Sentenze nº T-139/15 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2019

Resolution DateMarch 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-139/15

FEOGA - sezione “Garanzia” - FEAGA - Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Ungheria - Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo smantellamento totale e dell’aiuto per lo smantellamento parziale - Nozione di “impianti di produzione” - Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto - Nozione di “smantellamento totale” - Allegato 2 del documento VI/5330/97 - Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione - Leale cooperazione

Nella causa T-139/15,

Ungheria, rappresentata inizialmente da M. Fehér, G. Koós, A. Pálfy, successivamente da M. Fehér, G. Koós, Z. Biró-Tóth ed E. Tóth, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da D. Colas, in qualità di agente,

e da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello stato,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Ondrůšek e B. Béres, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui ha escluso l’importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, degli aiuti alla ristrutturazione del settore dell’industria dello zucchero concessi dall’Ungheria,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

Regolamento (CE) n. 320/2006

1 Il 20 febbraio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42). Il regolamento n. 320/2006 è stato modificato a più riprese e, in ultimo, dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (GU 2009, L 30, pag. 1). Il regolamento n. 320/2006, nella versione modificata dal regolamento n. 72/2009, è applicabile ai fatti di cui trattasi nella presente causa.

2 I considerando 1 e 5 del regolamento n. 320/2006 enunciano quanto segue:

(1) (…) Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. (…)

(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario

.

3 L’articolo 1 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Fondo di ristrutturazione temporaneo», così dispone:

1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato “fondo di ristrutturazione”). (...).

Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.

(…)

4. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato

.

4 L’articolo 3 del regolamento n. 320/2006, intitolato «Aiuto alla ristrutturazione», dispone quanto segue:

1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati,

o

b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

(…)

3. Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:

a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

b) la chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 2,

e

c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2. (…)

4. Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:

a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

b) lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) (...)

c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del [re]impiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2 (…)

5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è:

a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) di

- 730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

- 730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

- 625,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

- 520,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010,

b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b) di

- 547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

- 547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

- 468,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

- 390 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010, (…)

.

5 Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione»:

1. Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione sono sottoposte allo Stato membro interessato entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si deve rinunciare alla quota.

(…)

2. Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione comprendono:

a) un piano di ristrutturazione;

(…)

c) un impegno a rinunciare alla quota pertinente nella campagna di commercializzazione interessata;

d) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un impegno a smantellare completamente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire;

e) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a smantellare parzialmente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire e a non utilizzare il sito di produzione e i restanti impianti di produzione per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

(…)

3. Il piano di ristrutturazione previsto al paragrafo 2, lettera a) include almeno i seguenti elementi:

(…)

c) una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione interessati,

d) un piano aziendale che elenchi le modalità, il calendario e i costi di chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione,

(…)

h) un piano finanziario che descriva tutti i costi per quanto riguarda il piano di ristrutturazione

.

6 L’articolo 5 del regolamento n. 320/2006, rubricato «Decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui controlli», enuncia quanto segue:

1. Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla...

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