Sentenze nº T-836/16 e T-624/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 16, 2019

Resolution DateMay 16, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-836/16 e T-624/17

Aiuti di Stato - Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio - Imposta progressiva sul fatturato - Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale - Decisione finale che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Nozione di “aiuto di Stato” - Requisito relativo alla selettività

Nelle cause riunite T-836/16 e T-624/17,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk-Szaładzińska, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Ungheria, rappresentata, nella causa T-836/16, da M. Fehér, G. Koós e E. Tóth e, nella causa T-624/17, da M. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto domande fondate sull’articolo 263 TFUE dirette a ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione C(2016) 5596 final della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) - Polonia - Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio, di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione a tale misura e, dall’altro, della decisione (UE) 2018/160 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all’imposta sul settore del commercio al dettaglio (GU 2018, L 29, pag. 38), che chiude il procedimento e secondo la quale la suddetta misura costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno alla quale è stata data esecuzione illegalmente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 All’inizio del 2016 il governo polacco ha previsto una nuova imposta nel settore della vendita al dettaglio di merci. Sebbene una serie di modalità di tale imposta doveva essere oggetto di varie consultazioni, è stato adottato il principio secondo il quale l’imposta avrebbe avuto come base imponibile il fatturato e avrebbe avuto carattere progressivo.

2 Informata di tale progetto, la Commissione europea ha inviato alle autorità polacche richieste di informazioni e, riferendosi alla posizione adottata nel luglio 2015 in merito a una modifica dell’imposta di ispezione della filiera alimentare in Ungheria, la quale adottava parimenti il principio della tassazione progressiva sul fatturato, essa ha dichiarato quanto segue:

Le aliquote dell’imposta progressiva sul fatturato pagata dalle imprese sono di fatto legate alle dimensioni dell’impresa e non alla sua redditività o solvibilità. Esse danno luogo a discriminazioni tra imprese e possono provocare gravi turbative del mercato. Poiché istituiscono una disparità di trattamento tra imprese, esse sono state considerate selettive. Essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, [esse si configurano come aiuti di Stato ai sensi di tale articolo]

.

3 Il 6 luglio 2016 la Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Dieta della Repubblica di Polonia) ha adottato la legge sull’imposta nel settore del commercio al dettaglio, le cui caratteristiche essenziali erano essenzialmente le seguenti. Il settore interessato è quello della vendita al dettaglio di merci al consumatore persona fisica. I debitori dell’imposta sono tutti i rivenditori, indipendentemente dal loro status giuridico. La base imponibile è costituita dal fatturato mensile eccedente i 17 milioni di zloty polacchi (PLN), ossia circa 4 milioni di euro. Le aliquote d’imposta sono dello 0,8% per lo scaglione di fatturato mensile compreso tra 17 e 170 milioni di PLN e dell’1,4% per lo scaglione di fatturato mensile superiore. La legge in questione è entrata in vigore il 1° settembre 2016.

4 Dopo alcuni scambi di corrispondenza tra le autorità polacche e la Commissione, quest’ultima ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativamente alla misura in questione, con decisione del 19 settembre 2016 relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento, prima decisione impugnata»). Con tale decisione, la Commissione non solo ha intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, ma ha altresì ingiunto alle autorità polacche, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), di sospendere immediatamente l’«applicazione dell’aliquota progressiva dell’imposta fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno».

5 Nel corso dell’intera procedura, le autorità polacche, che hanno effettivamente sospeso l’applicazione della misura in questione, hanno contestato la sua qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6 Il governo polacco, inoltre, parallelamente al proseguimento delle discussioni con la Commissione, ha chiesto al Tribunale l’annullamento della decisione di avvio del procedimento, prima decisione impugnata (causa T-836/16).

7 La Commissione ha chiuso il procedimento con la decisione (UE) 2018/160, del 30 giugno 2017, relativa all’aiuto di stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) al quale la Polonia ha dato esecuzione in relazione all’imposta sul settore del commercio al dettaglio (GU 2018, L 29, pag. 38) (in prosieguo: la «decisione finale, seconda decisione impugnata»). In tale decisione la Commissione ha dichiarato che la misura di cui trattasi costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e che alla stessa era stata data esecuzione illegalmente. Le autorità polacche dovevano annullare definitivamente tutti i pagamenti sospesi in forza della decisione di avvio del procedimento, prima decisione impugnata. Poiché alla misura in questione non è stata data esecuzione concretamente, la Commissione ha ritenuto che non occorresse recuperare elementi di aiuto dai beneficiari.

8 Il governo polacco ha chiesto altresì al Tribunale di annullare la decisione finale, seconda decisione impugnata (causa T-624/17).

9 In sostanza, nella decisione di avvio del procedimento, prima decisione impugnata, e nella decisione finale, seconda decisione impugnata, (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), ma con un’argomentazione completata su taluni aspetti nella decisione finale, seconda decisione impugnata, la Commissione ha sostanzialmente giustificato la qualificazione come aiuto di Stato della misura di cui trattasi come segue, alla luce della definizione contenuta nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

10 In primo luogo, per quanto riguarda l’imputabilità della misura in questione allo Stato e al suo finanziamento tramite risorse statali, la Commissione ha ritenuto che alcune delle imprese interessate, vale a dire quelle con un fatturato modesto, beneficiassero, per effetto della legge sull’imposta nel settore del commercio al dettaglio, di un trattamento fiscale favorevole rispetto ad altre imprese tenute a versare tale imposta e che la rinuncia dello Stato al gettito fiscale che avrebbe riscosso se tutte le imprese fossero state soggette alla stessa aliquota media effettiva comportasse un trasferimento di risorse statali alle imprese beneficiarie.

11 Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, la Commissione ha ricordato che le misure che alleviano gli oneri normalmente sostenuti dalle imprese, al pari delle prestazioni positive, conferiscono un vantaggio. Nel caso di specie, le aliquote fiscali medie pari a zero o più basse applicate alle imprese con un fatturato più modesto rispetto alle aliquote fiscali medie più elevate applicate alle imprese con un fatturato più elevato avrebbero conferito un vantaggio alle prime. Nella decisione finale, seconda decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che le strutture di distribuzione organizzate secondo il modello dei negozi in franchising erano avvantaggiate rispetto alle strutture di distribuzione organizzate secondo il modello della holding, poiché, mentre per le prime il fatturato era diviso corrispondentemente al numero dei rivenditori in franchising, per le seconde era considerato globalmente.

12 Quanto al fatto che il vantaggio individuato favorisca determinate imprese (criterio di selettività), la Commissione ha indicato che, trattandosi di un vantaggio fiscale, l’analisi doveva svolgersi in varie fasi. In primo luogo, sarebbe stato necessario individuare il sistema fiscale di riferimento, successivamente si sarebbe dovuto stabilire se la misura in questione costituiva una deroga a tale sistema, nel senso che effettuava una distinzione tra imprese che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga e, infine, in caso di risposta affermativa, si sarebbe dovuto stabilire se tale deroga fosse giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento. Una risposta negativa alla seconda fase o, se del caso, una risposta affermativa alla terza avrebbero consentito di escludere l’esistenza di un vantaggio selettivo a favore di talune imprese, mentre una risposta positiva alla seconda fase e una risposta negativa alla terza, al contrario, avrebbero consentito di concludere per la sua esistenza.

13 Nel caso di specie, la Commissione, anzitutto, ha ritenuto che il sistema di riferimento fosse l’imposta sul fatturato nel settore del commercio al dettaglio, anche con riferimento alle imprese con un fatturato inferiore a 17 milioni di PLN, ma senza ricomprendere la struttura progressiva della tassazione (le...

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