Sentenze nº T-391/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-391/17

Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Protezione delle minoranze nazionali e linguistiche - Rafforzamento della diversità culturale e linguistica - Registrazione parziale - Principio di attribuzione - Assenza di manifesta mancanza di competenza legislativa della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 5, paragrafo 2, TUE - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Articolo 296 TFUE

Nella causa T-391/17,

Romania, rappresentata inizialmente da R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane e L. Liţu, successivamente da C.-M. Florescu, E. Gane, L. Liţu e C.-R. Canţăr, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Krämer, L. Radu Bouyon e H. Stancu, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Ungheria, rappresentata da M. Fehér, G. Koós e G. Tornyai in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/652 della Commissione, del 29 marzo 2017, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 luglio 2013 il Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack - One million signatures for diversity in Europe (comitato di cittadini per l’iniziativa dei cittadini «Minority SafePack - One million signatures for diversity in Europe»; in prosieguo: il «comitato» o gli «organizzatori») ha presentato alla Commissione europea la proposta di iniziativa dei cittadini europei (in prosieguo: l’«ICE») intitolata «Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa» (in prosieguo: la «proposta di ICE»).

2 Con decisione C(2013) 5969 final, del 13 settembre 2013, la Commissione ha respinto la domanda di registrazione della proposta di ICE per il fatto che quest’ultima esulava manifestamente dalla propria competenza in forza della quale poteva presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione europea ai fini dell’applicazione dei trattati.

3 Adito dal comitato, il Tribunale, con sentenza del 3 febbraio 2017, Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe/Commissione (T-646/13, EU:T:2017:59), ha annullato la decisione C(2013) 5969 final in quanto la Commissione era venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

4 Il 29 marzo 2017 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2017/652, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa» (GU 2017, L 92, pag. 100; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui articolo 1 così dispone:

1. È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata “Minority SafePack - un milione di firme per la diversità in Europa”.

2. Possono essere raccolte le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini, fermo restando che essa mira a proposte della Commissione concernenti:

- una raccomandazione del Consiglio “sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell’Unione”,

- una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di adeguare “i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie”,

- una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell’importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall’Unione europea,

- un regolamento che modifica le disposizioni generali applicabili ai compiti, agli obiettivi prioritari e all’organizzazione dei Fondi strutturali, in modo da tener conto della protezione delle minoranze e della promozione della diversità culturale e linguistica, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione,

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma “Orizzonte 2020” ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell’UE,

- la modifica della legislazione dell’UE al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell’Unione,

- un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente la finalità di introdurre un diritto d’autore unitario in modo che tutta l’UE possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d’autore,

- una modifica della direttiva 2010/13/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU 2010, L 95, pag. 1)] al fine di garantire la libera prestazione dei servizi e la ricezione di contenuti audiovisivi in regioni in cui risiedono le minoranze nazionali,

- un regolamento o una decisione del Consiglio avente la finalità di concedere un’esenzione per categoria dalla procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, per i progetti che promuovono le minoranze nazionali e la loro cultura

.

5 Ai sensi del considerando 2 della decisione impugnata, l’oggetto della proposta di ICE è così formulato: «Chiediamo all’[Unione] di migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e di rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione».

6 Ai sensi del considerando 3 della decisione impugnata, gli obiettivi che si prefigge la proposta di ICE sono i seguenti:

Chiediamo all’[Unione] di adottare una serie di atti legislativi volti a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione. Tra tali atti rientrano misure politiche negli ambiti delle lingue regionali e delle minoranze, dell’istruzione e della cultura, della politica regionale, della partecipazione, dell’uguaglianza, dei contenuti audiovisivi e di altri media, nonché del sostegno regionale (statale)

.

7 Il considerando 4 della decisione impugnata indica che la proposta di ICE menziona specificamente, nel suo allegato, undici atti legislativi dell’Unione per i quali la proposta di iniziativa dei cittadini chiede, in sostanza, l’adozione di proposte da parte della Commissione:

  1. una raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea «sulla protezione e sulla promozione della diversità culturale e linguistica nell’Unione», sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, secondo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE;

  2. una decisione o un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, avente la finalità di adeguare «i programmi di finanziamento rendendoli accessibili per le piccole comunità linguistiche regionali e minoritarie»;

  3. una decisione o un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e dell’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, avente la finalità di creare un centro per la diversità linguistica che rafforzerà la consapevolezza dell’importanza delle lingue regionali e minoritarie e promuoverà la diversità a tutti i livelli, finanziato principalmente dall’Unione;

  4. un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base degli articoli 177 e 178 TFUE avente la finalità di adeguare le disposizioni comuni relative ai fondi regionali dell’Unione includendo la protezione delle minoranze e la promozione della diversità culturale e linguistica tra gli obiettivi tematici;

  5. un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 173, paragrafo 3, e dell’articolo 182, paragrafo 1, TFUE, avente la finalità di modificare il regolamento relativo al programma «Orizzonte 2020» ai fini del miglioramento della ricerca sul valore aggiunto che le minoranze nazionali e la diversità culturale e linguistica possono apportare allo sviluppo sociale ed economico delle regioni dell’Unione;

  6. una direttiva, un regolamento o una decisione del Consiglio sulla base dell’articolo 20, paragrafo 2, e dell’articolo 25 TFUE avente la finalità di rafforzare nell’Unione la posizione dei cittadini appartenenti a una minoranza nazionale, con l’obiettivo di garantire che le loro preoccupazioni legittime siano prese in considerazione nell’elezione dei membri del Parlamento;

  7. misure efficaci per combattere la discriminazione e promuovere la parità di trattamento, anche per le minoranze nazionali, in particolare mediante la revisione delle vigenti direttive del Consiglio in materia di parità di trattamento, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, del TFUE;

  8. la modifica della legislazione dell’Unione al fine di garantire grosso modo parità di trattamento per gli apolidi e i cittadini dell’Unione, sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;

  9. un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla base dell’articolo 118 del TFUE, avente la finalità di introdurre un diritto d’autore unitario in modo che tutta l’Unione possa essere considerata un mercato interno nel settore dei diritti d’autore;

  10. una modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati...

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