Sentenze nº T-286/15 of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2018

Resolution DateOctober 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-286/15

Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni - Personale del SATCEN - Agenti contrattuali - Competenza dei giudici dell’Unione - Politica estera e di sicurezza comune - Articolo 24 TUE - Articoli 263, 268, 270 e 275 TFUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Parità di trattamento - Decisioni 2014/401/PESC e 2009/747/PESC - Commissione di ricorso del SATCEN - Eccezione di illegittimità - Domanda di assistenza - Modalità dell’indagine amministrativa - Sospensione - Procedimento disciplinare - Destituzione - Principio di buona amministrazione - Requisito d’imparzialità - Diritto di essere ascoltato - Accesso al fascicolo - Responsabilità extracontrattuale - Domanda di risarcimento prematura - Danno morale

Nella causa T-286/15,

KF, rappresentata da A. Kunst, avvocato, e N. Macaulay, barrister,

ricorrente,

contro

Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN), rappresentato da L. Defalque e A. Guillerme, avvocati,

convenuto,

sostenuto da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert e M. Bauer, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del direttore del SATCEN del 5 luglio 2013 riguardanti l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, la sospensione della ricorrente e il rigetto della sua domanda di assistenza, e del 28 febbraio 2014, recante destituzione della ricorrente, nonché della decisione della commissione di ricorso del SATCEN del 26 gennaio 2015, che conferma tali decisioni e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, R. da Silva Passos (relatore), K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1. Sul Centro satellitare dell’Unione europea

      1 Il Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN) ha origine con la decisione del Consiglio dei ministri dell’Unione dell’Europa occidentale (in prosieguo: l’«UEO»), del 27 giugno 1991, che istituisce un centro per il trattamento di dati satellitari e adottata sulla base della decisione di detto Consiglio del 10 dicembre 1990, concernente la cooperazione spaziale all’interno dell’UEO. Secondo la decisione del Consiglio dei ministri dell’UEO del 27 giugno 1991, il centro satellitare dell’UEO è stato istituito quale organo sussidiario dell’UEO e non aveva una personalità giuridica distinta da quest’ultima.

      2 Con la dichiarazione di Marsiglia (Francia) del 13 novembre 2000, il Consiglio dei ministri dell’UEO ha preso atto dell’accordo di principio del Consiglio dell’Unione europea, del 10 novembre 2000, sull’istituzione, nella forma di un’agenzia all’interno dell’Unione europea, di un centro satellitare che incorpori gli elementi rilevanti di quello creato in seno all’UEO.

      3 Pertanto con l’azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001 (GU 2001, L 200, pag. 5), è stato istituito il SATCEN che è diventato operativo dal 1º gennaio 2002. Il quarto considerando di detta azione comune dispone che «il centro satellitare dell’Unione europea dovrebbe avere personalità giuridica, pur mantenendo stretti legami con il Consiglio e nel dovuto rispetto delle responsabilità politiche generali dell’Unione europea e delle sue istituzioni».

      4 Il 30 marzo 2010, gli Stati membri dell’UEO, con una dichiarazione comune, hanno preso atto dello scioglimento di tale organizzazione a far data dal 30 giugno 2011, in ragione del fatto, segnatamente, che «[l]’entrata in vigore del trattato di Lisbona segna[va] l’inizio di una nuova fase per la sicurezza e la difesa europee».

      5 Successivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2014/401/PESC, del 26 giugno 2014, sul SATCEN e che abroga l’azione comune 2001/555 che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (GU 2014, L 188, pag. 73), che costituisce oramai il quadro giuridico applicabile al SATCEN.

      6 Emerge dal secondo considerando e dall’articolo 5 di tale decisione che il SATCEN funziona in qualità di «capacità europea autonoma» e che ha la personalità giuridica necessaria a svolgere le sue funzioni e a raggiungere i suoi obiettivi.

      7 A norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale decisione, i compiti essenziali del SATCEN consistono nel sostenere il processo decisionale e le azioni dell’Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), anche per quanto riguarda le missioni e le operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, fornendo, su richiesta del Consiglio o dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, i prodotti e i servizi risultanti dallo sfruttamento di pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, comprese immagini satellitari e aeree, e servizi connessi.

      8 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/401 dispone che il comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, esercita una supervisione politica sulle attività del SATCEN e definisce gli orientamenti politici sulle priorità del SATCEN, mentre l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dà al SATCEN l’indirizzo operativo.

