Sentenze nº T-102/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 03, 2010

Resolution DateMarch 03, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-102/07

Nei procedimenti riuniti T‑102/07 e T‑120/07,

Freistaat Sachsen (Germania), rappresentato dagli avv.ti C. von Donat e G. Quardt,

ricorrente nella causa T‑102/07,

MB Immobilien Verwaltungs GmbH, con sede in Neukirch (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. G. Brüggen, successivamente dagli avv.ti A. Seidl, K. Lengert e W.T. Sommer,

MB System GmbH & Co. KG, con sede in Nordhausen (Germania), rappresentata dall’avv. G. Brüggen,

ricorrenti nella causa T‑120/07,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. K. Gross e T. Scharf, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto le domande di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/492/CE, relativa all’aiuto di Stato C 38/2005 (ex NN 52/2004) al quale la Germania ha dato esecuzione in favore del gruppo Biria (GU L 183, pag. 27),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti

  1. Normativa comunitaria

    1 L’art. 87 CE dispone quanto segue:

    1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (...)

    3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

    (...)

    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (…)

    .

    2 Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1999, C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 1999») prevedono, al punto 2, quanto segue:

    2.1. Concetto di impresa in difficoltà

    (4) Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un’impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

    (5) In particolare, l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

    a) se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

    b) se si tratta di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

    c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

    (6) Le difficoltà di un’impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto. Nei casi più gravi l’impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest’ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell’impresa. In ogni caso un’impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

    (...)

    .

    3 Quanto ai regimi di aiuti per le piccole e medie imprese (PME), il punto 4 degli orientamenti del 1999 così recita:

    4.1. Principi generali

    (64) La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di [PME] rispondenti alla definizione comunitaria. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 2 e 3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preliminarmente approvato.

    4.2. Ammissibilità

    (65) Nell’ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle [PME] che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 5. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un’impresa in difficoltà.

    (...)

    .

    4 Il punto 6 degli orientamenti del 1999 riguarda le misure opportune a norma dell’art. 88, n. 1, CE. Quanto all’adeguamento dei regimi di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, esso prevede quanto segue:

    (94) Gli Stati membri devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 4.

    (95) Per permettere alla Commissione di controllare detto adeguamento, gli Stati membri le trasmettono, entro il 31 dicembre 1999, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verificare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti

    .

  2. Regime di aiuti autorizzato

    5 Le Bürgschaftsrichtlinien des Freistaates Sachsen für die Wirtschaft, und die freien Berufe sowie die Land- und die Forstwirtschaft (direttive relative alle garanzie del Freistaat Sachsen per l’economia e le libere professioni, nonché per l’agricoltura e la silvicoltura) prevedono due varianti di garanzie: da una parte, garanzie per gli aiuti al funzionamento e all’investimento a finalità regionale (in prosieguo: la «variante degli aiuti regionali») e, dall’altra, garanzie per gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (in prosieguo: la «variante degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»). La Commissione delle Comunità europee ha approvato dette direttive del Freistaat Sachsen con decisione 7 giugno 1993, SG (93) D/9273, relativa all’aiuto di Stato n. 73/93. Si tratta, pertanto, di un regime di aiuti autorizzato (in prosieguo: il «regime di aiuti autorizzato»). Nella menzionata decisione del 7 giugno 1993, la Commissione indica che garanzie a imprese il cui garante, da operatore diligente, sia o dovrebbe essere a conoscenza del fatto che si trovano in difficoltà, rappresentano un aiuto che non ricade nella decisione in oggetto e dovrebbe essere notificato individualmente alla Commissione.

    6 Il regime di aiuti autorizzato è stato adeguato agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, nella loro versione del 1994 (GU 1994, C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti del 1994»). Così, il 13 marzo 1996, la Commissione ha adottato la decisione 96/475/CE, relativa alla compatibilità con il mercato comune delle garanzie di Stato concesse per progetti di ristrutturazione (compresi i progetti di consolidamento e di risanamento) di grandi imprese in difficoltà nell’ambito dei regimi di garanzie di Stato dei Länder Sassonia-Anhalt, Bassa Sassonia, Renania settentrionale‑Vestfalia, Renania‑Palatinato, Baviera, Brema, Meclemburgo‑Pomerania, Schleswig‑Holstein e Sassonia (GU L 194, pag. 25), affermando che la concessione di garanzie per la ristrutturazione di imprese di grandi dimensioni in difficoltà, nel contesto di una direttiva sulle garanzie come quella del Freistaat Sachsen, doveva essere notificata individualmente alla Commissione. Quanto alla definizione della nozione di impresa in difficoltà, tale decisione rinvia ai criteri di cui agli orientamenti del 1994. Con lettera del 19 dicembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha confermato che detta decisione era stata correttamente trasposta dal Freistaat Sachsen.

    7 Ritenendo che la definizione della nozione di impresa in difficoltà fosse vaga, le autorità tedesche e la Commissione hanno ritenuto necessario rendere tale nozione operativa per l’applicazione dei programmi di garanzie dei Länder tedeschi. Ciò ha costituito l’oggetto di una lettera della Commissione del 2 marzo 1998.

    8 In tale lettera, la Commissione ha proposto misure utili per l’applicazione delle direttive di garanzie dei Länder tedeschi, tra cui il regime di aiuti autorizzato e, in particolare, la seguente definizione della nozione di impresa in difficoltà (in prosieguo: la «misura utile E 16/94»):

    Ai fini dell’applicazione delle summenzionate regole in materia di garanzie, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando risulti soddisfatto uno dei seguenti criteri:

    – l’impresa interessata è in una situazione di insolvenza ovvero sovrindebitata ai sensi [della Konkursordnung (disciplina tedesca sul fallimento)] o [dell’Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (legge tedesca di introduzione del codice dell’insolvenza)];

    – oltre la metà...

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