Sentenze nº T-751/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 14, 2019

Resolution DateMay 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-751/17

Nella causa T-751/17,

Commune de Fessenheim (Francia),

Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, con sede in Volgelsheim (Francia),

Conseil départemental du Haut-Rhin, con sede in Colmar (Francia),

Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, con sede in Strasburgo (Francia),

rapresentati da G. de Rubercy, avocat,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Buchet e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata da E. de Moustier, B. Fodda e J.-L. Carré, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 ottobre 2017, che nega l’accesso alla lettera da essa inviata alle autorità francesi il 22 marzo 2017, riguardante il progetto di protocollo d’indennizzo del gruppo Électricité de France (EDF) per la chiusura della centrale nucleare di Fessenheim,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 I ricorrenti, la Commune de Fessenheim, la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, il Conseil départemental du Haut-Rhin e il Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine sono quattro enti locali francesi sul cui territorio si situa la centrale nucleare di Fessenheim (in prosieguo: la «centrale»), gestita dalla Électricité de France (EDF).

    2 L’8 aprile 2017 il governo francese ha adottato il decreto n. 2017-508, recante abrogazione dell’autorizzazione alla gestione della centrale (JORF del 9 aprile 2017, testo n. 3).

    3 Il 2 maggio 2017 i ricorrenti, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), hanno presentato alla Commissione europea una domanda di accesso alla «decisione» con la quale quest’ultima avrebbe «approvato, alla luce del diritto europeo degli aiuti di Stato, il progetto di protocollo di indennizzo della EDF da parte della Francia per la chiusura della centrale». Ad avviso dei ricorrenti, tale «decisione» era stata inviata dalla Commissione alle autorità francesi con lettera del 24 marzo 2017.

    4 Con lettera del 16 giugno 2017 la Commissione ha negato l’accesso alla lettera in questione, che era in realtà datata 22 marzo 2017, in quanto essa faceva parte di un fascicolo amministrativo aperto nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato e che, a tale titolo, era coperto da una presunzione generale secondo cui la divulgazione di un siffatto documento avrebbe, in linea di principio, arrecato pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, che costituirebbe un’eccezione al principio dell’accesso ai documenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Essa ha altresì invocato l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

    5 Il 27 giugno 2017 i ricorrenti hanno presentato, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda di conferma alla Commissione, di cui quest’ultima ha confermato la ricezione in data 28 giugno 2017.

    6 Con lettera del 18 luglio 2017 la Commissione ha informato i ricorrenti di dover prorogare di quindici giorni lavorativi il termine iniziale di trattamento di tale domanda, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa non aveva potuto concludere le consultazioni necessarie a tale esame. Essa precisava, inoltre, che il nuovo termine sarebbe scaduto il 10 agosto 2017.

    7 Con lettera del 18 agosto 2017 la Commissione ha confermato che il termine era scaduto il 10 agosto 2017, ma ha affermato di non essere ancora in grado di rispondere alla domanda di conferma.

    8 Con lettera del 18 ottobre 2017 la Commissione ha precisato che il progetto di protocollo di indennizzo della EDF (in prosieguo: il «progetto di protocollo d’indennizzo») era stato oggetto di una pre-notificazione da parte delle autorità francesi e che, nella lettera del 22 marzo 2017, su cui verteva la domanda di accesso, essa aveva ritenuto che, in quella fase, non sussistesse alcuna obiezione a tale progetto, alla luce del diritto dell’Unione europea relativo agli aiuti di Stato. Essa ha inoltre confermato il rigetto della domanda di accesso a tale documento sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2017 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    10 Con atto depositato presso la cancelleria il 28 febbraio 2018 la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del 9 aprile 2018 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. La Repubblica francese ha depositato la sua memoria e i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni entro il termine impartito.

    11 Con ordinanza del 4 ottobre 2018 il Tribunale ha ordinato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 91, lettera c), e dell’articolo 92 del suo regolamento di procedura, di produrre la lettera del 22 marzo 2017. Tale documento è stato trasmesso al Tribunale il 17 ottobre 2018 e non è stato notificato né ai ricorrenti, né alla Repubblica francese, conformemente all’articolo 104 del regolamento di procedura.

    12 Il 17 dicembre 2018, su proposta del giudice relatore, il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti. Le parti vi hanno risposto entro il termine loro impartito.

    13 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 24 gennaio 2019.

    14 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione impugnata;

    - ingiungere alla Commissione di comunicare la lettera del 22 marzo 2017 entro il termine di una settimana a decorrere dall’emananda sentenza;

    - condannare la Commissione alle spese.

    15 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - dichiarare infondato il ricorso d’annullamento;

    - dichiarare irricevibile la domanda di ingiunzione;

    - condannare i ricorrenti alle spese.

    16 La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare i ricorrenti alle spese.

  3. Diritto

    1. Sull’oggetto della domanda di accesso

      17 Nell’atto introduttivo i ricorrenti affermano che il ricorso riguarda il rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda di accesso riguardante la lettera da essa inviata alle autorità francesi il 22 marzo 2017 in merito al progetto di protocollo d’indennizzo.

      18 Nella replica i ricorrenti affermano che la loro domanda di accesso riguardava non solo la lettera della Commissione del 22 marzo 2017, ma anche il progetto di protocollo d’indennizzo.

      19 Per determinare l’oggetto della domanda di accesso occorre far riferimento alla lettera inviata dai ricorrenti alla Commissione il 2 maggio 2017, che contiene la loro domanda iniziale.

      20 Orbene, secondo tale lettera, la domanda di accesso formulata dai ricorrenti aveva solamente ad oggetto la lettera della Commissione del 22 marzo 2017, e non invece il progetto di protocollo di indennizzo.

      21 L’oggetto della domanda di accesso, così circoscritto, è ribadito dalla domanda di conferma che i ricorrenti hanno inviato alla Commissione il 27 giugno 2017.

      22 Si deve quindi ritenere che il rifiuto della Commissione riguardava una domanda di accesso alla sua lettera del 22 marzo 2017, in cui essa ha ritenuto che, in tale fase, non sussistessero obiezioni, alla luce delle norme riguardanti gli aiuti di Stato, al progetto di protocollo d’indennizzo (in prosieguo: il «documento controverso»).

    2. Sulla domanda di ingiunzione

      23 Nel secondo capo delle conclusioni i ricorrenti chiedono al Tribunale di ingiungere alla Commissione di comunicare loro il documento controverso entro una settimana a decorrere dall’emananda sentenza.

      24 In sede di udienza i ricorrenti hanno tuttavia rinunciato a tale capo delle conclusioni.

      25 Il Tribunale non deve quindi esaminare tale domanda.

    3. Sulla domanda di annullamento

      26 Nel loro primo capo di conclusioni, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata, con la quale la Commissione ha confermato il rigetto della domanda di accesso al documento controverso.

      27 A sostegno di tale domanda, i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), del regolamento n. 1049/2001 e della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU 2006, L 318, pag. 17), il secondo, sulla violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, il terzo, sulla violazione dell’articolo 47 della medesima Carta.

      1. Sul primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento 2015/1589, del regolamento n. 1049/2001 e della direttiva 2006/111

        a) Sulla violazione del regolamento 2015/1589

        28 Nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il diniego d’accesso loro opposto si pone in contrasto con il regolamento 2015/1589, il quale, al suo considerando 39 e al suo...

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