Comunicazioni sulla GU nº T-335/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 05, 2019

Resolution DateJuly 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-335/19

Ricorso proposto il 3 giugno 2019 - Cantieri del Mediterraneo/Commissione

(Causa T-335/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cantieri del Mediterraneo SpA (Napoli, Italia) (rappresentanti: F. Munari e L. Calzolari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede l’annullamento ex artt. 263 e ss. TFUE dell’art. 1 della Decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 20 settembre 2018 n. C(2018)6037final relativa all’aiuto di Stato SA.36112 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dell’Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo S.p.A. (la “Decisione”).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

  1. Violazione degli artt. 41, 47 e 48 CDFUE e dei principi di buona amministrazione, parità di trattamento, non discriminazione nonché del principio del contraddittorio e al vizio per difetto di motivazione e violazione dell’art. 296 TFUE.

    - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione è stata adottata in una procedura in cui non sono stati garantiti i diritti di difesa di CAMED la quale non è stata ascoltata in audizione al contrario del denunciante; e che

    - la Decisione è stata adottata al termine di una procedura in cui non è stata garantita la parità di trattamento fra denunciante e beneficiario del presunto aiuto (“parità delle armi”).

  2. Violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela giurisdizionale per l’illegittima revoca dell’archiviazione del 2006 della procedura relativa alla stessa misura ora qualificata dalla Decisione come aiuto dopo oltre 10 anni.

    - Si fa valere a questo riguardo che la Decisione avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità della revoca della decisione di archiviazione del 2006 relativa alla medesima misura statale e avrebbe dovuto ritenere che tale archiviazione impedisce di accertarne la natura di aiuto e l’incompatibilità, e che

    - la Decisione avrebbe dovuto rilevare che la decisione di archiviazione presuppone l’avvenuto accertamento ad opera della Commissione della legittimità della misura scrutinata e, quindi, impedisce alla Commissione di adottare una seconda decisione che fornisca una diversa qualificazione della medesima materia a distanza di oltre 10 anni.

  3. Violazione dell’art. 107 TFUE per errata interpretazione della nozione di aiuto di Stato ove la Decisione ha qualificato l’Autorità Portuale di...

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