Sentenze nº T-433/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 28, 2019

Resolution DateMarch 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-433/16

Concorrenza - Intese - Mercato europeo degli abrasivi in acciaio - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Procedimento “ibrido” temporalmente sfalsato - Presunzione di innocenza - Principio di imparzialità - Carta dei diritti fondamentali - Prova dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Restrizione della concorrenza per oggetto - Durata dell’infrazione - Ammenda - Adeguamento eccezionale dell’importo di base - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Competenza estesa al merito

Nella causa T-433/16,

Pometon SpA, con sede a Maerne di Martellago (Italia), rappresentata da E. Fabrizi, V. Veneziano e A. Molinaro, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 3121 final della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 - Abrasivi in acciaio),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz, I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 La ricorrente, Pometon SpA, è una società italiana specializzata nel trattamento dei metalli. Essa è stata attiva nel mercato degli abrasivi in acciaio fino al 16 maggio 2007, data in cui ha ceduto il suo ramo di attività in tale settore a uno dei suoi concorrenti, la società francese Winoa SA. In tale data, la suddetta attività della ricorrente è stata infatti trasferita alla società Pometon Abrasives Srl, detenuta dal gruppo Winoa.

    2 Gli abrasivi in acciaio (in prosieguo: gli «abrasivi») sono particelle di acciaio sfuse, in forma di graniglia sferica o angolosa, e sono utilizzati soprattutto nei settori siderurgico, automobilistico, metallurgico, petrolchimico e della lavorazione della pietra. Essi sono prodotti a partire da rottami di acciaio.

    3 Con la sua decisione C(2016) 3121 final, del 25 maggio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39792 - Abrasivi in acciaio; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha ritenuto che, durante il periodo compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, la ricorrente avesse partecipato, direttamente o tramite i suoi rappresentanti o i rappresentanti di due delle sue controllate, Pometon España SA e Pometon Deutschland GmbH, a un’intesa consistente in accordi e/o pratiche concordate con altre quattro imprese, vale a dire il gruppo americano Ervin Industries Inc. (in prosieguo: «Ervin»), la società francese Winoa SA (in prosieguo: «Winoa») nonché le società tedesche MTS GmbH e Würth GmbH, intesa volta essenzialmente a coordinare i prezzi degli abrasivi nell’intero Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»). La ricorrente e le sue due controllate sopramenzionate sono indicate in prosieguo, congiuntamente, come «Pometon».

    1. La fase istruttoria e l’avvio del procedimento

      4 Il 13 aprile 2010 Ervin ha presentato una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).

      5 A seguito di tale richiesta, Ervin ha effettuato dichiarazioni orali e ha prodotto prove documentali. Il 31 maggio 2010 la Commissione le ha accordato un’immunità condizionale in applicazione del paragrafo 8, lettera a), della suddetta comunicazione.

      6 Dal 15 al 17 giugno 2010 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso nei locali di vari produttori di abrasivi, tra cui Pometon. Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alle imprese che, a suo avviso, facevano parte del cartello.

      7 Il 16 gennaio 2013 la Commissione, conformemente all’articolo 2 del suo regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), ha avviato il procedimento di istruzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) nei confronti di Pometon e delle altre quattro partecipanti all’intesa (Ervin, Winoa, MTS e Würth). Ha impartito loro un termine per comunicarle per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004.

    2. Il procedimento di transazione e la scelta di Pometon di ritirarsi da tale procedimento

      8 Le cinque partecipanti all’intesa hanno espresso la loro volontà di avviare siffatte discussioni al fine di giungere a una transazione. Dal febbraio al dicembre 2013 si sono tenuti tre cicli di riunioni bilaterali tra la Commissione e i partecipanti all’intesa, in cui sono stati esposti a questi ultimi il merito degli addebiti nonché gli elementi probatori su cui tali addebiti si basavano. La Commissione ha comunicato a ciascun partecipante all’asserita intesa i limiti edittali delle potenziali ammende che lo riguardavano.

