Sentenze nº T-423/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 07, 2019

Resolution DateMay 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-423/18

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo vita - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Nozione di caratteristica - Nome di colore - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-423/18,

Fissler GmbH, con sede in Idar-Oberstein (Germania), rappresentata da G. Hasselblatt e K. Middelhoff, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da W. Schramek e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2018 (procedimento R 1326/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo vita come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2018,

vista la riassegnazione della causa ad un nuovo giudice relatore appartenente all’Ottava Sezione,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 settembre 2016 la Fissler GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione, con il numero 15857188, è il segno denominativo vita.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 11 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 7: «Robot da cucina elettrici; pezzi di ricambio e accessori dei suddetti prodotti»;

- classe 11: «Pentole a pressione elettriche; pezzi di ricambio e accessori dei suddetti prodotti»;

- classe 21: «Utensili e recipienti per la casa o per la cucina; batterie da cucina; marmitte autoclavi non elettriche; pezzi di ricambio e accessori dei suddetti prodotti».

4 Con decisione del 28 aprile 2017, l’esaminatore ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i prodotti interessati, sulla base del rilievo che quest’ultimo era descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001].

5 Il 20 giugno 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

6 Con decisione del 28 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In primo luogo, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, essa ha ritenuto che i prodotti interessati si rivolgessero anzitutto al grande pubblico, ma anche in parte al pubblico specializzato, ad esempio i cuochi, e che il livello di attenzione variasse da medio a elevato. Essa ha aggiunto che, poiché il marchio richiesto era un termine svedese, occorreva basarsi sul pubblico di lingua svedese dell’Unione europea.

7 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha anzitutto rilevato che il segno vita è la forma determinata e la forma plurale del termine «vit», che significa «bianco» in svedese. Essa ha poi considerato che, per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, non era determinante sapere se il colore bianco fosse usuale per tali prodotti, ma era sufficiente che tali prodotti potessero esistere in bianco e che il segno potesse essere descrittivo per detti prodotti. Dopo aver evidenziato che il colore bianco, pur non essendo il più usuale, era almeno piuttosto comune per le pentole «elettroniche e non elettroniche» [ossia: elettriche e non elettriche], nonché per altri utensili per la casa, essa ha ritenuto che ciò dimostrasse che un consumatore medio assocerebbe i prodotti interessati al colore bianco e considererebbe quindi il marchio richiesto descrittivo. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che taluni utensili da cucina e apparecchi domestici sono spesso chiamati «prodotti bianchi» in inglese («white goods») e in svedese («vitvaror»). Sulla base di un estratto del sito Internet accessibile all’indirizzo http://www.vitvara.n.nu/vad-ar-vitvaror, essa ne ha dedotto che alcuni prodotti interessati, come i robot da cucina elettrici o le pentole a pressione elettriche, potevano essere collettivamente designati come «prodotti bianchi». Essa ha precisato che, sebbene ciò non fosse possibile in quanto sono prima di tutto i grandi elettrodomestici, come le lavatrici e le lavastoviglie, ad essere designati come «prodotti bianchi», tuttavia ciò dimostrava chiaramente che il colore bianco era generalmente associato a utensili per la casa. Infine, essa è pervenuta alla conclusione secondo cui il marchio richiesto presentava un carattere puramente descrittivo.

8 In terzo luogo, per quanto riguarda l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse inteso dal pubblico di riferimento come un semplice messaggio oggettivo nel senso che i prodotti interessati erano prodotti disponibili in bianco. Essa è quindi pervenuta alla conclusione secondo cui detto marchio era puramente descrittivo e, di conseguenza, privo di carattere distintivo. Secondo la commissione di ricorso, qualsiasi produttore di robot da cucina e di batterie da cucina poteva fabbricare i suoi prodotti in bianco e il suddetto marchio non era quindi idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese. Inoltre, la commissione di ricorso non ha accolto il richiamo, da parte della ricorrente, ad altri marchi registrati e composti unicamente da colori.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

11 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi, rispettivamente vertenti su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. In sostanza, essa sostiene che il marchio richiesto non ha carattere descrittivo per i prodotti interessati e possiede il carattere distintivo richiesto per questi ultimi.

Osservazione preliminare sulla definizione del pubblico di riferimento

12 In via preliminare, occorre definire il pubblico di riferimento per la valutazione dei suddetti due impedimenti assoluti alla registrazione.

13 Da un lato, ai punti da 13 a 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il consumatore medio dei prodotti interessati fosse in primo luogo il «consumatore generale», vale a dire il grande pubblico, ma anche in parte un pubblico specializzato, ad esempio i cuochi, e che il livello di attenzione variasse quindi da medio a elevato. Essa ha tuttavia aggiunto che dalla giurisprudenza in materia di impedimenti alla registrazione relativi emergeva che, nell’ipotesi in cui i prodotti e i servizi fossero rivolti tanto ai consumatori medi quanto a un pubblico specializzato, si doveva prendere in considerazione il pubblico con il livello di attenzione meno elevato e che, nel caso di specie, occorreva basarsi sul livello di attenzione del grande pubblico. Essa ha infine precisato che, anche se il segno era rivolto a un pubblico specializzato che ha un livello di attenzione elevato, ciò non significa che esso abbia acquistato carattere distintivo, in quanto un segno il cui significato descrittivo non è compreso dal consumatore medio può essere compreso immediatamente da un pubblico specializzato [v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2011, Chestnut Medical Technologies/UAMI (PIPELINE), T-87/10, non pubblicata, EU:T:2011:582, punti 27 e 28].

14 A tal proposito, dalla giurisprudenza emerge che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’incidenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Se è vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato rispetto a quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato. Il principio derivante da costante giurisprudenza secondo cui, al fine di valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita, potrebbe infatti essere messo in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in...

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