Comunicazioni sulla GU nº T-275/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2018

Resolution DateJuly 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-275/18

Ricorso proposto il 24 aprile 2018 - Fronte Polisario/Consiglio

(Causa T-275/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentato da: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato (GU 2018, L 26, pag. 4) il ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere accordi internazionali che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, il quale è rappresentato dal Fronte Polisario.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è stato applicato in via provvisoria per 12 anni al territorio del Sahara occidentale, in violazione del suo distinto e separato statuto.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti dell’uomo nel territorio saharawi occupato.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna interlocuzione con il Fronte Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale, in quanto l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, si applicherebbe al territorio del Sahara occidentale nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco e delle...

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