per tennis da tavola; clavette ginniche, cerchi ginnici, reti per uso sportivo, porte e reti per giochi con la palla; guanti da sport in particolare guanti da portiere; bambole; vestitini per bambole, scarpette per bambole; berrettini e cuffiette per bambola, cintole da bambola, grembiulini da bambola; ginocchiere, proteggi gomiti, cavigliere e leggings da sport; sedie per gli arbitri per le gare di tennis; decorazioni per alberi di Natale; borse per gli attrezzi e gli apparecchi sportivi adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, sacche da golf, sacche e custodie destinate a contenere racchette da tennis, da ping-pong e da badminton, nonché da squash, mazze da cricket e da hockey; scarpe combo per pattinaggio a rotelle, anche con suola rafforzata».

8 Il marchio internazionale figurativo anteriore n. 437626 designa i prodotti delle classi 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Articoli in cuoio e in imitazione del cuoio, vale a dire borse, bauli, valige, borse da trasporto, borse da viaggio, in particolare per articoli sportivi e abbigliamento sportivo»;

- classe 25: «Abbigliamento, compresi stivali, scarpe, pantofole e ciabatte, in particolari abbigliamento e scarpe per lo sport, il tempo libero e l’attività fisica»;

- classe 28: «Giochi, giocattoli; apparecchi per l’attività fisica, per la ginnastica e lo sport, compresi i palloni per lo sport».

9 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione, per quanto riguarda il marchio internazionale figurativo anteriore n...

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