Sentenze nº T-610/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-610/17

REACH - Sostanze soggette ad autorizzazione - Inclusione dell’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Volume - Fascicolo di registrazione - Dati - Raggruppamento di sostanze - Principio di buona amministrazione - Diritto alla libertà di commercio e d’impresa - Obbligo di motivazione - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento

Nella causa T-610/17,

ICL-IP Terneuzen, BV, con sede a Terneuzen (Paesi Bassi),

ICL Europe Coöperatief UA, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi),

rappresentate da R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Huttunen, R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej e N. Herbatschek, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2017/999 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2017, L 150, pag. 7), nella parte in cui include il 1-bromopropano (nPB) in tale allegato,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti e regolamento impugnato

    1 L’1-bromopropano (n-bromuro di propile, nPB) è una sostanza liquida bromata ed è utilizzato come solvente per la sgrassatura a vapore. Inoltre, è utilizzato come prodotto intermedio per la fabbricazione di altre sostanze. Esso è stato classificato come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1 B) nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

    2 Una delle ricorrenti, la ICL-IP Terneuzen, BV, è il principale dichiarante di nPB. Essa produce ed utilizza l’nPB ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

    3 L’altra ricorrente, la ICL Europe Coöperatief UA, immette l’nPB sul mercato per l’utilizzo come solvente per la sgrassatura a vapore e per la pulizia di superfici e lo utilizza ai sensi del regolamento n. 1907/2006.

    4 L’11 ottobre 2002 la ICL-IP Terneuzen ha presentato un fascicolo di registrazione per l’nPB, per una fascia di tonnellaggio compresa tra 1 000 e 10 000 t all’anno. Successivamente, essa ha invitato tutti i membri del forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze ad associarsi a una domanda congiunta per la sostanza.

    5 Il 3 settembre 2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato sul suo sito Internet un fascicolo che proponeva l’identificazione dell’nPB come sostanza estremamente preoccupante sulla base dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

    6 Il 18 ottobre 2012 le ricorrenti hanno presentato osservazioni in merito alla proposta di identificare l’nPB come sostanza estremamente preoccupante. Nelle loro osservazioni, le ricorrenti hanno sottolineato che l’nPB era utilizzato principalmente come prodotto intermedio esente da autorizzazione e che i suoi usi non intermedi erano strettamente controllati o soggetti a livelli di esposizione professionale rigorosi.

    7 Con decisione ED/169/2012 del direttore esecutivo dell’ECHA, del 18 dicembre 2012, l’nPB è stato inserito nell’elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006.

    8 Il 1° settembre 2014, nell’ambito del sesto esercizio di definizione delle priorità, l’ECHA ha pubblicato sul suo sito internet un progetto di raccomandazione ai fini dell’inclusione di sostanze, tra cui l’nPB, nell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«allegato XIV») e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro il 1° dicembre 2014. Le 22 sostanze incluse in detto progetto, tra cui il nPB, sono state scelte sulla base dei risultati provvisori di tale esercizio di definizione delle priorità, i quali sono stati pubblicati sul sito dell’ECHA lo stesso giorno.

    9 Il 1º dicembre 2014 le ricorrenti hanno presentato osservazioni su tale progetto di raccomandazione a nome degli altri dichiaranti. Nelle loro osservazioni, le ricorrenti sottolineavano, in particolare, che circa il 70% dell’nPB era utilizzato come prodotto intermedio ed era quindi esentato dall’applicazione del titolo VII del regolamento n. 1907/2006.