      9 Nel gennaio 2014 le imprese interessate hanno presentato le loro proposte di transazione entro i termini stabiliti, ad eccezione della ricorrente, che ha deciso di ritirarsi da tale procedimento. Infatti, il 10 febbraio 2014 la ricorrente ha restituito alla Commissione il CD-ROM che le era stato inviato il 21 febbraio 2013 nell’ambito del procedimento di transazione.

      10 Il 13 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle altre quattro partecipanti all’asserita intesa e, il 2 aprile 2014, ha adottato la decisione di transazione C(2014) 2074 final, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: la «decisione di transazione»).

    3. L’adozione della decisione impugnata secondo il procedimento ordinario e il contenuto di tale decisione

      11 Il 3 dicembre 2014 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente, la quale ha risposto il 16 febbraio 2015, dopo aver avuto accesso al fascicolo. La ricorrente ha in seguito partecipato a un’audizione, che si è svolta il 17 aprile 2015.

      12 Il 25 maggio 2016 la Commissione, sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003, ha adottato la decisione impugnata. Il dispositivo di tale decisione è del seguente tenore:

      Articolo 1

      Pometon S.p.A. ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata riguardante i prezzi nel settore dei prodotti abrasivi in acciaio, consistente nel coordinamento del suo comportamento in materia di prezzi e riguardante l’intero SEE.

      La durata dell’infrazione è compresa tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007.

      Articolo 2

      Per l’infrazione di cui all’articolo 1, l’ammenda inflitta a Pometon S.p.A. è la seguente: EUR 6 197 000 (...)

      .

      13 Risulta, in sostanza, dalla decisione impugnata, considerata nel suo complesso, che Pometon e gli altri partecipanti all’intesa, da un lato, avrebbero introdotto (primo profilo dell’intesa) un metodo di calcolo uniforme che ha consentito loro di pervenire a una maggiorazione coordinata del prezzo degli abrasivi, basata su indici del prezzo dei rottami (in prosieguo: la «maggiorazione dei rottami»; v. punti 132 e 136 infra). Dall’altro, e al tempo stesso, i partecipanti avrebbero convenuto (secondo profilo dell’intesa) di coordinare il loro comportamento per quanto riguarda i prezzi di vendita degli abrasivi praticati a clienti individuali, impegnandosi in particolare a non farsi concorrenza tramite riduzioni di prezzo (punti 32, 33, 37 e 57 della decisione impugnata; v. punto 173 infra).

      14 Per quanto riguarda la qualificazione dell’infrazione in esame, la Commissione ha ritenuto che si trattasse di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, non solo gli accordi anticoncorrenziali dei partecipanti avrebbero riguardato tutti il coordinamento dei prezzi e sarebbero stati tutti attinenti agli stessi prodotti, ma avrebbero avuto luogo secondo le stesse modalità durante l’intero periodo dell’infrazione, compreso tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007, data in cui la ricorrente ha ceduto a Winoa la propria attività nel settore dei prodotti abrasivi. Infine, le imprese partecipanti all’infrazione nonché le persone che agivano per loro conto sarebbero state sostanzialmente le stesse (punti 107 e 166 della decisione impugnata).

      15 In definitiva, secondo la Commissione, una simile intesa aveva ad oggetto la limitazione del gioco della concorrenza, con rilevanti effetti sugli scambi del prodotto in questione tra gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo SEE (punti 142 e 154 della decisione impugnata).

      16 Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente all’infrazione, la Commissione ha fissato il suo inizio al 3 ottobre 2003 e, basandosi sul fatto che Pometon non si era formalmente dissociata dalla suddetta intesa, ha ritenuto che la partecipazione di tale impresa all’intesa fosse proseguita fino al 16 maggio 2007, data in cui la ricorrente ha ceduto a Winoa la propria attività nel settore degli abrasivi (punti 160 e 166 della decisione impugnata; v. anche punto 1 supra).

      17 In base agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C...

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