80/862/EEC: Commission Decision of 21 August 1980 authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC, in respect of potato breeding material

Published date19 September 1980
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 248, 19 September 1980
EUR-Lex - 31980D0862 - IT

80/862/CEE: Decisione della Commissione del 21 agosto 1980, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per il materiale di selezione della patata

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 19/09/1980 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0130


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 1980 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per il materiale di selezione della patata (80/862/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata dalle direttive 80/392/CEE (2) e 80/393/CEE (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la domanda presentata dagli Stati membri,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il materiale della patata destinato alla piantagione, ad eccezione dei tuberi, non può, in linea di principio, essere introdotto in alcuno degli Stati membri e che i tuberi di patata destinati alla piantagione possono, in linea di principio, essere introdotti negli Stati membri solo se appartengono a varietà ufficialmente ammesse o a selezioni avanzate;

considerando tuttavia che, in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe a tale norma, purché sia stabilito che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che, negli Stati membri, è necessario importare il materiale della patata, compresi i tuberi, per lavori di selezione varietale o a scopo di conservazione del materiale genetico o di ricerca scientifica ufficiale;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ha stabilito che, per gli scopi summenzionati, non vi è alcun rischio di una diffusione di organismi nocivi se sono rispettate determinate condizioni tecniche particolari;

considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri, in un primo tempo per un periodo limitato, a prevedere deroghe per il materiale della patata quando sussistano le...

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