Comunicazioni sulla GU nº T-667/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 01, 2017

Resolution DateDecember 01, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-667/17

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 - Alkarim for Trade and Industry/Consiglio

(Causa T-667/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, per quanto riguarda la ricorrente, la decisione (PESC) 2017/1245 del 10 luglio 2017 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

annullare, per quanto riguarda la ricorrente, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti in quanto il Consiglio non fornirebbe la minima prova del fatto che la ricorrente sarebbe un conglomerato siriano riconosciuto a livello internazionale.

Secondo quest’ultima, tale affermazione, completamente erronea nel suo insieme, farebbe emergere numerose inesattezze materiali nell’approccio del Consiglio.

Inoltre, la ricorrente ritiene di aver dimostrato che essa non è una grande società ma che rientrerebbe nella definizione di piccola o media impresa conformemente alla normativa europea e non godrebbe di alcuna notorietà a livello internazionale.

Essa ritiene altresì che il Consiglio non abbia tenuto conto né della sentenza del 6 aprile 2017, Alkarim for Trade and Industry/Consiglio (T-35/15, non pubblicata, EU:T:2017:262), né della sentenza dell’11 maggio 2017, Abdulkarim/Consiglio (T-304/15, non pubblicata, EU:T:2017:327), nelle quali il Tribunale ha annullato le sanzioni rispettivamente dirette contro la ricorrente e contro Wael Abdulkarim, a causa di errori manifesti di valutazione commessi dal Consiglio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto:

i provvedimenti impugnati comporterebbero una chiusura degli scambi internazionali per la ricorrente, considerato che quest’ultima svolge una parte sostanziale delle sue attività con fornitori e clienti europei;

i provvedimenti impugnati sarebbero tali da rendere invalidi numerosi contratti...

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