Sentenze nº T-766/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 20, 2019

Resolution DateMarch 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-766/16

Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche - Garanzia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Obbligo di motivazione

Nella causa T-766/16,

Hércules Club de Fútbol, SAD, con sede ad Alicante (Spagna), rappresentato da S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati,

ricorrente,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da A. Gavela Llopis e M.J. García-Valdecasas Dorrego, successivamente da García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’Hércules Club de Fútbol, SAD, ricorrente, è una società calcistica professionistica con sede ad Alicante, nella comunità di Valencia (Spagna).

2 La Fundación Hércules de Alicante (in prosieguo: la «Fundación Hércules») è una fondazione senza scopo di lucro il cui oggetto sociale è collegato alle attività della ricorrente. Come previsto dallo statuto e dai regolamenti della Fundación Hércules, i membri del consiglio di amministrazione della ricorrente sono legalmente membri dell’organo direttivo della Fundación Hércules.

3 Il 26 luglio 2010, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituzione finanziaria della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Hércules una garanzia per un prestito bancario di EUR 18 milioni concesso dalla Caja de Ahorros del Mediterráneo (in prosieguo: la «CAM») per l’acquisizione di alcune azioni emesse dalla ricorrente nell’ambito di un aumento di capitale deciso da quest’ultima. In esito all’aumento di capitale, la Fundación Hércules deteneva l’81,96% delle azioni della ricorrente.

4 La garanzia copriva il 100% dell’importo principale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. A titolo di corrispettivo, la Fundación Hércules era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dell’1% a favore dell’IVF. Inoltre, l’IVF riceveva, a titolo di controgaranzia, un pegno sulle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Hércules. Provvisoriamente, fino alla costituzione del pegno sulle azioni, era previsto che l’IVF ricevesse una garanzia dal proprietario dello stadio José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (in prosieguo: l’«Aligestión»), e l’impegno delle azioni della ricorrente detenute dall’Aligestión. La durata del prestito era di 5 anni. Il tasso d’interesse del prestito era pari a un tasso fisso del 4% nei primi 36 mesi e al tasso Euribor 1 anno più il 2% di margine negli ultimi 24 mesi. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dello 0,5%. Si prevedeva di finanziare il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) mediante la vendita delle azioni della ricorrente acquistate dalla Fundación Hércules.

5 Dopo la concessione della garanzia di Stato da parte dell’IVF, la Fundación Hércules non ha rimborsato il relativo prestito. Di conseguenza, il 24 gennaio 2012, l’IVF, che doveva adempiere i suoi obblighi di garante, ha rimborsato l’importo di EUR 18,4 milioni alla CAM, è subentrato a quest’ultima in qualità di creditore del prestito in questione e successivamente ha avviato un’azione giudiziaria nei confronti della Fundación Hércules al fine di recuperare l’importo di cui trattasi.

6 Informata del fatto che il governo regionale di Valencia avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito al Valencia Club de Fútbol, SAD, alla ricorrente e all’Elche Club de Fútbol, SAD, la Commissione europea, l’8 aprile 2013, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito. Quest’ultimo ha risposto il 27 maggio e il 3 giugno 2013.

7 Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato il Regno di Spagna di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.

8 Durante il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni e informazioni dal Regno di Spagna, dall’IVF, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, dal Valencia Club de Fútbol e dalla Fundaciόn Valencia Club de Fútbol.

9 Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha in particolare qualificato la garanzia di Stato accordata dall’IVF il 26 luglio 2010 per un prestito bancario concesso alla Fundación Hércules per la sottoscrizione di azioni della ricorrente, nell’ambito dell’aumento di capitale deciso da quest’ultima (in prosieguo: la «misura in questione»), come aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, per un importo pari a EUR 6 143 000 (articolo 1 della decisione impugnata). La Commissione ha, di conseguenza, ingiunto al Regno di Spagna di recuperare l’aiuto in questione presso la ricorrente (articolo 2 della decisione impugnata) in modo «immediato ed effettivo» (articolo 3 della decisione impugnata).

10 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione, concessa dall’IVF, mobilitasse risorse di Stato e fosse imputabile al Regno di Spagna. In secondo luogo, il beneficiario dell’aiuto sarebbe stata la ricorrente e non la Fundación Hércules, la quale avrebbe agito come veicolo finanziario, tenuto conto in particolare dell’obiettivo della misura che sarebbe destinata a facilitare il finanziamento dell’aumento di capitale della ricorrente. Orbene, la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione della misura in questione sarebbe stata quella di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), nonché del punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»). Alla luce dei criteri definiti dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima aveva beneficiato, la Commissione ha inferito la sussistenza di un indebito vantaggio, che ha potuto falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Commissione ha quantificato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto asseritamente concesso alla ricorrente basandosi sul tasso di riferimento applicabile conformemente alla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6), in mancanza di possibile confronto significativo sulla base di operazioni simili realizzate sul mercato. In sede di quantificazione dell’aiuto controverso, la Commissione ha ritenuto che il valore delle azioni della ricorrente date in pegno all’IVF, a titolo di controgaranzia, fosse praticamente nullo. Infine, la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che l’aiuto controverso non fosse compatibile con il mercato interno, in particolare alla luce dei principi e delle condizioni stabiliti negli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

12 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui esso dispone il recupero dell’aiuto.

13 La Commissione ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2017, chiedendo che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso...

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