    10 Il 1º luglio 2015, l’ECHA ha adottato una raccomandazione ai fini dell’inclusione di sostanze nell’allegato XIV, in cui raccomandava l’inclusione dell’nPB in tale senza esenzione per nessuno dei suoi usi o delle sue categorie di usi (in prosieguo: la «raccomandazione dell’ECHA»). Lo stesso giorno, l’ECHA ha pubblicato i risultati definitivi ed aggiornati, nonché taluni documenti a sostegno delle sue conclusioni, tra cui un documento di riferimento relativo all’nPB. Ne discende che l’nPB ha ottenuto un punteggio di priorità complessivo di 20/45 per quanto riguarda i criteri menzionati all’articolo 58, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento n. 1907/2006. Tale valutazione si compone del punteggio di 1/15, attribuito per le proprietà intrinseche, del punteggio di 12/15, attribuito per il volume di produzione, e del punteggio di 7/15, attribuito per un uso fortemente dispersivo. Nella sua conclusione definitiva sull’nPB, l’ECHA ha affermato che, sebbene ad altre sostanze dell’elenco delle sostanze candidate valutate nell’ambito di tale tornata ai fini della raccomandazione sia stato assegnato un punteggio di priorità complessivo più elevato sulla base dei criteri menzionati all’articolo 58, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento n. 1907/2006, l’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV era raccomandata in ragione di considerazioni legate al raggruppamento di tale sostanza e del tricloroetilene, una sostanza già inclusa in detto allegato.

    11 Il 10 agosto 2015 le ricorrenti hanno inviato una prima lettera alla Commissione europea. In tale lettera, esse hanno sostenuto che la raccomandazione dell’ECHA presentava vizi di procedura ed errori di diritto.

    12 Il 18 settembre 2015 la Commissione ha risposto alle ricorrenti.

    13 Il 4 febbraio 2016 le ricorrenti hanno inviato una seconda lettera alla Commissione. In tale lettera, esse hanno fornito elementi aggiuntivi atti a dimostrare che un’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV basata sulla raccomandazione dell’ECHA sarebbe viziata da un errore di diritto e hanno chiesto di incontrare i rappresentanti della Commissione.

    14 Il 3 ottobre 2016 le ricorrenti hanno inviato una terza lettera alla Commissione. In tale lettera, esse hanno affermato che i volumi di nPB utilizzati per la sgrassatura a vapore e per la pulizia di superfici erano stati ulteriormente diminuiti, poiché l’unico altro dichiarante di tale uso non intermedio aveva sospeso la sua registrazione, cosicché la ICL-IP Terneuzen è rimasta l’unico fornitore per l’uso non intermedio dell’nPB rientrante nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione. Inoltre, erano stati raccolti nuovi dati sulla sostanza di cui trattasi, i quali avevano permesso di stabilire livelli sicuri di utilizzo dell’nPB. Le ricorrenti chiedevano alla Commissione di esaminare d’urgenza tali informazioni aggiuntive e che, in ogni caso, venisse organizzata una riunione prima della successiva riunione del comitato di regolamentazione.

    15 Il 15 novembre 2016 la Commissione ha informato le ricorrenti tramite posta elettronica che, a causa di un errore, la loro lettera del 4 febbraio 2016 era rimasta senza risposta. Essa ha aggiunto di aver chiesto all’ECHA di analizzare i dati trasmessi dalle ricorrenti e ha accettato la loro richiesta di organizzare una riunione, invitandole a contattare il suo segretariato al fine di trovare una data adeguata per una riunione nel mese di novembre.

    16 Il 7 e l’8 dicembre 2016 nel corso della riunione del comitato di regolamentazione, si è discusso del progetto di regolamento della Commissione recante modifica all’allegato XIV al fine di includere le sostanze raccomandate, tra cui l’nPB.

    17 Il 7 dicembre 2016 le ricorrenti hanno contattato la Commissione tramite posta elettronica per organizzare la riunione di cui al punto 15. Nella loro comunicazione, esse hanno chiesto se la riunione del comitato di regolamentazione del 7 e 8 dicembre 2016 sull’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV fosse confermata.

    18 L’8 dicembre 2016 il comitato di regolamentazione ha emesso un parere positivo in merito alla raccomandazione dell’ECHA.

    19 Il 23 dicembre 2016 la Commissione ha risposto al messaggio di posta elettronica delle ricorrenti del 7 dicembre 2016. Nella sua risposta essa ha affermato, in particolare, che tale messaggio di posta elettronica era pervenuto troppo tardi affinché potesse organizzare una riunione con le ricorrenti, in quanto la riunione del comitato di regolamentazione aveva avuto luogo lo stesso giorno.

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