Comunicazioni sulla GU nº T-25/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 02, 2018

Resolution DateMarch 02, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-25/18

Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 - PAN Europe / Commissione

(Causa T-25/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COM(2017) 7604 final del 9 novembre 2017, recante il rifiuto parziale di concedere alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi alla redazione dei regolamenti delegati in materia di criteri scientifici per la valutazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/20011 e lo ha erroneamente applicato.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo ha erroneamente applicato, in quanto lo ha applicato ad informazioni concernenti un processo decisionale concluso.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non ha interpretato o applicato il motivo del rifiuto in modo sufficientemente restrittivo e non ha dimostrato che la divulgazione avrebbe pregiudicato seriamente il processo decisionale.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/20062 e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha esaminato specificamente e singolarmente i documenti cui fa riferimento la domanda di accesso, non ha motivato, in relazione ad ogni specifico documento, le ragioni per cui non avrebbe dovuto essere divulgato, e non ha interpretato i motivi di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in modo sufficientemente restrittivo; inoltre, la Commissione ha agito in violazione delle disposizioni di cui sopra in quanto non ha bilanciato l’interesse specifico di tutela del processo decisionale con gli...

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