Comunicazioni sulla GU nº T-739/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 08, 2017

Resolution DateDecember 08, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-739/17

Ricorso proposto il 7 novembre 2017 - Euracoal e a. / Commissione

(Causa T-739/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio), Deutscher Braunkohlen-Industrie - Verein e.V. (Köln, Germania), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Germania), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ([best available techniques] BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1), nella parte in cui sono adottati e stabiliti i livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni di NOx (articolo 1, allegato punto 2.1.3, tabella 3) e le emissioni di mercurio (articolo 1, allegato punto 2.1.6, tabella 7), risultanti dalla combustione di carbone e/o lignite;

in subordine, annullare l’intera decisione di esecuzione (EU) 2017/1442, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, di una disposizione di rango superiore e dei limiti dei poteri nell’ambito della votazione del Comitato all’articolo 75.

La Commissione, nel presentare senza preavviso una modifica del progetto di decisione e nel far procedere immediatamente a una votazione avrebbe disatteso i termini perentori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.182/2011 2 e, di conseguenza, avrebbe violato l’obbligo che le incombe ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011, di adoperarsi in modo obiettivo ai fini di raccogliere il massimo sostegno in seno al comitato. Allo stesso tempo essa avrebbe bloccato la possibilità ai rappresentanti degli Stati membri di adottare una posizione adeguata in merito al progetto di decisione modificato e in tal modo avrebbe violato l’articolo 291, paragrafo 3, TFUE, in virtù del quale si deve garantire un effettivo controllo della Commissione da parte degli Stati membri...

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