      9 Il SATCEN è composto di tre divisioni operative, vale a dire, una divisione delle operazioni, una divisione di sviluppo delle capacità e una divisione delle tecnologie dell’informazione. Inoltre, il SATCEN comprende una divisione amministrativa e una sezione finanziaria.

      10 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2014/401, il direttore del SATCEN è il legale rappresentante di tale organismo. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, e paragrafo 6, secondo comma, lettera e), della decisione 2014/401, il medesimo direttore è responsabile, da un lato, dell’assunzione del resto del personale del SATCEN e, dall’altro, della gestione di tutte le questioni relative al personale.

      11 Per quanto riguarda il personale del SATCEN, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della decisione 2014/401, esso è costituito da agenti a contratto, nominati dal direttore del SATCEN, e da esperti distaccati. L’articolo 8, paragrafo 5, di tale decisione autorizza il consiglio di amministrazione a redigere, su proposta del direttore, lo statuto del personale del SATCEN che è adottato dal Consiglio. È sulla base di una disposizione identica che il Consiglio, nel quadro dell’azione comune 2001/555, ha adottato la decisione 2009/747/PESC, del 14 settembre 2009, relativa allo statuto del personale del SATCEN (GU 2009, L 276, pag. 1, in prosieguo: lo «statuto del personale del SATCEN»).

      12 Per quanto riguarda le controversie tra il SATCEN e i suoi agenti per questioni che rientrano nel campo di applicazione dello statuto del personale del SATCEN, l’articolo 28, paragrafo 5, dello statuto del personale del SATCEN dispone quanto segue:

      Esperito il primo mezzo di ricorso (ricorso amministrativo interno), l’agente ha facoltà di presentare ricorso dinanzi alla commissione di ricorso del [SATCEN].

      La composizione, il funzionamento e la procedura specifica di tale istanza figurano nell’allegato X

      .

      13 L’articolo 28, paragrafo 6, dello statuto del personale del SATCEN, prevede quanto segue:

      Le decisioni della commissione di ricorso sono vincolanti per entrambe le parti. Non è possibile presentare ricorso contro di esse. La commissione di ricorso può:

      a) annullare la decisione contestata o confermarla;

      b) condannare altresì incidentalmente il [SATCEN] a risarcire i danni materiali subiti dall’agente dal giorno in cui la decisione annullata ha cominciato a produrre effetti;

      c) decidere inoltre che il [SATCEN] rimborsi, entro i limiti fissati dalla commissione di ricorso, le spese giustificate sostenute dal richiedente (...)

      .

      14 L’allegato X, punto 1, dello statuto del personale del SATCEN dispone quanto segue:

      La commissione di ricorso è competente a decidere le controversie che potrebbero insorgere dalla violazione del presente statuto o dei contratti previsti all’articolo 7 dello statuto del personale. A tal fine è competente a conoscere dei ricorsi presentati dagli agenti o ex agenti, o dagli aventi diritto e/o relativi rappresentanti, avverso una decisione del direttore

      .

      15 L’allegato X, numero 4, lettera b), dello statuto del personale del SATCEN stabilisce inoltre che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso del SATCEN (in prosieguo: la «commissione di ricorso») «dispone di venti giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione che gli arreca pregiudizio [...] per presentare per iscritto una domanda volta a ottenere la revoca o la modifica della decisione in questione da parte della commissione di ricorso[; t]ale domanda è rivolta al capo dell’amministrazione e del personale del [SATCEN], che ne notifica la ricezione all’agente e avvia la procedura per riunire la commissione di ricorso».

      16 Infine, per quanto riguarda la composizione della commissione di ricorso del SATCEN, dall’allegato X, numero 2, lettere a), b) ed e) dello statuto del personale del SATCEN risulta che essa è composta da un presidente e da due membri, designati dal consiglio di amministrazione del SATCEN, per un periodo di due anni, al di fuori del personale del SATCEN, e che gli emolumenti del presidente e dei membri della commissione di ricorso sono stabiliti dal consiglio di amministrazione del SATCEN.

    2. Fatti all’origine della controversia e decisioni impugnate

      17 La sig.ra KF, ricorrente, è stata assunta dal SATCEN in qualità di agente contrattuale dal 1° agosto 2009 per un periodo di tre anni, al fine di esercitare le funzioni di capo della divisione amministrativa. Al termine del periodo di prova, il 31 gennaio...

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