Sentenze nº T-74/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2019

Resolution DateJune 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-74/18

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un porta schede informative per veicoli - Disegno o modello anteriore - Prova della divulgazione - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

Nella causa T-74/18,

Visi/one GmbH, con sede in Remscheid (Germania), rappresentata da H. Bourree e M. Bartz, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

EasyFix GmbH, con sede in Vienna (Austria),

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 4 dicembre 2017 (procedimento R 1424/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la EasyFix e la Visi/one,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2018,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2018,

visto il quesito scritto del Tribunale alla ricorrente e la risposta di quest’ultima a tale quesito depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2019,

in seguito all’udienza del 7 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 28 novembre 2013, la ricorrente, Visi/one GmbH, ha chiesto e ottenuto, presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), la registrazione, con il numero 1391114-0001, del disegno o modello comunitario rappresentato nelle seguenti immagini:

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2 Il disegno o modello contestato è destinato a essere incorporato in «porta schede informative, insegne relative a veicoli», rientranti nella classe 20-03 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato. Esso è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2014/026, del 10 febbraio 2014.

3 Il 27 luglio 2015 la EasyFix GmbH ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento, con la motivazione che detto disegno o modello era privo di novità e di carattere individuale.

4 Negli allegati da A a E della domanda di dichiarazione di nullità, la EasyFix ha in particolare prodotto i documenti descritti dall’EUIPO come segue:

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5 Con decisione del 3 giugno 2016, la divisione d’annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, per mancanza di carattere individuale.

6 Il 3 agosto 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

7 Con decisione del 4 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale. In primo luogo, essa ha constatato che i documenti prodotti negli allegati da A a E della domanda di dichiarazione di nullità erano idonei a provare la divulgazione del disegno o modello anteriore. In secondo luogo, essa ha indicato che gli utilizzatori informati dei disegni o modelli in conflitto erano commercianti che volevano etichettare i loro prodotti ed erano responsabili degli acquisti nelle imprese, le quali compravano tali supporti per l’affissione dei prezzi. In terzo luogo, essa ha ritenuto che la libertà dell’autore nell’elaborazione di «porta schede informative, insegne relative a veicoli» fosse ampia, sia per la forma che per il materiale utilizzato. In quarto luogo, essa ha rilevato che le differenze tra tali disegni o modelli erano minime e non modificavano l’impressione generale identica da essi prodotta.

Conclusioni delle parti

8 Dopo un chiarimento dei capi delle conclusioni di cui è dato atto nel verbale d’udienza, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

9 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, su un’erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla divulgazione di un «disegno o modello anteriore», in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il secondo, su una violazione del diritto di essere ascoltata, conformemente all’articolo 62, seconda frase, del medesimo regolamento, il terzo, su una violazione dell’obbligo di motivazione, conformemente all’articolo 62, prima frase, di tale regolamento, e, il quarto, su una valutazione erronea del carattere individuale del disegno o modello contestato, in violazione dell’articolo 6 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Sul primo motivo, vertente su un’erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla divulgazione di un «disegno o modello anteriore», in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

11 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso la sua constatazione secondo cui i documenti prodotti negli allegati da A a E della domanda di dichiarazione di nullità erano idonei a provare la divulgazione di un «disegno o modello anteriore» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. A sostegno di tale motivo, essa deduce sette censure.

12 Con la prima censura, la ricorrente afferma che i documenti prodotti negli allegati A e D della domanda di dichiarazione di nullità non dimostrano la divulgazione del «disegno o modello anteriore», poiché detti documenti sarebbero stati stampati solo il 20 luglio 2015, vale a dire dopo la data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato.

13 Con la seconda censura, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver affermato, al punto 17 della decisione impugnata, per quanto riguarda il catalogo prodotto nell’allegato B della domanda di dichiarazione di nullità, che la questione se la pagina di copertina si ricollegasse effettivamente al resto delle pagine di tale allegato era irrilevante. Essa afferma, al contrario, che, a causa dei dubbi circa l’appartenenza di questa pagina di copertina al resto di tale catalogo, occorreva non tener conto di tutto l’allegato B. Gli elementi di detto catalogo che le sarebbero stati trasmessi costituirebbero solo un assemblaggio di pagine volanti. La numerazione discontinua, l’utilizzo, per due volte, di uno stesso numero di pagina 2, e la presenza del numero di pagina 31, inserito tra le due ripetizioni del numero di pagina 2, sarebbero sufficienti per dimostrare che gli elementi di cui all’allegato B non costituivano un catalogo omogeneo e non erano di conseguenza mai stati pubblicati. Peraltro, il fatto che lo stesso catalogo faccia riferimento a nomi di dominio e a indirizzi elettronici diversi (talvolta il nome di dominio www.easyfix.co.at e l’indirizzo elettronico info@easyfix.co.at, talvolta il nome di dominio www.easyfix.at e l’indirizzo elettronico info@easyfix.at) sarebbe in netta contraddizione con l’esperienza corrente. Inoltre, da un estratto del registro austriaco di nomi di dominio (nic.at GmbH) risulterebbe che il nome di dominio «www.easyfix.co.at» non sarebbe assolutamente registrato. La ricorrente contesta quindi il fatto che la pagina intitolata «Preisauszeichnung» (affissione dei prezzi), e recante anche il numero di pagina 2 in detto catalogo, sia stata veramente pubblicata e divulgata prima della data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato.

14 Con la terza censura, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver concluso, al punto 18 della decisione impugnata, che il catalogo prodotto nell’allegato B della domanda di dichiarazione di nullità era stato pubblicato nel 2010, in quanto la pagina intitolata «Premessa» indicava che detto catalogo era «uscito in tempo per il salone specializzato Automeka 2010». A suo parere, ciò non potrebbe neppure provare che tale documento promozionale sia stato pubblicato, e ancor meno in quale assemblaggio e a quale data. Essa aggiunge che, anche se si trattasse di un catalogo rilegato di cui l’EUIPO le ha trasmesso solo una copia disordinata, ciò non prova tuttavia la sua precedente pubblicazione con il contenuto presentato.

15 Con la quarta censura, la ricorrente fa valere che, al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente supposto la prova di una pubblicazione anteriore del documento prodotto nell’allegato C della domanda di dichiarazione di nullità, mentre quest’ultimo, giustamente, non era stato preso in considerazione dalla divisione di annullamento e potrebbe trattarsi di un progetto di catalogo indirizzato a una società collegata alla EasyFix e non divulgato al pubblico.

16 Con la quinta censura, la ricorrente fa valere che, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che le illustrazioni contenute nei documenti...

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