Sentenze nº T-629/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 07, 2019

Resolution DateMay 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-629/18

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un’automobile in un fumetto - Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio richiesto - Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 - Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve svolgere - Obbligo di pronunciarsi su una richiesta di limitazione

Nella causa T-629/18,

mobile.de GmbH, con sede in Dreilinden (Germania), rappresentata da T. Lührig, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che raffigura un’automobile in un fumetto come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 giugno 2016 la ricorrente, mobile.de GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è costituito dal segno figurativo seguente:

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3 I prodotti e i servizi per cui è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 12, 16, 25, 28, da 35 a 38, 41, 42 e 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 Con lettera del 22 luglio 2016, l’esaminatore dell’EUIPO sollevava obiezioni in merito alla registrazione del marchio in causa per una parte dei prodotti e servizi in questione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], adducendo che il marchio richiesto era sprovvisto di carattere distintivo.

5 Il 25 novembre 2016, replicando alla citata lettera dell’esaminatore, la ricorrente formulava osservazioni, contestando tutte le obiezioni dell’esaminatore.

6 Con lettera del 23 marzo 2017, l’esaminatore ritirava parzialmente le proprie censure nei confronti di una parte dei prodotti e servizi originariamente oggetto della sua lettera del 22 luglio 2016. La ricorrente veniva invitata a presentare le sue osservazioni o produrre altri elementi probatori volti a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio de quo per i prodotti e servizi nei cui confronti l’esaminatore aveva mantenuto le proprie obiezioni. Queste osservazioni aggiuntive venivano presentate dalla ricorrente il 24 luglio 2017.

7 Con decisione del 3 ottobre 2017, l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio in causa per i prodotti e servizi indicati nella sua lettera del 23 marzo 2017, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001.

8 Il 15 dicembre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, chiedendo l’annullamento della decisione dell’esaminatore nella parte in cui aveva respinto la domanda di registrazione del marchio in questione.

9 Il 16 febbraio 2018 la ricorrente presentava dinanzi all’EUIPO due documenti, uno dei quali conteneva una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione del marchio era stata inizialmente chiesta. Tale richiesta di limitazione copriva tutti i prodotti e servizi per i cui l’esaminatore aveva rifiutato la registrazione.

10 In pari data, la ricorrente presentava un altro documento, intitolato «Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio», che accludeva, in allegato, la richiesta di limitazione presentata in precedenza.

11 Il 6 aprile 2018, in seguito ad una domanda da parte dell’EUIPO, la ricorrente ha dovuto presentare nuovamente la sua richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio, in un altro formato (PDF) e in forma modificata, ma sempre con il medesimo contenuto.

12 Il 10 maggio 2018 la cancelleria delle commissioni di ricorso ha confermato l’avvenuta ricezione delle due richieste di limitazione presentate, rispettivamente, il 16 febbraio e il 6 aprile 2018.

13 Con lettera del 6 giugno 2018, l’EUIPO ha informato la ricorrente che il ricorso era stato deferito alla quarta commissione di ricorso, in forza dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001, poiché l’esaminatore non lo aveva accolto.

14 Con decisione del 7 agosto 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), per il motivo che il secondo documento prodotto dalla ricorrente il 16 febbraio 2018, recante il titolo «Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio», non rispettava i criteri necessari per costituire una memoria contenente i motivi del ricorso a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato.

15 La commissione di ricorso ha precisato che, nel citato documento del 16 febbraio 2018, la ricorrente si era limitata a fare riferimento all’allegato contenente la richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio in causa, per spiegare che tale richiesta di limitazione riguardava tutti i prodotti e servizi per i quali la registrazione era stata negata dall’esaminatore e che formavano l’unico oggetto del ricorso, e che, per questo motivo, essa aveva deciso di introdurre una richiesta di non luogo a procedere. Sulla base di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha considerato che il citato documento non conteneva alcun elemento che giustificasse l’annullamento della decisione dell’esaminatore e che, pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile. Di conseguenza, atteso che non è stata presentata alcuna valida memoria contenente i motivi del ricorso prima della scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione della decisione dell’esaminatore, la commissione di ricorso ha dichiarato che tale decisione era divenuta definitiva.

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

17 L’EUIPO aderisce alle conclusioni della ricorrente, ivi incluso per quanto attiene alle spese.

In diritto

18 In via preliminare occorre rilevare che, per quanto riguarda la...

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